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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Malattia: certificato, visite fiscali e reperibilità

Chi si ammala conserva il posto e ha diritto all'indennità, ma deve rispettare alcune regole: avvisare il datore, farsi rilasciare il certificato dal medico e restare reperibile nelle fasce orarie delle visite fiscali. Un'assenza ingiustificata alla visita costa l'indennità, e un'attività incompatibile con la malattia può portare al licenziamento. Il datore, dal canto suo, non può controllare direttamente la malattia, ma solo tramite l'INPS. Questa pagina spiega certificato, visite, fasce di reperibilità, giustificazioni e rapporto con il periodo di comporto.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Certificato: lo invia il medico per via telematica; il datore va avvisato subito.
  • Fasce: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, pubblici e privati.
  • Assenza alla visita: senza giustificazione si perde l'indennità.
  • Altre attività: a rischio licenziamento se incompatibili con la guarigione.
  • Controlli: solo tramite l'INPS, mai con un medico del datore.

Controlli e fasce di reperibilità

Art. 5, c. 1-2, L. 300/1970

«Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.»

Il lavoratore deve essere reperibile all'indirizzo indicato nel certificato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni. Dopo che il TAR Lazio ha annullato il decreto che fissava fasce più lunghe per i dipendenti pubblici (sent. 16305/2023), l'INPS applica anche a loro le stesse fasce (messaggio 4640/2023). La comunicazione della malattia al datore serve a consentire il controllo: se manca, conta nella misura in cui lo impedisce, e chi è stato incolpevolmente impossibilitato a comunicarla può provarla anche dopo (Cass. 25661/2024).

Assenza alla visita, attività e comporto

SituazioneConseguenzaFonte
Assente alla visita senza giustificato motivoPerdita dell'indennità fino a 10 giorni, poi della metàArt. 5, c. 14, DL 463/1983
Allontanamento per visite, cure o urgenzeGiustificato, se provato e comunicato tempestivamenteCass. 3294/2016
Attività che fa presumere la simulazionePossibile licenziamentoCass. 17625/2014
Attività che può ritardare la guarigionePossibile licenziamentoCass. 21253/2012
Assenze entro il periodo di comportoPosto conservato; licenziamento solo dopo il superamentoArt. 2110 c.c.

Il periodo di comporto è fissato dai contratti collettivi; il licenziamento intimato prima del suo superamento è nullo (si veda la pagina su licenziamento in malattia e comporto). Se il datore contesta un'assenza alla visita o un'attività svolta durante la malattia, conviene rispondere per iscritto con la documentazione (si veda la lettera di contestazione). Per l'indennità e gli altri congedi si veda la pagina su congedi e indennità INPS; per le malattie causate dal lavoro quella sulla malattia professionale.

  1. Avvisare subito il datore dell'assenza.
  2. Controllare l'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato.
  3. Restare reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19.
  4. Documentare e comunicare ogni uscita necessaria nelle fasce.
  5. Tenere il conto dei giorni di comporto previsti dal contratto.

Domande frequenti

Quali sono gli orari delle visite fiscali?
Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Dopo che il TAR Lazio ha annullato il decreto che prevedeva fasce più ampie per i dipendenti pubblici (sent. 16305/2023), l'INPS applica le stesse fasce anche a loro (messaggio 4640/2023). In quelle ore bisogna farsi trovare all'indirizzo indicato nel certificato.
Che cosa succede se non mi trovano a casa?
Se l'assenza alla visita è senza giustificato motivo, si perde tutto il trattamento economico di malattia fino a dieci giorni e la metà per il periodo successivo, esclusi i ricoveri e i giorni già accertati da una visita precedente (art. 5, c. 14, DL 463/1983). Sono giustificate le visite mediche, le cure e le urgenze documentate, ma tocca al lavoratore provare la necessità di allontanarsi e di averlo comunicato tempestivamente (Cass. 3294/2016); l'assenza può avere anche conseguenze disciplinari.
Durante la malattia posso uscire o fare altre attività?
Fuori dalle fasce di reperibilità si può uscire, se non contrasta con la guarigione. Un'altra attività, lavorativa o no, può però giustificare il licenziamento quando fa presumere che la malattia sia simulata o quando, per la natura della patologia e delle mansioni, può pregiudicare o ritardare la guarigione (Cass. 17625/2014 e 21253/2012).
Il datore può mandare un suo medico a controllarmi?
No: sono vietati gli accertamenti del datore sull'infermità del lavoratore; il controllo si fa solo tramite i servizi ispettivi dell'INPS, che devono effettuarlo quando il datore lo chiede (art. 5 L. 300/1970). Il datore può invece far verificare l'idoneità fisica alle mansioni da enti pubblici. Per quanto tempo si conserva il posto lo stabilisce il contratto collettivo (periodo di comporto, art. 2110 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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