In breve
- Obiettivi mancati: da soli non giustificano il licenziamento.
- Serve uno scostamento notevole dai parametri medi delle mansioni, imputabile al lavoratore.
- Prova: spetta al datore, con elementi concreti e misurabili.
- Malattia: conta solo il comporto, non lo scarso rendimento.
- Procedura: contestazione disciplinare e difese prima del licenziamento.
Quando lo scarso rendimento giustifica il licenziamento
«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.»
Per la Cassazione il licenziamento per scarso rendimento è un recesso per notevole inadempimento, una forma di risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. 10640/2024). Il lavoratore deve la diligenza richiesta dalla natura della prestazione (art. 2104 c.c.), non un risultato: il mancato raggiungimento di un obiettivo diventa rilevante solo se esistono parametri per misurare la diligenza e la professionalità medie delle mansioni, per esempio i risultati di chi svolge lo stesso lavoro nelle stesse condizioni, e la prestazione se ne discosta in modo notevole per causa del lavoratore. Il datore non può limitarsi a un giudizio negativo sul lavoro svolto. Quando l'inadempimento dipende dalla volontà del lavoratore il licenziamento è disciplinare (si veda il giustificato motivo soggettivo); quando dipende da fattori estranei, come l'inidoneità fisica, si resta nell'area del giustificato motivo oggettivo.
Malattia, procedura e difesa
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Obiettivi non raggiunti senza colpa del lavoratore | Non è inadempimento | Cass. 10640/2024 |
| Assenze per malattia frequenti | Rilevano solo per il comporto; licenziamento prima del comporto nullo | Art. 2110 c.c.; Cass. SU 12568/2018 |
| Scarso rendimento per condotte del lavoratore | Contestazione scritta, difese, almeno cinque giorni prima del provvedimento | Art. 7 L. 300/1970 |
| Pubblico impiego | Insufficiente rendimento con valutazione negativa per ciascun anno dell'ultimo triennio | Art. 55-quater, c. 1, lett. f-quinquies, D.Lgs. 165/2001 |
Il licenziamento va comunicato per iscritto con i motivi (art. 2 L. 604/1966). Sulla malattia si veda la pagina su licenziamento in malattia e comporto, sulla risposta all'addebito quella sulla lettera di contestazione e sulla procedura quella sul licenziamento disciplinare. Il licenziamento si impugna per iscritto entro sessanta giorni (si veda l'impugnazione del licenziamento); se il giudice lo ritiene illegittimo si applicano le tutele contro il licenziamento illegittimo. Nel pubblico impiego si veda la pagina sul licenziamento nel pubblico impiego.
- Chiedere per iscritto quali obiettivi e parametri il datore ritiene non rispettati.
- Raccogliere dati sui risultati propri e su quelli di chi svolge le stesse mansioni.
- Documentare le cause esterne: carichi di lavoro, mezzi, organizzazione, salute.
- Rispondere alla contestazione nei termini, anche con audizione.
- Impugnare il licenziamento entro sessanta giorni.
Domande frequenti
Non ho raggiunto gli obiettivi: possono licenziarmi?
Le assenze per malattia possono essere considerate scarso rendimento?
Il datore deve prima contestarmi lo scarso rendimento?
E nel pubblico impiego?
Fonti normative
- Art. 3 L. 604/1966 — Giustificato motivo di licenziamento
- Art. 2104 c.c. — Diligenza del prestatore di lavoro
- Art. 2110 c.c. — Malattia e comporto
- Art. 7 L. 300/1970 — Sanzioni disciplinari
- Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 — Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento per giustificato motivo soggettivoNotevole inadempimento con preavviso (art. 3 L. 604/1966), procedura dell'art. 7 St. lav. e proporzionalità; reintegrazione o indennità secondo il regime.
- LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiIl licenziamento disciplinare (art. 7 Statuto): contestazione specifica e tempestiva, 5 giorni per le difese, audizione, proporzionalità, impugnazione in 60 giorni.
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoIn malattia non si può essere licenziati finché non scade il comporto del CCNL (art. 2110 c.c.): calcolo, esclusioni, licenziamento prima (nullo) o dopo, disabilità.
- LicenziamentoHo ricevuto una lettera di contestazione disciplinare: come rispondereContestazione disciplinare: i 5 giorni (contano dall'invio), giustificazioni scritte e audizione, sindacalista sì e avvocato no, documenti, cosa non scrivere, sanzioni.
- LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
- Pubblico impiegoIl licenziamento del dipendente pubblicoArt. 55-quater D.Lgs. 165/2001: falsa attestazione della presenza, assenze, condanne, scarso rendimento; sospensione in 48 ore, proporzionalità, reintegra (art. 63).