In breve
- Ammissione: frequenza, INVALSI, sei in ogni materia e in comportamento.
- Esame: valido solo se si svolgono tutte le prove; sessanta centesimi per superarlo.
- Università: otto anni senza esami (dieci per i corsi non abilitanti) obbligano a ripeterli.
- Tasse: un solo contributo annuale, con esoneri e tetti legati all'ISEE.
- Ricorsi: accesso agli atti, poi TAR entro sessanta giorni.
L'ammissione alla maturità
L'esame di Stato conclusivo delle superiori si chiama ora «esame di maturità» (art. 12 D.Lgs. 62/2017). L'ammissione dei candidati interni è decisa dal consiglio di classe allo scrutinio finale e richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno, le attività di scuola-lavoro previste dall'indirizzo e una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento (art. 13, c. 2).
«Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. [...] Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.»
Chi ha almeno otto in ogni disciplina e in comportamento al penultimo anno, e i voti richiesti nei due anni precedenti senza bocciature, può chiedere di essere ammesso all'esame un anno prima (art. 13, c. 4). Per la non ammissione e la bocciatura negli anni precedenti si veda la pagina sulla bocciatura.
Prove, punteggi ed esito
| Elemento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Prove | Due prove scritte nazionali e un colloquio sulle quattro discipline indicate ogni anno dal Ministro | Art. 17, c. 2, 7, 9 |
| Validità | L'esame è valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove | Art. 17, c. 2-bis |
| Punteggio | Fino a 40 punti di credito scolastico e fino a 20 per ciascuna prova e per il colloquio | Art. 18, c. 1-2 |
| Superamento | Almeno 60 centesimi; altrimenti all'albo compare «non diplomato» | Art. 18, c. 4 e 7 |
| Bonus | Fino a 3 punti, con motivazione, per chi ha almeno 90 punti | Art. 18, c. 5 |
| Lode | All'unanimità, con 100 senza bonus, credito massimo e punteggio massimo in ogni prova | Art. 18, c. 6 |
Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati all'albo almeno due giorni prima del colloquio (art. 18, c. 3). Chi è assente a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, può sostenerle nella sessione suppletiva o straordinaria (art. 17, c. 11). Le griglie di valutazione delle prove scritte sono fissate con decreto del Ministro, per uniformare i criteri delle commissioni (art. 17, c. 6).
All'università: esami, decadenza e tasse
La valutazione dei singoli esami e della prova finale segue il regolamento didattico dell'ateneo, che contiene le regole della carriera dello studente. Il testo unico del 1933 prevede che chi interrompe gli studi e poi non sostiene esami per otto anni consecutivi debba rinnovare l'iscrizione e ripetere le prove, con un termine di dieci anni per i corsi di laurea non abilitanti (art. 149 R.D. 1592/1933): prima di considerare perduti gli esami conviene leggere il regolamento del proprio ateneo.
Nelle università statali lo studente paga un contributo onnicomprensivo annuale fissato dal regolamento d'ateneo con criteri di equità, gradualità e progressività, oltre al bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio (art. 1, c. 252-254, L. 232/2016). La legge prevede l'esonero per gli studenti con ISEE fino alla soglia di legge, iscritti da non più della durata normale del corso più un anno e con i crediti minimi richiesti (per le matricole basta l'ISEE), e tetti al contributo per le fasce ISEE successive (c. 255-258); i limiti ISEE sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro (c. 264). Oltre al contributo non si possono chiedere altre tasse fino al titolo, salvo i servizi chiesti per esigenze individuali (c. 260). Queste regole non valgono per le università non statali e telematiche (c. 266).
Come si fa ricorso
Il primo passo è l'accesso agli atti: verbali del consiglio di classe o della commissione, elaborati, griglie, calcolo del credito, regolamento sulla contribuzione. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dei docenti, ma annulla le decisioni viziate da errori di fatto, calcoli sbagliati, motivazioni illogiche o violazioni delle regole (si veda la pagina su prove e discrezionalità tecnica). Il ricorso al TAR va proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell'atto (art. 29 c.p.a.), con eventuale domanda di sospensiva, ad esempio per sostenere l'esame con riserva; in alternativa c'è il ricorso straordinario entro centoventi giorni.
- Annotare la data di pubblicazione dell'esito o dell'atto.
- Chiedere l'accesso a verbali, elaborati e griglie.
- Verificare calcoli, requisiti e motivazione.
- Leggere il regolamento d'ateneo su esami, decadenza e contribuzione.
- Ricorrere entro sessanta giorni, con domanda cautelare se serve.
Domande frequenti
Con sei in condotta si è ammessi alla maturità?
Se non rispondo al colloquio l'esame è valido?
Come si contesta il voto finale della maturità?
L'università può chiedermi contributi oltre la tassa annuale?
Fonti normative
- Art. 13 D.Lgs. 62/2017 — Ammissione dei candidati interni
- Art. 17 D.Lgs. 62/2017 — Prove di esame
- Art. 18 D.Lgs. 62/2017 — Esiti dell'esame
- Art. 1, commi 252-267, L. 232/2016 — Contributo onnicomprensivo annuale
- Art. 149 R.D. 1592/1933 — Interruzione degli studi e validità degli esami
- Art. 29 c.p.a. — Azione di annullamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Sanità, scuola e servizi pubbliciLa bocciatura a scuola: come si contestaNon ammissione (DPR 122/2009, D.Lgs. 62/2017): frequenza, sospensione del giudizio, voto in condotta dopo la L. 150/2024, accesso agli atti, TAR in 60 giorni.
- Sanità, scuola e servizi pubbliciTest di medicina e numero chiuso: il semestre filtro e i ricorsiAccesso a medicina, odontoiatria e veterinaria dal 2025/2026: iscrizione libera al semestre filtro, esami, graduatoria nazionale, massimo tre tentativi, ricorsi al TAR.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Il ricorso straordinario (DPR 1199/1971): atti definitivi, 120 giorni, alternativo al TAR, dal 2026 decreto del Presidente del Consiglio di Stato, trasposizione.
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamLa sospensiva al TAR (artt. 55-62 c.p.a.): pregiudizio grave e fumus, camera di consiglio dopo 20 giorni, decreto monocratico, ante causam, appello in 30 giorni.
- Concorsi pubbliciContestare la valutazione delle proveCriteri fissati alla prima riunione (art. 12 DPR 487/1994), voto numerico (Ad. plen. 7/2017), quiz ambigui (Cons. Stato 5840/2024), accesso agli atti, ricorso al TAR.
- Concorsi pubbliciEsami di abilitazione ed esami di StatoEsame di Stato (art. 33 Cost.), nuovo esame di avvocato (D.L. 100/2026), lauree abilitanti, voto numerico, accesso agli elaborati, ricorso al TAR.