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GuidaDiritto penale · Reati contro la persona

L'esercizio abusivo di una professione

Il finto avvocato che segue le pratiche dei clienti, il dentista senza laurea, chi tiene la contabilità delle imprese spacciandosi per commercialista: esercitare senza abilitazione una professione per cui lo Stato la richiede è un reato, punito dal 2018 con pene molto più alte di prima. Non serve ingannare qualcuno: basta compiere gli atti riservati alla professione, o svolgere in modo organizzato e continuativo attività che creano l'apparenza di un professionista abilitato. Questa pagina spiega quando c'è il reato, le pene, la responsabilità del professionista che copre l'abusivo e come tutelarsi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il reato: esercitare senza abilitazione una professione per cui lo Stato la richiede.
  • Pene: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, più confisca e pubblicazione.
  • Quali atti: quelli riservati, o attività organizzate che creano l'apparenza del professionista.
  • Il professionista complice: rischia fino a 5 anni e 75.000 euro.
  • Tutela: controllare l'albo prima di affidare un incarico.

Quando c'è il reato

Art. 348, primo periodo, c.p.

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.»

Il reato protegge l'interesse generale a che certe professioni siano svolte solo da chi ha la competenza verificata dallo Stato (Cass. 7100/2025). Lo commette chi compie atti riservati a una professione, ma anche chi svolge atti non esclusivi ma tipici di essa con continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di un professionista abilitato, come la tenuta della contabilità e la gestione fiscale delle imprese senza essere commercialista (Cass. 46703/2023 e 33866/2025). Un singolo atto isolato e non riservato non basta (Cass. 33855/2024). Il reato può consistere anche in più atti ripetuti, che formano un unico reato consumato con l'ultimo (Cass. 9941/2025).

CasoEsitoFonte
Non iscritto all'albo che compie atti che incidono su un procedimento per conto di altriEsercizio abusivo della professione di avvocatoCass. 47675/2023
Attività stragiudiziale occasionaleNon bastaCass. 13341/2024
Odontotecnico che prende impronte o opera nella bocca del pazienteEsercizio abusivo della professione medicaCass. 17164/2024
Mediatore immobiliare non iscritto, già sanzionato, anche per un solo affareReatoCass. 23196/2025
Contabilità e gestione tributaria in autonomia, senza abilitazioneEsercizio abusivo della professione di commercialistaCass. 33866/2025

Pene, complici e reati vicini

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la confisca delle cose usate e, per chi esercita regolarmente un'altra professione, la trasmissione della sentenza all'Ordine per l'interdizione da uno a tre anni; il professionista che ha spinto altri a esercitare abusivamente o ne ha diretto l'attività è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro (art. 348 c.p., come sostituito dall'art. 12 L. 3/2018). Se l'abusivo causa la morte o lesioni gravi, si applicano le pene aggravate per l'omicidio colposo e le lesioni colpose (art. 12, c. 2-3, L. 3/2018). Chi si attribuisce soltanto il titolo, senza esercitare, commette l'illecito amministrativo di usurpazione di titoli (art. 498 c.p.); la sostituzione di persona è un reato diverso, che può concorrere con quello di esercizio abusivo (Cass. 42267/2024). Chi ha pagato un abusivo può chiedere la restituzione e il risarcimento, anche denunciando una truffa se è stato ingannato.

  1. Verificare l'iscrizione all'albo prima di affidare un incarico.
  2. Conservare documenti: preventivi, fatture, messaggi, atti firmati.
  3. Segnalare all'Ordine competente.
  4. Presentare denuncia: il reato è procedibile d'ufficio.
  5. Chiedere il risarcimento, anche costituendosi parte civile.

Domande frequenti

Che pena rischia chi esercita senza abilitazione?
La reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro; la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose usate, e se il condannato esercita regolarmente un'altra professione la sentenza è trasmessa al suo Ordine per l'interdizione da uno a tre anni (art. 348 c.p.). Se nell'esercizio abusivo di una professione sanitaria o abilitata si causa la morte o lesioni gravi di un paziente, le pene per l'omicidio e le lesioni colpose sono più alte (art. 12 L. 3/2018).
Il professionista abilitato che copre l'abusivo rischia qualcosa?
Sì, e più dell'abusivo: il professionista che ha determinato altri a esercitare abusivamente o ne ha diretto l'attività è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro (art. 348, ultimo periodo, c.p.). È il caso, per esempio, del medico o dell'avvocato che firma il lavoro svolto da chi non è abilitato.
Dare consigli legali senza essere avvocato è reato?
Non sempre. Per la Cassazione compie un atto tipico della professione chi, senza essere iscritto all'albo, pone in essere qualsiasi atto idoneo a incidere su un procedimento in rappresentanza di un'altra persona, mentre la consulenza legale diventa rilevante solo se svolta in modo continuativo (Cass. 47675/2023); una prestazione stragiudiziale occasionale non basta (Cass. 13341/2024). In generale, anche attività non riservate integrano il reato se svolte con continuità, onerosità e organizzazione tali da far apparire un professionista abilitato (Cass. 46703/2023).
Come verifico che un professionista sia abilitato?
Gli ordini professionali pubblicano gli albi degli iscritti, di solito consultabili anche online: prima di affidare un incarico conviene controllare nome, iscrizione e sede. Chi si attribuisce falsamente il titolo di una professione abilitata commette anche un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria e pubblicazione del provvedimento (art. 498 c.p.). Se si è stati danneggiati da un abusivo si può denunciare il fatto e chiedere il risarcimento, anche costituendosi parte civile.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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