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ProceduraDiritto amministrativo · Sanità, scuola e servizi pubblici

La bocciatura a scuola: come si contesta

La non ammissione alla classe successiva è una decisione del consiglio di classe, che deve rispettare regole precise: la frequenza minima, i voti, la sospensione del giudizio per chi ha insufficienze, e dal 2024 un voto in condotta che pesa molto di più. Si può contestare, ma il giudice amministrativo non rifà la valutazione dei docenti: controlla che le regole siano state rispettate e che la decisione sia motivata e coerente. Questa pagina spiega le regole della scuola secondaria, i passi per ottenere gli atti e i tempi del ricorso, che conviene presentare prima dell'inizio del nuovo anno.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Superiori: promossi con almeno 6 in ogni materia e più di 6 in condotta; con insufficienze giudizio sospeso.
  • 6 in condotta: giudizio sospeso ed elaborato di cittadinanza; sotto il 6, bocciatura.
  • Assenze: serve la frequenza di almeno tre quarti dell'orario, salvo deroghe.
  • Medie: ammissione anche con carenze, salvo delibera motivata del consiglio.
  • Ricorso: TAR entro 60 giorni, meglio prima dell'inizio del nuovo anno.

Le regole della scuola secondaria

Art. 4, c. 5, DPR 122/2009

«Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.»

SituazioneSuperioriMedie
Una o più insufficienzeGiudizio sospeso, verifica del recupero entro l'inizio del nuovo anno (art. 4, c. 6, DPR 122/2009)Ammissione, salvo non ammissione motivata del consiglio (art. 6 D.Lgs. 62/2017)
Comportamento pari a 6Giudizio sospeso con elaborato di cittadinanza attiva (art. 7, c. 2-ter)Ammissione
Comportamento inferiore a 6Non ammissione, solo in presenza di sanzioni per fatti gravi (art. 7, c. 2)Non ammissione (art. 6, c. 2-bis)
Frequenza sotto i tre quartiEsclusione dallo scrutinio, salvo deroghe (art. 14, c. 7)Anno non valido, salvo deroghe (art. 5)

Il voto di comportamento, dopo la L. 150/2024 e le modifiche al regolamento, si attribuisce sull'intero anno tenendo conto in particolare di eventuali atti violenti o aggressioni verso il personale o i compagni; un voto inferiore a sei è possibile solo se lo studente ha ricevuto nell'anno sanzioni disciplinari per reati o comportamenti gravi e reiterati, e va motivato e verbalizzato (art. 7 DPR 122/2009). Il DPR 135/2025 ha abrogato gli artt. 2 e 6 dello stesso regolamento. Per gli studenti con disabilità si veda anche la pagina sul sostegno scolastico.

Come contestare la bocciatura

Il primo passo è chiedere l'accesso agli atti: verbale dello scrutinio, voti, prove scritte, griglie di valutazione, comunicazioni alla famiglia (si veda l'accesso agli atti). Contro la non ammissione si può proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dei docenti, ma controlla che la decisione sia motivata, coerente con i voti e con il percorso dell'anno e rispettosa delle regole, per esempio sulla frequenza, sulla sospensione del giudizio o sui presupposti del voto in condotta. Per frequentare la classe successiva in attesa della decisione occorre una misura cautelare, da chiedere prima dell'inizio delle lezioni.

  1. Chiedere subito gli atti dello scrutinio alla scuola.
  2. Verificare le regole: frequenza, deroghe, sospensione del giudizio, voto in condotta.
  3. Individuare i vizi: motivazione carente, incoerenza con i voti, sanzioni mancanti.
  4. Presentare il ricorso entro 60 giorni, con eventuale domanda cautelare.
  5. Chiedere la sospensiva prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Domande frequenti

Con il 6 in condotta si viene bocciati?
Non subito, alle superiori: con un voto di comportamento pari a sei il consiglio di classe sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; se l'elaborato non viene presentato prima dell'integrazione dello scrutinio o ha esito negativo, lo studente non è ammesso (art. 7, c. 2-ter, DPR 122/2009). Con un voto inferiore a sei la non ammissione è automatica, ma quel voto può essere dato solo a chi ha ricevuto sanzioni disciplinari per fatti gravi e va motivato e verbalizzato (art. 7, c. 2-3).
Con troppe assenze si perde l'anno?
Sì: per la validità dell'anno serve la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; le scuole possono prevedere deroghe motivate per casi eccezionali e documentati, purché le assenze non impediscano di valutare lo studente. Senza il minimo di frequenza, deroghe comprese, si è esclusi dallo scrutinio finale e non ammessi (art. 14, c. 7, DPR 122/2009; per le medie art. 5 D.Lgs. 62/2017).
Alle medie si può essere bocciati con alcune insufficienze?
Di regola si è ammessi anche con carenze, ma il consiglio di classe può deliberare la non ammissione, con adeguata motivazione, se i livelli di apprendimento sono stati raggiunti solo in parte o non raggiunti in una o più discipline (art. 6, c. 2, D.Lgs. 62/2017). Con un voto di comportamento inferiore a sei la non ammissione è obbligatoria (c. 2-bis).
Entro quando si fa ricorso contro una bocciatura?
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione o comunicazione dell'esito con ricorso al TAR, oppure entro centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Conviene chiedere subito gli atti (verbale dello scrutinio, voti, prove, griglie di valutazione) e, se si vuole frequentare la classe successiva in attesa della decisione, presentare una domanda cautelare prima dell'inizio delle lezioni. Il giudice controlla la motivazione e il rispetto delle regole, non rifà la valutazione dei docenti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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