Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto amministrativo · Licenze, autorizzazioni, divieti

Iscrizione a un albo negata o cancellazione

Per esercitare una professione ordinistica bisogna essere iscritti all'albo, e l'ordine può negare l'iscrizione o cancellare chi ha perso i requisiti: una condanna, un'incompatibilità, la mancanza di esercizio effettivo. Sono decisioni che si possono contestare, ma con rimedi speciali e termini brevi, diversi da professione a professione. Questa pagina spiega in dettaglio il caso degli avvocati, regolato dalla legge professionale forense, e che cosa verificare per le altre professioni.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Avvocati: l'ordine decide sull'iscrizione entro 30 giorni, dopo aver sentito l'interessato se intende respingere.
  • Ricorso al CNF: 20 giorni contro il rigetto, 10 in caso di silenzio, 60 contro la cancellazione.
  • Cassazione: contro le decisioni del CNF, sezioni unite, entro 30 giorni.
  • Cancellazione: per perdita dei requisiti o mancato esercizio effettivo, sempre con contraddittorio.
  • Altre professioni: regole e giudici diversi, da verificare nell'ordinamento specifico.

I requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati

RequisitoNorma
Cittadinanza italiana o di uno Stato UE; stranieri solo nei casi previstiArt. 17, c. 1, lett. a, e c. 2
Esame di abilitazione superatoLett. b
Domicilio professionale nel circondario dell'ordineLett. c
Pieno esercizio dei diritti civiliLett. d
Nessuna incompatibilitàLett. e; art. 18
Non essere sottoposti a pene detentive, misure cautelari o interdittiveLett. f
Nessuna condanna per i reati di criminalità organizzata dell'art. 51, c. 3-bis, c.p.p. e per falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale, intralcio alla giustizia, patrocinio infedele e altri reati indicatiLett. g
Condotta irreprensibile secondo il codice deontologicoLett. h

Diniego, silenzio e cancellazione

Art. 17, c. 7, L. 247/2012

«Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente [...]. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni [...], l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione.»

La cancellazione è disposta dal consiglio a richiesta dell'iscritto oppure d'ufficio o su richiesta del procuratore generale, quando viene meno un requisito, quando l'iscritto non presta senza giustificato motivo l'impegno solenne entro sessanta giorni o quando manca l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (art. 17, c. 9, e art. 21). Prima di deliberare, il consiglio deve invitare l'iscritto a presentare osservazioni entro almeno trenta giorni, e l'iscritto può chiedere di essere sentito; la delibera si notifica entro quindici giorni e si impugna davanti al CNF entro sessanta giorni, con effetto sospensivo (c. 12-14). Chi è stato cancellato ha diritto a essere iscritto di nuovo se dimostra la cessazione dei fatti che avevano determinato la cancellazione e il possesso dei requisiti; non si può pronunciare la cancellazione mentre è in corso un procedimento disciplinare (c. 15-16). In materia di albi il CNF esercita una funzione giurisdizionale, e contro le sue decisioni si ricorre alle sezioni unite della Cassazione entro trenta giorni per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; il ricorso non sospende la decisione, salvo provvedimento della Corte (art. 36).

Sanzioni disciplinari e sospensione cautelare

Le sanzioni disciplinari sono l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione, che esclude definitivamente dall'albo (art. 53). Il consiglio distrettuale di disciplina può disporre, dopo aver sentito l'interessato, una sospensione cautelare fino a un anno nei casi indicati dalla legge, come l'applicazione di misure cautelari penali o alcune condanne in primo grado (art. 60). Contro le decisioni disciplinari si ricorre alla sezione disciplinare del CNF entro trenta giorni dal deposito (art. 61). Una condanna può ostacolare l'iscrizione; la riabilitazione e le regole sul casellario giudiziale possono rilevare nella valutazione dei requisiti.

  1. Depositare la domanda completa, con i documenti di tutti i requisiti.
  2. Annotare la data: dopo 30 giorni di silenzio restano solo 10 giorni per ricorrere.
  3. Partecipare all'audizione e depositare osservazioni scritte.
  4. Impugnare nei termini: 20 giorni contro il rigetto, 60 contro la cancellazione.
  5. Per le altre professioni: verificare organi e termini nella legge professionale specifica.

Domande frequenti

L'ordine degli avvocati può rifiutare l'iscrizione?
Sì, se mancano i requisiti di legge: tra gli altri l'esame di abilitazione, il domicilio professionale nel circondario, l'assenza di incompatibilità, l'assenza di alcune condanne e la condotta irreprensibile (art. 17, c. 1, L. 247/2012). Il rigetto può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente, deve essere motivato e va notificato entro quindici giorni; contro di esso si ricorre al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notifica (c. 7).
E se l'ordine non risponde alla domanda?
Il consiglio deve decidere entro trenta giorni dalla domanda. Se non lo fa, entro dieci giorni dalla scadenza si può ricorrere direttamente al CNF, che decide nel merito dell'iscrizione; il suo provvedimento è immediatamente esecutivo (art. 17, c. 7, L. 247/2012). Il termine è molto breve e va calcolato con attenzione dal deposito della domanda.
Mi vogliono cancellare dall'albo: come mi difendo?
Prima di deliberare la cancellazione per mancanza di un requisito, il consiglio deve invitare l'iscritto, con raccomandata, a presentare osservazioni entro almeno trenta giorni, e l'iscritto può chiedere di essere sentito (art. 17, c. 12, L. 247/2012). La delibera va notificata entro quindici giorni e si può impugnare davanti al CNF entro sessanta giorni; il ricorso sospende la cancellazione (c. 13-14). Contro la decisione del CNF è ammesso ricorso alle sezioni unite della Cassazione entro trenta giorni (art. 36).
Vale lo stesso per medici, ingegneri o commercialisti?
No, ogni professione ha il proprio ordinamento, con organi, procedure e termini diversi per l'iscrizione, la cancellazione e i ricorsi. Prima di agire bisogna quindi leggere la legge professionale specifica e le sue norme di attuazione, perché i termini per impugnare sono spesso brevi e i giudici competenti non sono sempre quelli ordinari.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme