In breve
- Niente test iniziale: dal 2025/2026 l'iscrizione al primo semestre di medicina è libera.
- Semestre filtro: esami di biologia, chimica e fisica con standard uniformi in tutta Italia.
- Accesso: tutti i CFU del semestre e posizione utile nella graduatoria nazionale.
- Paracadute: chi resta fuori prosegue nel corso scelto come seconda opzione.
- Ricorsi: TAR Lazio contro la graduatoria nazionale, di regola entro sessanta giorni.
Che cosa è cambiato
La L. 26/2025 ha delegato il Governo a rivedere l'accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, e il D.Lgs. 71/2025 ha attuato la delega.
«A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera.»
Questi corsi sono stati tolti dall'elenco dei corsi ad accesso programmato con prova d'ingresso della L. 264/1999, ma il numero chiuso non è sparito: il numero nazionale dei posti continua a essere fissato ogni anno dal Ministero (art. 9 D.Lgs. 71/2025, che rinvia all'art. 3 L. 264/1999). Cambia il momento della selezione, che non avviene più con un test prima dell'iscrizione ma con gli esami del primo semestre, il «semestre filtro».
Come funziona il semestre filtro
| Passaggio | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione | Al semestre filtro e contemporaneamente, gratis, a un secondo corso di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria | Art. 4, c. 1 |
| Sedi | Almeno cinque, indicate in ordine di preferenza | Art. 4, c. 2 |
| Materie | Discipline comuni delle aree biologica, chimica e fisica, almeno diciotto CFU, programmi uniformi | Art. 5 |
| Tentativi | Iscrizione al semestre filtro al massimo tre volte; rinuncia al voto prima della graduatoria | Art. 4, c. 5 |
| Ammissione | Tutti i CFU degli esami e posizione utile nella graduatoria nazionale del Ministero | Art. 6, c. 1 |
| Sede assegnata | Secondo l'ordine di preferenza o, se non ci sono posti, un'altra sede con posti liberi | Art. 6, c. 2 |
Chi ha ottenuto tutti i CFU ma non rientra nei posti prosegue, anche in sovrannumero, nel corso scelto come seconda opzione, in una delle sedi indicate e con il riconoscimento dei CFU delle discipline comuni, oppure in un altro corso; chi non ha ottenuto tutti i CFU può vedersi riconoscere, anche solo in parte, gli esami superati, secondo le regole del singolo ateneo (art. 6, c. 3-4). Le regole operative (date degli esami, criteri della graduatoria, modalità di rinuncia al voto) sono fissate con decreti del Ministro (artt. 4, c. 3, e 6, c. 2).
Chi resta fuori dal nuovo sistema
Il D.Lgs. 71/2025 non si applica ai corsi erogati in lingua inglese nelle università statali e non statali, né ai posti riservati dalle università alle accademie militari; in prima applicazione non si applica alle università non statali legalmente riconosciute, per le quali decide un decreto del Ministro (art. 8). Restano ad accesso programmato nazionale, con prova di ammissione bandita almeno trenta giorni prima, i corsi di architettura, delle professioni sanitarie e di scienze della formazione primaria (artt. 1 e 4 L. 264/1999).
I ricorsi
Si possono contestare, tra l'altro, il punteggio degli esami, la correzione delle prove, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi. Il primo passo è chiedere gli atti: prove, griglie di correzione, verbali (si vedano le pagine sull'accesso agli atti e sull'accesso agli elaborati). Il giudice rispetta la discrezionalità tecnica della valutazione, ma può annullarla per errori di fatto, illogicità o violazione delle regole (si veda la pagina su prove e discrezionalità tecnica).
Contro la graduatoria nazionale, atto del Ministero con effetti su tutto il territorio, è competente il TAR del Lazio, sede di Roma; contro gli atti del singolo ateneo, il TAR della regione in cui l'ateneo ha sede (art. 13, c. 1 e 3, c.p.a.). Il ricorso al TAR va notificato di regola entro sessanta giorni, anche ad almeno un controinteressato, cioè uno studente che la correzione farebbe scendere in graduatoria; in alternativa c'è il ricorso straordinario entro centoventi giorni. Poiché i semestri scorrono in fretta, è decisiva la domanda cautelare: il TAR può disporre, in attesa della decisione, l'ammissione con riserva (si veda la pagina sulla sospensiva).
- Conservare ricevute di iscrizione, scelte delle sedi e del secondo corso.
- Controllare punteggi e graduatoria appena pubblicati.
- Chiedere l'accesso a prove, correzioni e verbali.
- Individuare l'atto da impugnare e il TAR competente.
- Ricorrere entro sessanta giorni con domanda cautelare.
Domande frequenti
Per iscrivermi a medicina devo ancora fare il test?
Che cosa succede se non entro in graduatoria?
Quante volte posso provare?
Contro quale atto e davanti a quale TAR si ricorre?
Fonti normative
- Art. 3 D.Lgs. 71/2025 — Iscrizione libera al primo semestre
- Art. 4 D.Lgs. 71/2025 — Iscrizione e semestre filtro
- Art. 6 D.Lgs. 71/2025 — Graduatoria di merito nazionale
- Art. 8 D.Lgs. 71/2025 — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 2 L. 26/2025 — Delega per la revisione dell'accesso
- Art. 1 L. 264/1999 — Corsi ad accesso programmato nazionale
- Art. 13 c.p.a. — Competenza territoriale inderogabile
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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- Concorsi pubbliciL'accesso agli elaborati propri e altrui nel concorsoArtt. 22-25 L. 241/1990: il candidato vede compito, verbali, griglie ed elaborati dei vincitori; niente privacy dei controinteressati, 30 giorni, silenzio, TAR.
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