In breve
- Quando: casi dei contratti collettivi o del decreto ministeriale; sempre sotto i 24 e sopra i 55 anni.
- Limite: 400 giornate in tre anni, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
- Oltre il limite: rapporto a tempo pieno e indeterminato.
- Indennità di disponibilità: solo per chi si obbliga a rispondere alle chiamate.
- Comunicazione preventiva: obbligatoria, pena sanzioni fino a 2.400 euro per lavoratore.
Quando si può usare
«Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi [...]. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»
| Regola | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Casi ammessi | Esigenze individuate dai contratti collettivi o dal decreto ministeriale; sempre sotto i 24 e sopra i 55 anni | Art. 13, c. 1-2 |
| Divieti | Sostituzione di scioperanti, licenziamenti collettivi o cassa integrazione per le stesse mansioni, niente valutazione dei rischi | Art. 14 |
| Forma | Scritta, con casi, preavviso e modalità di chiamata, trattamento e fasce orarie | Art. 15, c. 1 |
| Comunicazione preventiva | Prima di ogni prestazione o ciclo fino a 30 giorni; sanzione da 400 a 2.400 euro per lavoratore | Art. 15, c. 3 |
| Pubblica amministrazione | Esclusa | Art. 13, c. 5 |
Diritti del lavoratore
Per le giornate lavorate il lavoratore intermittente ha un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi di pari livello, riproporzionato alla prestazione svolta, anche per ferie, malattia e maternità (art. 17). Nei periodi di inattività non matura nulla, salvo che si sia obbligato a rispondere alle chiamate: allora gli spetta l'indennità di disponibilità, soggetta a contributi e sospesa se comunica una malattia che gli impedisce di rispondere; se non avvisa perde l'indennità per quindici giorni, e il rifiuto ingiustificato della chiamata può costare il posto (art. 16). Superato il tetto delle 400 giornate, dove si applica, il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato (art. 13, c. 3): conviene tenere un conteggio delle giornate. Per le alternative si vedano le pagine sul part-time e sul contratto a termine; per contestare paga e contributi quella sulla busta paga e sull'ispettorato del lavoro.
- Chiedere il contratto scritto e verificare il caso che lo giustifica.
- Chiarire la disponibilità: con o senza obbligo di rispondere.
- Annotare ogni chiamata e le giornate lavorate.
- Controllare le buste paga e l'indennità di disponibilità.
- Far valere la conversione se si superano le 400 giornate.
Domande frequenti
Chi può essere assunto a chiamata?
Quante giornate si possono lavorare a chiamata?
Vengo pagato quando non lavoro?
Che obblighi ha il datore?
Fonti normative
- Art. 13 D.Lgs. 81/2015 — Definizione e casi di lavoro intermittente
- Art. 14 D.Lgs. 81/2015 — Divieti
- Art. 15 D.Lgs. 81/2015 — Forma e comunicazioni
- Art. 16 D.Lgs. 81/2015 — Indennità di disponibilità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioIl part-time: clausole elastiche, straordinario, trasformazioneContratto a tempo parziale (D.Lgs. 81/2015): forma e orario, lavoro supplementare al 15%, clausole elastiche, rifiuto, diritto e priorità al part-time, sanzioni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversioneIl contratto a termine nel 2026: 12 mesi liberi, fino a 24 con causali (CCNL o esigenze delle parti fino al 31/12/2026), 4 proroghe, impugnazione in 180 giorni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro in somministrazione (interinale)Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015: agenzia e utilizzatore, parità di trattamento, limiti del 20% e 30%, divieti, somministrazione irregolare e assunzione presso l'utilizzatore.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreLavoro nero: diritti a stipendi, contributi, TFR e INAIL (art. 2126 c.c.); per il datore maxi-sanzione da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore, diffida, sospensione.
- Contratto, mansioni e stipendioLa busta paga: come leggerla e come contestarlaVoci del cedolino, trattenute INPS e IRPEF, TFR, obbligo di consegna (L. 4/1953, libro unico), sanzioni, firma per quietanza, pagamento tracciabile, differenze.
- La causa di lavoroL'Ispettorato del lavoro: denuncia, ispezione, diffida accertativaD.Lgs. 124/2004: conciliazione monocratica, diffida accertativa per i crediti del lavoratore che diventa titolo esecutivo, diffida a regolarizzare, ricorsi.
- Contratto, mansioni e stipendioL'apprendistato: diritti e trappoleArtt. 41-47 D.Lgs. 81/2015: tre tipi di apprendistato, piano formativo, sottoinquadramento, recesso alla fine, limiti numerici, conversione se manca la formazione.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.