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ProceduraDiritto amministrativo · Sanità, scuola e servizi pubblici

I servizi sociali e l'allontanamento dei minori

L'allontanamento di un figlio dalla famiglia è una delle misure più gravi che l'ordinamento conosca. Può essere deciso d'urgenza dall'autorità pubblica, tramite i servizi sociali, ma deve essere convalidato da un giudice in tempi strettissimi, e i genitori hanno diritto a un difensore, a un'udienza e a un reclamo. Questa pagina spiega i presupposti dell'art. 403 c.c. riformato nel 2021, la sequenza dei termini, i provvedimenti del tribunale per i minorenni e come si fanno valere le proprie ragioni.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Presupposto: abbandono o grave pericolo in famiglia, con urgenza di provvedere.
  • Termini: atti al p.m. in 24 ore, convalida chiesta in 72, decisa in 48.
  • Udienza: entro quindici giorni, con curatore speciale e ascolto del minore.
  • Reclamo: alla corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione.
  • Termine saltato: il provvedimento perde efficacia.

Quando è possibile l'allontanamento d'urgenza

Art. 403, c. 1, c.c.

«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.»

La riforma del 2021 (L. 206/2021) ha riscritto i presupposti, legandoli a un grave pericolo e a un'emergenza, e ha introdotto un controllo giudiziario rapido e scandito da termini. Fuori dall'emergenza, l'allontanamento può essere disposto solo dal giudice nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale (si veda sotto).

La sequenza dei termini

PassaggioChiTermine
Avviso orale al p.m. presso il tribunale per i minorenniAutorità che ha collocato il minoreImmediato
Trasmissione del provvedimento, dei documenti e di una relazioneAutoritàEntro 24 ore dal collocamento
Revoca del collocamento o richiesta di convalidaPubblico ministeroEntro le 72 ore successive
Decreto sulla convalida, nomina del curatore speciale e del giudice relatore, fissazione dell'udienzaTribunale per i minorenniEntro le 48 ore successive; udienza entro 15 giorni
Notifica di ricorso e decreto ai genitori e al curatorePubblico ministeroEntro 48 ore
Decreto che conferma, modifica o revocaTribunale in collegioEntro 15 giorni dall'udienza
ReclamoP.m., genitori, curatore specialeEntro 10 giorni dalla comunicazione; decisione entro 60

Se la trasmissione degli atti, la richiesta di convalida o i decreti del tribunale non arrivano nei termini, il provvedimento dell'autorità perde efficacia, e il tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore (art. 403 c.c.). All'udienza il giudice interroga liberamente le parti, può assumere informazioni e ascolta il minore, se necessario con un esperto (si veda la pagina sull'ascolto del minore). Dal 17 ottobre 2027 le competenze del tribunale per i minorenni passeranno al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (si veda la pagina sul rito unico di famiglia).

Dopo la convalida: i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale

Con la richiesta di convalida il p.m. può chiedere anche provvedimenti sulla responsabilità genitoriale. Il giudice può dichiarare la decadenza quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri con grave pregiudizio del figlio, e ordinare l'allontanamento del figlio o del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 c.c.); se la condotta è pregiudizievole ma non così grave, adotta i provvedimenti convenienti, sempre revocabili (art. 333; si veda la pagina sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale). I provvedimenti sono chiesti dall'altro genitore, dai parenti, dal curatore speciale o dal p.m., e i genitori e il minore sono assistiti da un difensore (art. 336). La collocazione in comunità di tipo familiare è un'ipotesi residuale, e si applicano le regole dell'affidamento familiare.

Per difendersi servono documenti: relazioni dei servizi, certificati medici e scolastici, prove dei cambiamenti in famiglia. Gli atti del procedimento si consultano in cancelleria tramite il difensore; per i documenti del Comune si può chiedere l'accesso agli atti, nei limiti della riservatezza del minore.

  1. Nominare subito un difensore: i termini si contano in ore e giorni.
  2. Chiedere copia del provvedimento e della relazione dei servizi.
  3. Verificare il rispetto dei termini di 24, 72 e 48 ore.
  4. Preparare l'udienza con documenti e proposte concrete di tutela del figlio.
  5. Proporre reclamo entro dieci giorni se il decreto non è corretto.

Domande frequenti

I servizi sociali possono portare via mio figlio senza un giudice?
Solo in emergenza, e per pochi giorni senza controllo del giudice. L'autorità pubblica può collocare il minore in luogo sicuro se è abbandonato o esposto in famiglia a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica; deve avvisare subito il pubblico ministero minorile e trasmettergli gli atti entro 24 ore, il p.m. deve chiedere la convalida entro 72 ore e il tribunale decidere entro le 48 ore successive. Se un termine non è rispettato, il provvedimento perde efficacia (art. 403 c.c.).
Quando potrò spiegare le mie ragioni al giudice?
Il tribunale per i minorenni, con il decreto di convalida, fissa l'udienza di comparizione entro quindici giorni; il ricorso e il decreto vanno notificati ai genitori entro 48 ore. All'udienza il giudice interroga le parti, può assumere informazioni e ascolta il minore; entro i quindici giorni successivi il tribunale conferma, modifica o revoca la convalida (art. 403 c.c.). I genitori sono assistiti da un difensore (art. 336 c.c.).
Come si contesta il decreto del tribunale?
Con reclamo alla corte d'appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto; possono proporlo il pubblico ministero, i genitori e il curatore speciale del minore, e la corte decide entro sessanta giorni dal deposito (art. 403 c.c.).
Mio figlio può essere messo in una comunità?
La collocazione in una comunità di tipo familiare è un'ipotesi residuale, da usare solo quando sono escluse soluzioni alternative, e si applicano le norme sull'affidamento familiare (art. 403, ultimo comma, c.c.). Nei procedimenti ordinari il giudice può anche disporre l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore, invece che del figlio (artt. 330 e 333 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Persone fragili e tutelaIl tutore del minoreArtt. 343-389 c.c.: tutela se i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità, scelta del tutore, autorizzazioni, rendiconto, tutori volontari.
  • Adozione e affidoLa dichiarazione di adottabilità e i diritti dei genitoriArtt. 8-21 L. 184/1983: stato di abbandono, procedimento con difensore obbligatorio, prescrizioni ai genitori, appello in 30 giorni, revoca, CEDU.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
  • Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
  • TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.