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Test di medicina e numero chiuso: il semestre filtro e i ricorsi

Dall'anno accademico 2025/2026 per medicina, odontoiatria e veterinaria non c'è più il test d'ingresso prima dell'iscrizione: ci si iscrive liberamente a un primo semestre, il «semestre filtro», e l'accesso al secondo dipende dagli esami e dalla posizione in una graduatoria nazionale. Il numero chiuso però resta. Questa pagina spiega come funziona il nuovo sistema, che cosa succede a chi non rientra nei posti, quali corsi hanno ancora il test e come si impugnano esami e graduatoria.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Niente test iniziale: dal 2025/2026 l'iscrizione al primo semestre di medicina è libera.
  • Semestre filtro: esami di biologia, chimica e fisica con standard uniformi in tutta Italia.
  • Accesso: tutti i CFU del semestre e posizione utile nella graduatoria nazionale.
  • Paracadute: chi resta fuori prosegue nel corso scelto come seconda opzione.
  • Ricorsi: TAR Lazio contro la graduatoria nazionale, di regola entro sessanta giorni.

Che cosa è cambiato

La L. 26/2025 ha delegato il Governo a rivedere l'accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, e il D.Lgs. 71/2025 ha attuato la delega.

Art. 3, c. 1, D.Lgs. 71/2025

«A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera.»

Questi corsi sono stati tolti dall'elenco dei corsi ad accesso programmato con prova d'ingresso della L. 264/1999, ma il numero chiuso non è sparito: il numero nazionale dei posti continua a essere fissato ogni anno dal Ministero (art. 9 D.Lgs. 71/2025, che rinvia all'art. 3 L. 264/1999). Cambia il momento della selezione, che non avviene più con un test prima dell'iscrizione ma con gli esami del primo semestre, il «semestre filtro».

Come funziona il semestre filtro

PassaggioRegolaNorma
IscrizioneAl semestre filtro e contemporaneamente, gratis, a un secondo corso di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinariaArt. 4, c. 1
SediAlmeno cinque, indicate in ordine di preferenzaArt. 4, c. 2
MaterieDiscipline comuni delle aree biologica, chimica e fisica, almeno diciotto CFU, programmi uniformiArt. 5
TentativiIscrizione al semestre filtro al massimo tre volte; rinuncia al voto prima della graduatoriaArt. 4, c. 5
AmmissioneTutti i CFU degli esami e posizione utile nella graduatoria nazionale del MinisteroArt. 6, c. 1
Sede assegnataSecondo l'ordine di preferenza o, se non ci sono posti, un'altra sede con posti liberiArt. 6, c. 2

Chi ha ottenuto tutti i CFU ma non rientra nei posti prosegue, anche in sovrannumero, nel corso scelto come seconda opzione, in una delle sedi indicate e con il riconoscimento dei CFU delle discipline comuni, oppure in un altro corso; chi non ha ottenuto tutti i CFU può vedersi riconoscere, anche solo in parte, gli esami superati, secondo le regole del singolo ateneo (art. 6, c. 3-4). Le regole operative (date degli esami, criteri della graduatoria, modalità di rinuncia al voto) sono fissate con decreti del Ministro (artt. 4, c. 3, e 6, c. 2).

Chi resta fuori dal nuovo sistema

Il D.Lgs. 71/2025 non si applica ai corsi erogati in lingua inglese nelle università statali e non statali, né ai posti riservati dalle università alle accademie militari; in prima applicazione non si applica alle università non statali legalmente riconosciute, per le quali decide un decreto del Ministro (art. 8). Restano ad accesso programmato nazionale, con prova di ammissione bandita almeno trenta giorni prima, i corsi di architettura, delle professioni sanitarie e di scienze della formazione primaria (artt. 1 e 4 L. 264/1999).

I ricorsi

Si possono contestare, tra l'altro, il punteggio degli esami, la correzione delle prove, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi. Il primo passo è chiedere gli atti: prove, griglie di correzione, verbali (si vedano le pagine sull'accesso agli atti e sull'accesso agli elaborati). Il giudice rispetta la discrezionalità tecnica della valutazione, ma può annullarla per errori di fatto, illogicità o violazione delle regole (si veda la pagina su prove e discrezionalità tecnica).

Contro la graduatoria nazionale, atto del Ministero con effetti su tutto il territorio, è competente il TAR del Lazio, sede di Roma; contro gli atti del singolo ateneo, il TAR della regione in cui l'ateneo ha sede (art. 13, c. 1 e 3, c.p.a.). Il ricorso al TAR va notificato di regola entro sessanta giorni, anche ad almeno un controinteressato, cioè uno studente che la correzione farebbe scendere in graduatoria; in alternativa c'è il ricorso straordinario entro centoventi giorni. Poiché i semestri scorrono in fretta, è decisiva la domanda cautelare: il TAR può disporre, in attesa della decisione, l'ammissione con riserva (si veda la pagina sulla sospensiva).

  1. Conservare ricevute di iscrizione, scelte delle sedi e del secondo corso.
  2. Controllare punteggi e graduatoria appena pubblicati.
  3. Chiedere l'accesso a prove, correzioni e verbali.
  4. Individuare l'atto da impugnare e il TAR competente.
  5. Ricorrere entro sessanta giorni con domanda cautelare.

Domande frequenti

Per iscrivermi a medicina devo ancora fare il test?
Per i corsi in italiano delle università statali no: dall'anno accademico 2025/2026 l'iscrizione al primo semestre di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria è libera (art. 3 D.Lgs. 71/2025). La selezione avviene dopo, con gli esami del semestre filtro e la graduatoria nazionale. Il nuovo sistema non si applica ai corsi in lingua inglese, né in prima applicazione agli atenei non statali (art. 8), e restano con la prova d'ingresso gli altri corsi ad accesso programmato, come le professioni sanitarie e architettura (art. 1 L. 264/1999).
Che cosa succede se non entro in graduatoria?
Se si sono ottenuti tutti i CFU del semestre filtro ma la posizione non basta, si prosegue, anche in sovrannumero, nel corso di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria scelto come seconda opzione al momento dell'iscrizione, con il riconoscimento dei CFU delle discipline comuni, oppure in un altro corso (art. 6, c. 3, D.Lgs. 71/2025). Se non si sono ottenuti tutti i CFU, il riconoscimento anche parziale dipende dal singolo ateneo (art. 6, c. 4).
Quante volte posso provare?
L'iscrizione al semestre filtro è consentita al massimo tre volte (art. 4, c. 5, D.Lgs. 71/2025). I decreti ministeriali disciplinano anche la possibilità di rinunciare al voto di un esame prima che sia formata la graduatoria nazionale.
Contro quale atto e davanti a quale TAR si ricorre?
La graduatoria nazionale è formata dal Ministero sulla base dei punteggi degli esami (art. 6): contro un atto statale con effetti su tutto il territorio è competente il TAR del Lazio, sede di Roma, mentre per gli atti del singolo ateneo è competente il TAR della regione in cui l'ateneo ha sede (art. 13 c.p.a.). Il termine ordinario è di sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell'atto, e con il ricorso si può chiedere una misura cautelare, come l'ammissione con riserva.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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