In breve
- Certificato: lo invia il medico per via telematica; il datore va avvisato subito.
- Fasce: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, pubblici e privati.
- Assenza alla visita: senza giustificazione si perde l'indennità.
- Altre attività: a rischio licenziamento se incompatibili con la guarigione.
- Controlli: solo tramite l'INPS, mai con un medico del datore.
Controlli e fasce di reperibilità
«Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.»
Il lavoratore deve essere reperibile all'indirizzo indicato nel certificato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni. Dopo che il TAR Lazio ha annullato il decreto che fissava fasce più lunghe per i dipendenti pubblici (sent. 16305/2023), l'INPS applica anche a loro le stesse fasce (messaggio 4640/2023). La comunicazione della malattia al datore serve a consentire il controllo: se manca, conta nella misura in cui lo impedisce, e chi è stato incolpevolmente impossibilitato a comunicarla può provarla anche dopo (Cass. 25661/2024).
Assenza alla visita, attività e comporto
| Situazione | Conseguenza | Fonte |
|---|---|---|
| Assente alla visita senza giustificato motivo | Perdita dell'indennità fino a 10 giorni, poi della metà | Art. 5, c. 14, DL 463/1983 |
| Allontanamento per visite, cure o urgenze | Giustificato, se provato e comunicato tempestivamente | Cass. 3294/2016 |
| Attività che fa presumere la simulazione | Possibile licenziamento | Cass. 17625/2014 |
| Attività che può ritardare la guarigione | Possibile licenziamento | Cass. 21253/2012 |
| Assenze entro il periodo di comporto | Posto conservato; licenziamento solo dopo il superamento | Art. 2110 c.c. |
Il periodo di comporto è fissato dai contratti collettivi; il licenziamento intimato prima del suo superamento è nullo (si veda la pagina su licenziamento in malattia e comporto). Se il datore contesta un'assenza alla visita o un'attività svolta durante la malattia, conviene rispondere per iscritto con la documentazione (si veda la lettera di contestazione). Per l'indennità e gli altri congedi si veda la pagina su congedi e indennità INPS; per le malattie causate dal lavoro quella sulla malattia professionale.
- Avvisare subito il datore dell'assenza.
- Controllare l'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato.
- Restare reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19.
- Documentare e comunicare ogni uscita necessaria nelle fasce.
- Tenere il conto dei giorni di comporto previsti dal contratto.
Domande frequenti
Quali sono gli orari delle visite fiscali?
Che cosa succede se non mi trovano a casa?
Durante la malattia posso uscire o fare altre attività?
Il datore può mandare un suo medico a controllarmi?
Fonti normative
- Art. 5 L. 300/1970 — Accertamenti sanitari
- Art. 5 DL 463/1983 — Visite di controllo e sanzioni
- Art. 2110 c.c. — Malattia e comporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoIn malattia non si può essere licenziati finché non scade il comporto del CCNL (art. 2110 c.c.): calcolo, esclusioni, licenziamento prima (nullo) o dopo, disabilità.
- Pensioni, INPS e INAILLe indennità INPS: malattia, maternità, congedo, assegno unicoMaternità all'80%, congedo parentale fino a 14 anni con tre mesi all'80% e il resto al 30%, malattia e infortunio, assegno unico; ricorso in 90 giorni e decadenze.
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