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Esame di maturità, esami universitari e tasse: come si contestano

Un voto di comportamento che blocca l'ammissione alla maturità, un punteggio finale che sembra ingiusto, un «non diplomato» all'albo; all'università, un esame da ripetere dopo anni di pausa o una richiesta di tasse più alta di quella dovuta. Sono decisioni amministrative, e come tali si possono verificare e impugnare. Questa pagina spiega le regole principali dell'esame di maturità, della carriera universitaria e della contribuzione studentesca, e come si fa ricorso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Ammissione: frequenza, INVALSI, sei in ogni materia e in comportamento.
  • Esame: valido solo se si svolgono tutte le prove; sessanta centesimi per superarlo.
  • Università: otto anni senza esami (dieci per i corsi non abilitanti) obbligano a ripeterli.
  • Tasse: un solo contributo annuale, con esoneri e tetti legati all'ISEE.
  • Ricorsi: accesso agli atti, poi TAR entro sessanta giorni.

L'ammissione alla maturità

L'esame di Stato conclusivo delle superiori si chiama ora «esame di maturità» (art. 12 D.Lgs. 62/2017). L'ammissione dei candidati interni è decisa dal consiglio di classe allo scrutinio finale e richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno, le attività di scuola-lavoro previste dall'indirizzo e una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento (art. 13, c. 2).

Art. 13, c. 2, lett. d, D.Lgs. 62/2017 (estratto)

«Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. [...] Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.»

Chi ha almeno otto in ogni disciplina e in comportamento al penultimo anno, e i voti richiesti nei due anni precedenti senza bocciature, può chiedere di essere ammesso all'esame un anno prima (art. 13, c. 4). Per la non ammissione e la bocciatura negli anni precedenti si veda la pagina sulla bocciatura.

Prove, punteggi ed esito

ElementoRegolaNorma
ProveDue prove scritte nazionali e un colloquio sulle quattro discipline indicate ogni anno dal MinistroArt. 17, c. 2, 7, 9
ValiditàL'esame è valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le proveArt. 17, c. 2-bis
PunteggioFino a 40 punti di credito scolastico e fino a 20 per ciascuna prova e per il colloquioArt. 18, c. 1-2
SuperamentoAlmeno 60 centesimi; altrimenti all'albo compare «non diplomato»Art. 18, c. 4 e 7
BonusFino a 3 punti, con motivazione, per chi ha almeno 90 puntiArt. 18, c. 5
LodeAll'unanimità, con 100 senza bonus, credito massimo e punteggio massimo in ogni provaArt. 18, c. 6

Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati all'albo almeno due giorni prima del colloquio (art. 18, c. 3). Chi è assente a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, può sostenerle nella sessione suppletiva o straordinaria (art. 17, c. 11). Le griglie di valutazione delle prove scritte sono fissate con decreto del Ministro, per uniformare i criteri delle commissioni (art. 17, c. 6).

All'università: esami, decadenza e tasse

La valutazione dei singoli esami e della prova finale segue il regolamento didattico dell'ateneo, che contiene le regole della carriera dello studente. Il testo unico del 1933 prevede che chi interrompe gli studi e poi non sostiene esami per otto anni consecutivi debba rinnovare l'iscrizione e ripetere le prove, con un termine di dieci anni per i corsi di laurea non abilitanti (art. 149 R.D. 1592/1933): prima di considerare perduti gli esami conviene leggere il regolamento del proprio ateneo.

Nelle università statali lo studente paga un contributo onnicomprensivo annuale fissato dal regolamento d'ateneo con criteri di equità, gradualità e progressività, oltre al bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio (art. 1, c. 252-254, L. 232/2016). La legge prevede l'esonero per gli studenti con ISEE fino alla soglia di legge, iscritti da non più della durata normale del corso più un anno e con i crediti minimi richiesti (per le matricole basta l'ISEE), e tetti al contributo per le fasce ISEE successive (c. 255-258); i limiti ISEE sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro (c. 264). Oltre al contributo non si possono chiedere altre tasse fino al titolo, salvo i servizi chiesti per esigenze individuali (c. 260). Queste regole non valgono per le università non statali e telematiche (c. 266).

Come si fa ricorso

Il primo passo è l'accesso agli atti: verbali del consiglio di classe o della commissione, elaborati, griglie, calcolo del credito, regolamento sulla contribuzione. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dei docenti, ma annulla le decisioni viziate da errori di fatto, calcoli sbagliati, motivazioni illogiche o violazioni delle regole (si veda la pagina su prove e discrezionalità tecnica). Il ricorso al TAR va proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell'atto (art. 29 c.p.a.), con eventuale domanda di sospensiva, ad esempio per sostenere l'esame con riserva; in alternativa c'è il ricorso straordinario entro centoventi giorni.

  1. Annotare la data di pubblicazione dell'esito o dell'atto.
  2. Chiedere l'accesso a verbali, elaborati e griglie.
  3. Verificare calcoli, requisiti e motivazione.
  4. Leggere il regolamento d'ateneo su esami, decadenza e contribuzione.
  5. Ricorrere entro sessanta giorni, con domanda cautelare se serve.

Domande frequenti

Con sei in condotta si è ammessi alla maturità?
Sì, ma il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare nel colloquio d'esame. Con un voto di comportamento inferiore a sei il consiglio delibera la non ammissione (art. 13, c. 2, lett. d, D.Lgs. 62/2017).
Se non rispondo al colloquio l'esame è valido?
No: la legge stabilisce che l'esame di maturità è validamente sostenuto solo se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, cioè le due prove scritte nazionali e il colloquio (art. 17, c. 2 e 2-bis, D.Lgs. 62/2017). Chi è assente per gravi motivi documentati può sostenere le prove nella sessione suppletiva o straordinaria (art. 17, c. 11).
Come si contesta il voto finale della maturità?
Prima si chiedono gli atti: verbali della commissione, elaborati, griglie di valutazione. Il punteggio si impugna al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito all'albo, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il giudice non rifà la valutazione, ma controlla che la commissione abbia applicato le griglie e le regole, motivato in modo coerente e sommato correttamente i punteggi.
L'università può chiedermi contributi oltre la tassa annuale?
Di regola no: le università statali non possono istituire tasse o contributi ulteriori rispetto al contributo onnicomprensivo annuale fino al titolo finale, salvo i contributi per servizi chiesti dallo studente per esigenze individuali e le imposte (art. 1, c. 260, L. 232/2016). Il contributo è fissato dal regolamento d'ateneo, che deve rispettare l'esonero e i tetti legati all'ISEE e al merito previsti dalla legge (c. 255-258). Restano dovuti l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio (c. 252-253).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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