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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il lavoro intermittente (a chiamata)

Con il contratto a chiamata il lavoratore si mette a disposizione e l'azienda lo chiama solo quando serve: è pensato per attività discontinue, come nei pubblici esercizi, nel turismo o negli eventi. Non si può usare sempre: servono i casi previsti dai contratti collettivi o dal Ministero, oppure l'età del lavoratore sotto i 24 o sopra i 55 anni, e fuori da alcuni settori c'è un tetto di 400 giornate in tre anni, superato il quale il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Questa pagina spiega regole, diritti, indennità di disponibilità e sanzioni.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Quando: casi dei contratti collettivi o del decreto ministeriale; sempre sotto i 24 e sopra i 55 anni.
  • Limite: 400 giornate in tre anni, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
  • Oltre il limite: rapporto a tempo pieno e indeterminato.
  • Indennità di disponibilità: solo per chi si obbliga a rispondere alle chiamate.
  • Comunicazione preventiva: obbligatoria, pena sanzioni fino a 2.400 euro per lavoratore.

Quando si può usare

Art. 13, c. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015

«Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi [...]. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»

RegolaContenutoNorma
Casi ammessiEsigenze individuate dai contratti collettivi o dal decreto ministeriale; sempre sotto i 24 e sopra i 55 anniArt. 13, c. 1-2
DivietiSostituzione di scioperanti, licenziamenti collettivi o cassa integrazione per le stesse mansioni, niente valutazione dei rischiArt. 14
FormaScritta, con casi, preavviso e modalità di chiamata, trattamento e fasce orarieArt. 15, c. 1
Comunicazione preventivaPrima di ogni prestazione o ciclo fino a 30 giorni; sanzione da 400 a 2.400 euro per lavoratoreArt. 15, c. 3
Pubblica amministrazioneEsclusaArt. 13, c. 5

Diritti del lavoratore

Per le giornate lavorate il lavoratore intermittente ha un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi di pari livello, riproporzionato alla prestazione svolta, anche per ferie, malattia e maternità (art. 17). Nei periodi di inattività non matura nulla, salvo che si sia obbligato a rispondere alle chiamate: allora gli spetta l'indennità di disponibilità, soggetta a contributi e sospesa se comunica una malattia che gli impedisce di rispondere; se non avvisa perde l'indennità per quindici giorni, e il rifiuto ingiustificato della chiamata può costare il posto (art. 16). Superato il tetto delle 400 giornate, dove si applica, il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato (art. 13, c. 3): conviene tenere un conteggio delle giornate. Per le alternative si vedano le pagine sul part-time e sul contratto a termine; per contestare paga e contributi quella sulla busta paga e sull'ispettorato del lavoro.

  1. Chiedere il contratto scritto e verificare il caso che lo giustifica.
  2. Chiarire la disponibilità: con o senza obbligo di rispondere.
  3. Annotare ogni chiamata e le giornate lavorate.
  4. Controllare le buste paga e l'indennità di disponibilità.
  5. Far valere la conversione se si superano le 400 giornate.

Domande frequenti

Chi può essere assunto a chiamata?
Chiunque, nei casi di attività discontinua individuati dai contratti collettivi o, in mancanza, da un decreto del Ministero del lavoro; inoltre sempre i lavoratori con meno di 24 anni, purché le prestazioni si svolgano entro i 25, e quelli con più di 55 anni (art. 13, c. 1-2, D.Lgs. 81/2015). Il contratto non si può usare per sostituire scioperanti, dove ci sono stati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o c'è la cassa integrazione per le stesse mansioni, né se il datore non ha fatto la valutazione dei rischi (art. 14).
Quante giornate si possono lavorare a chiamata?
Con lo stesso datore al massimo 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni solari, tranne nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; se si supera il limite, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato (art. 13, c. 3, D.Lgs. 81/2015).
Vengo pagato quando non lavoro?
Solo se ti sei obbligato a rispondere alle chiamate: in quel caso ti spetta un'indennità mensile di disponibilità, nella misura fissata dai contratti collettivi e comunque non inferiore al minimo stabilito con decreto ministeriale, soggetta a contributi (art. 16 D.Lgs. 81/2015). Senza obbligo di disponibilità, nei periodi di inattività non matura alcun trattamento (art. 13, c. 4). Se hai garantito la disponibilità, il rifiuto ingiustificato della chiamata può giustificare il licenziamento (art. 16, c. 5).
Che obblighi ha il datore?
Deve fare il contratto per iscritto indicando casi, modalità e preavviso di chiamata, trattamento economico e fasce orarie (art. 15, c. 1), e prima di ogni prestazione o ciclo di prestazioni fino a trenta giorni deve comunicarne la durata all'ispettorato del lavoro; se non lo fa rischia una sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore, senza possibilità di diffida (c. 3). Per i periodi lavorati il trattamento non può essere inferiore a quello dei colleghi di pari livello, riproporzionato al lavoro svolto (art. 17).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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