In breve
- Presupposto: abbandono o grave pericolo in famiglia, con urgenza di provvedere.
- Termini: atti al p.m. in 24 ore, convalida chiesta in 72, decisa in 48.
- Udienza: entro quindici giorni, con curatore speciale e ascolto del minore.
- Reclamo: alla corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione.
- Termine saltato: il provvedimento perde efficacia.
Quando è possibile l'allontanamento d'urgenza
«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.»
La riforma del 2021 (L. 206/2021) ha riscritto i presupposti, legandoli a un grave pericolo e a un'emergenza, e ha introdotto un controllo giudiziario rapido e scandito da termini. Fuori dall'emergenza, l'allontanamento può essere disposto solo dal giudice nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale (si veda sotto).
La sequenza dei termini
| Passaggio | Chi | Termine |
|---|---|---|
| Avviso orale al p.m. presso il tribunale per i minorenni | Autorità che ha collocato il minore | Immediato |
| Trasmissione del provvedimento, dei documenti e di una relazione | Autorità | Entro 24 ore dal collocamento |
| Revoca del collocamento o richiesta di convalida | Pubblico ministero | Entro le 72 ore successive |
| Decreto sulla convalida, nomina del curatore speciale e del giudice relatore, fissazione dell'udienza | Tribunale per i minorenni | Entro le 48 ore successive; udienza entro 15 giorni |
| Notifica di ricorso e decreto ai genitori e al curatore | Pubblico ministero | Entro 48 ore |
| Decreto che conferma, modifica o revoca | Tribunale in collegio | Entro 15 giorni dall'udienza |
| Reclamo | P.m., genitori, curatore speciale | Entro 10 giorni dalla comunicazione; decisione entro 60 |
Se la trasmissione degli atti, la richiesta di convalida o i decreti del tribunale non arrivano nei termini, il provvedimento dell'autorità perde efficacia, e il tribunale adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore (art. 403 c.c.). All'udienza il giudice interroga liberamente le parti, può assumere informazioni e ascolta il minore, se necessario con un esperto (si veda la pagina sull'ascolto del minore). Dal 17 ottobre 2027 le competenze del tribunale per i minorenni passeranno al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (si veda la pagina sul rito unico di famiglia).
Dopo la convalida: i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale
Con la richiesta di convalida il p.m. può chiedere anche provvedimenti sulla responsabilità genitoriale. Il giudice può dichiarare la decadenza quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri con grave pregiudizio del figlio, e ordinare l'allontanamento del figlio o del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 c.c.); se la condotta è pregiudizievole ma non così grave, adotta i provvedimenti convenienti, sempre revocabili (art. 333; si veda la pagina sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale). I provvedimenti sono chiesti dall'altro genitore, dai parenti, dal curatore speciale o dal p.m., e i genitori e il minore sono assistiti da un difensore (art. 336). La collocazione in comunità di tipo familiare è un'ipotesi residuale, e si applicano le regole dell'affidamento familiare.
Per difendersi servono documenti: relazioni dei servizi, certificati medici e scolastici, prove dei cambiamenti in famiglia. Gli atti del procedimento si consultano in cancelleria tramite il difensore; per i documenti del Comune si può chiedere l'accesso agli atti, nei limiti della riservatezza del minore.
- Nominare subito un difensore: i termini si contano in ore e giorni.
- Chiedere copia del provvedimento e della relazione dei servizi.
- Verificare il rispetto dei termini di 24, 72 e 48 ore.
- Preparare l'udienza con documenti e proposte concrete di tutela del figlio.
- Proporre reclamo entro dieci giorni se il decreto non è corretto.
Domande frequenti
I servizi sociali possono portare via mio figlio senza un giudice?
Quando potrò spiegare le mie ragioni al giudice?
Come si contesta il decreto del tribunale?
Mio figlio può essere messo in una comunità?
Fonti normative
- Art. 403 c.c. — Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
- Art. 330 c.c. — Decadenza dalla responsabilità genitoriale
- Art. 333 c.c. — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
- Art. 336 c.c. — Legittimazione ad agire e difensore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Persone fragili e tutelaIl tutore del minoreArtt. 343-389 c.c.: tutela se i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità, scelta del tutore, autorizzazioni, rendiconto, tutori volontari.
- Adozione e affidoLa dichiarazione di adottabilità e i diritti dei genitoriArtt. 8-21 L. 184/1983: stato di abbandono, procedimento con difensore obbligatorio, prescrizioni ai genitori, appello in 30 giorni, revoca, CEDU.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.