In breve
- Che cosa colpisce: conto, stipendio, pensione, canoni, crediti verso clienti.
- Termini: dichiarazione del terzo in 10 giorni; iscrizione a ruolo in 30, a pena di inefficacia.
- Limiti: si blocca il credito più una maggiorazione; stipendi e pensioni hanno quote protette.
- Terzo che non risponde: nuova udienza, poi il credito si considera non contestato.
- Costi: contributo unificato di 139 euro (43 sotto 2.500), a carico finale del debitore.
Le fasi e i termini
«Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.»
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Dichiarazione del terzo al creditore, con raccomandata o PEC | 10 giorni | Artt. 543 e 547 c.p.c. |
| Iscrizione a ruolo con atto, titolo e precetto | 30 giorni dalla consegna dell'atto, a pena di inefficacia | Art. 543 |
| Avviso di iscrizione notificato al terzo | Entro l'udienza, a pena di inefficacia | Art. 543 |
| Richiesta di assegnazione | Non prima di 10 giorni dal pignoramento | Art. 501 |
| Terzo che non dichiara | Nuova udienza, ordinanza notificata almeno 10 giorni prima | Art. 548 |
| Ordinanza di assegnazione | Il terzo paga dalla notifica, con i dati per il pagamento | Art. 553 |
| Vincolo senza assegnazione | 10 anni, conservabile con dichiarazione di interesse | Art. 551-bis |
Nell'atto il creditore indica il credito, il titolo esecutivo e il precetto, intima al terzo di non disporre delle somme e cita il debitore davanti al giudice. Il terzo deve dichiarare quali somme deve, quando scadono e se ha ricevuto altri sequestri o cessioni (art. 547). Se sulla dichiarazione nascono contestazioni, il giudice decide con ordinanza, impugnabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 549; si veda l'opposizione all'esecuzione). Se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni, i crediti assegnati smettono di produrre interessi fino alla notifica (art. 553).
Quanto resta bloccato e quanto costa
Dalla notifica il terzo diventa custode delle somme, ma solo nei limiti del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli fino a 3.200 euro e della metà per quelli superiori (art. 546, c. 1). Per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento resta libero il triplo dell'assegno sociale; per quelli successivi valgono i limiti dell'art. 545, di regola un quinto dello stipendio e, per la pensione, un quinto della parte che supera il doppio dell'assegno sociale, con un minimo esente di 1.000 euro (si vedano le pagine sul conto corrente e su stipendio e pensione). Se il pignoramento è fatto presso più terzi, il debitore può chiedere di ridurlo o di dichiararlo inefficace verso alcuni di essi, e il giudice decide entro venti giorni (art. 546, c. 3).
Il creditore anticipa il contributo unificato di 139 euro, o di 43 euro se il valore è inferiore a 2.500 euro (art. 13, c. 2, DPR 115/2002), oltre a notifiche e compenso dell'avvocato; tutte le spese dell'esecuzione restano però a carico di chi la subisce (art. 95 c.p.c.). Il debitore che vuole liberare le somme può pagare, e il creditore che riceve il pagamento prima della scadenza per l'iscrizione a ruolo deve comunicarlo subito al debitore e al terzo (art. 543), oppure chiedere la conversione del pignoramento.
- Verificare titolo e precetto prima di pignorare.
- Individuare il terzo: banca, datore di lavoro, ente pensionistico, inquilino, cliente.
- Notificare l'atto e iscrivere a ruolo entro 30 giorni.
- Notificare al terzo l'avviso di iscrizione prima dell'udienza.
- Ottenere e notificare l'assegnazione, con i dati per il pagamento.
Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole?
La banca o il datore di lavoro non risponde: che succede?
Quanto viene bloccato sul conto o sullo stipendio?
Quanto costa e chi paga?
Fonti normative
- Art. 543 c.p.c. — Forma del pignoramento presso terzi
- Art. 546 c.p.c. — Obblighi del terzo
- Art. 548 c.p.c. — Mancata dichiarazione del terzo
- Art. 553 c.p.c. — Assegnazione dei crediti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl titolo esecutivoArt. 474 c.p.c.: quali atti permettono di pignorare, la copia conforme che dal 2023 sostituisce la formula esecutiva (art. 475), notifica, precetto, assegni e accordi.
- Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviOpposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro il diritto di procedere e agli atti esecutivi (art. 617) in 20 giorni; sospensione, cauzione, opposizione di terzo.
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