In breve
- Avvocati: l'ordine decide sull'iscrizione entro 30 giorni, dopo aver sentito l'interessato se intende respingere.
- Ricorso al CNF: 20 giorni contro il rigetto, 10 in caso di silenzio, 60 contro la cancellazione.
- Cassazione: contro le decisioni del CNF, sezioni unite, entro 30 giorni.
- Cancellazione: per perdita dei requisiti o mancato esercizio effettivo, sempre con contraddittorio.
- Altre professioni: regole e giudici diversi, da verificare nell'ordinamento specifico.
I requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati
| Requisito | Norma |
|---|---|
| Cittadinanza italiana o di uno Stato UE; stranieri solo nei casi previsti | Art. 17, c. 1, lett. a, e c. 2 |
| Esame di abilitazione superato | Lett. b |
| Domicilio professionale nel circondario dell'ordine | Lett. c |
| Pieno esercizio dei diritti civili | Lett. d |
| Nessuna incompatibilità | Lett. e; art. 18 |
| Non essere sottoposti a pene detentive, misure cautelari o interdittive | Lett. f |
| Nessuna condanna per i reati di criminalità organizzata dell'art. 51, c. 3-bis, c.p.p. e per falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale, intralcio alla giustizia, patrocinio infedele e altri reati indicati | Lett. g |
| Condotta irreprensibile secondo il codice deontologico | Lett. h |
Diniego, silenzio e cancellazione
«Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente [...]. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni [...], l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione.»
La cancellazione è disposta dal consiglio a richiesta dell'iscritto oppure d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, quando viene meno un requisito, quando l'iscritto non presta senza giustificato motivo l'impegno solenne entro sessanta giorni o quando manca l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (art. 17, c. 9, e art. 21). Prima di deliberare, il consiglio deve invitare l'iscritto a presentare osservazioni entro almeno trenta giorni, e l'iscritto può chiedere di essere sentito; la delibera si notifica entro quindici giorni e si impugna davanti al CNF entro sessanta giorni, con effetto sospensivo (c. 12-14). Chi è stato cancellato ha diritto a essere iscritto di nuovo se dimostra la cessazione dei fatti che avevano determinato la cancellazione e il possesso dei requisiti; non si può pronunciare la cancellazione mentre è in corso un procedimento disciplinare (c. 15-16). In materia di albi il CNF esercita una funzione giurisdizionale, e contro le sue decisioni si ricorre alle sezioni unite della Cassazione entro trenta giorni per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; il ricorso non sospende la decisione, salvo provvedimento della Corte (art. 36).
Sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
Le sanzioni disciplinari sono l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione, che esclude definitivamente dall'albo (art. 53). Il consiglio distrettuale di disciplina può disporre, dopo aver sentito l'interessato, una sospensione cautelare fino a un anno nei casi indicati dalla legge, come l'applicazione di misure cautelari penali o alcune condanne in primo grado (art. 60). Contro le decisioni disciplinari si ricorre alla sezione disciplinare del CNF entro trenta giorni dal deposito (art. 61). Una condanna può ostacolare l'iscrizione; la riabilitazione e le regole sul casellario giudiziale possono rilevare nella valutazione dei requisiti.
- Depositare la domanda completa, con i documenti di tutti i requisiti.
- Annotare la data: dopo 30 giorni di silenzio restano solo 10 giorni per ricorrere.
- Partecipare all'audizione e depositare osservazioni scritte.
- Impugnare nei termini: 20 giorni contro il rigetto, 60 contro la cancellazione.
- Per le altre professioni: verificare organi e termini nella legge professionale specifica.
Domande frequenti
L'ordine degli avvocati può rifiutare l'iscrizione?
E se l'ordine non risponde alla domanda?
Mi vogliono cancellare dall'albo: come mi difendo?
Vale lo stesso per medici, ingegneri o commercialisti?
Fonti normative
- Art. 17 L. 247/2012 — Iscrizione e cancellazione
- Art. 36 L. 247/2012 — Competenza giurisdizionale del CNF
- Art. 53 L. 247/2012 — Sanzioni disciplinari
- Art. 60 L. 247/2012 — Sospensione cautelare
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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