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ProceduraDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Il pignoramento presso terzi: come funziona, quanto dura, quanto costa

Il pignoramento presso terzi colpisce i soldi che altri devono al debitore: il saldo del conto in banca, lo stipendio, la pensione, i canoni dell'inquilino, le fatture dei clienti. È lo strumento più usato per recuperare un credito, perché il denaro è già lì e il giudice lo assegna direttamente al creditore. Dopo le riforme ha scadenze rigide per il creditore, un ruolo preciso per il terzo e limiti a ciò che può essere bloccato. Questa pagina spiega le fasi e i termini, che cosa succede se il terzo non risponde, quanto resta bloccato e quanto costa.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Che cosa colpisce: conto, stipendio, pensione, canoni, crediti verso clienti.
  • Termini: dichiarazione del terzo in 10 giorni; iscrizione a ruolo in 30, a pena di inefficacia.
  • Limiti: si blocca il credito più una maggiorazione; stipendi e pensioni hanno quote protette.
  • Terzo che non risponde: nuova udienza, poi il credito si considera non contestato.
  • Costi: contributo unificato di 139 euro (43 sotto 2.500), a carico finale del debitore.

Le fasi e i termini

Art. 543, c. 1, c.p.c.

«Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.»

PassaggioTermineNorma
Dichiarazione del terzo al creditore, con raccomandata o PEC10 giorniArtt. 543 e 547 c.p.c.
Iscrizione a ruolo con atto, titolo e precetto30 giorni dalla consegna dell'atto, a pena di inefficaciaArt. 543
Avviso di iscrizione notificato al terzoEntro l'udienza, a pena di inefficaciaArt. 543
Richiesta di assegnazioneNon prima di 10 giorni dal pignoramentoArt. 501
Terzo che non dichiaraNuova udienza, ordinanza notificata almeno 10 giorni primaArt. 548
Ordinanza di assegnazioneIl terzo paga dalla notifica, con i dati per il pagamentoArt. 553
Vincolo senza assegnazione10 anni, conservabile con dichiarazione di interesseArt. 551-bis

Nell'atto il creditore indica il credito, il titolo esecutivo e il precetto, intima al terzo di non disporre delle somme e cita il debitore davanti al giudice. Il terzo deve dichiarare quali somme deve, quando scadono e se ha ricevuto altri sequestri o cessioni (art. 547). Se sulla dichiarazione nascono contestazioni, il giudice decide con ordinanza, impugnabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 549; si veda l'opposizione all'esecuzione). Se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni, i crediti assegnati smettono di produrre interessi fino alla notifica (art. 553).

Quanto resta bloccato e quanto costa

Dalla notifica il terzo diventa custode delle somme, ma solo nei limiti del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli fino a 3.200 euro e della metà per quelli superiori (art. 546, c. 1). Per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento resta libero il triplo dell'assegno sociale; per quelli successivi valgono i limiti dell'art. 545, di regola un quinto dello stipendio e, per la pensione, un quinto della parte che supera il doppio dell'assegno sociale, con un minimo esente di 1.000 euro (si vedano le pagine sul conto corrente e su stipendio e pensione). Se il pignoramento è fatto presso più terzi, il debitore può chiedere di ridurlo o di dichiararlo inefficace verso alcuni di essi, e il giudice decide entro venti giorni (art. 546, c. 3).

Il creditore anticipa il contributo unificato di 139 euro, o di 43 euro se il valore è inferiore a 2.500 euro (art. 13, c. 2, DPR 115/2002), oltre a notifiche e compenso dell'avvocato; tutte le spese dell'esecuzione restano però a carico di chi la subisce (art. 95 c.p.c.). Il debitore che vuole liberare le somme può pagare, e il creditore che riceve il pagamento prima della scadenza per l'iscrizione a ruolo deve comunicarlo subito al debitore e al terzo (art. 543), oppure chiedere la conversione del pignoramento.

  1. Verificare titolo e precetto prima di pignorare.
  2. Individuare il terzo: banca, datore di lavoro, ente pensionistico, inquilino, cliente.
  3. Notificare l'atto e iscrivere a ruolo entro 30 giorni.
  4. Notificare al terzo l'avviso di iscrizione prima dell'udienza.
  5. Ottenere e notificare l'assegnazione, con i dati per il pagamento.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole?
La legge fissa i passaggi: il terzo deve inviare la dichiarazione al creditore entro dieci giorni, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni dalla consegna dell'atto e notificare al terzo l'avviso di iscrizione prima dell'udienza, e l'assegnazione non può essere chiesta prima di dieci giorni dal pignoramento (artt. 543 e 501 c.p.c.). Se il terzo dichiara di dovere somme esigibili, il giudice le assegna al creditore (art. 553); se non dichiara, si fissa una nuova udienza (art. 548). I tempi effettivi dipendono dal calendario del tribunale.
La banca o il datore di lavoro non risponde: che succede?
Se all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa una nuova udienza e l'ordinanza va notificata al terzo almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare o rifiuta di dichiarare, il credito indicato dal creditore si considera non contestato, purché sia identificabile, e il giudice procede all'assegnazione (art. 548 c.p.c.). Il terzo può impugnare l'assegnazione solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Quanto viene bloccato sul conto o sullo stipendio?
Il terzo blocca le somme nei limiti del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro fino a 3.200 euro e della metà oltre (art. 546 c.p.c.). Per stipendi e pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento resta libero il triplo dell'assegno sociale; per quelli successivi valgono i limiti ordinari: di regola un quinto dello stipendio, e la pensione è impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (artt. 545 e 546).
Quanto costa e chi paga?
Il creditore anticipa il contributo unificato, pari a 139 euro, o 43 euro se il valore è inferiore a 2.500 euro (art. 13, c. 2, DPR 115/2002), oltre alle notifiche e al compenso dell'avvocato. Le spese dell'esecuzione sono però a carico di chi la subisce (art. 95 c.p.c.) e si aggiungono al debito. Il debitore che paga prima della scadenza per l'iscrizione a ruolo deve essere informato dal creditore, e da quel momento cessano gli obblighi del terzo (art. 543).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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