In breve
- Stallo: con due soci al 50% che votano in modo opposto non si forma alcuna decisione.
- Chi non va in assemblea lascia decidere l'altro: nella srl basta la metà del capitale.
- Paralisi stabile: causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3).
- Vie d'uscita: cessione della quota, recesso, clausole antistallo, arbitrato.
- Roulette russa: la Cassazione l'ha ritenuta valida nel 2023.
Quando c'è davvero stallo
Nella srl, salvo diversa previsione dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentano almeno la metà del capitale, delibera a maggioranza assoluta e, per le modifiche dell'atto costitutivo e le operazioni straordinarie, con il voto favorevole di almeno metà del capitale (art. 2479-bis c.c.). Le decisioni prese senza assemblea, per consultazione scritta, richiedono anch'esse almeno metà del capitale (art. 2479). Ne derivano due conseguenze pratiche. Se entrambi i soci partecipano e votano in senso opposto, non si forma nessuna deliberazione (Cass. 5429/2024). Se invece uno dei due non si presenta, l'altro può decidere da solo: disertare l'assemblea non è una strategia di blocco, ma un modo di lasciare campo libero. Lo stesso accade nel consiglio di amministrazione con due consiglieri, o con due amministratori a firma congiunta (art. 2475 c.c., che rinvia all'art. 2258).
Lo stallo si manifesta di solito sugli atti che la società non può evitare: l'approvazione del bilancio, la nomina o la revoca dell'amministratore, un aumento di capitale necessario, la distribuzione degli utili.
Lo scioglimento per impossibilità di funzionamento
«Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: [...] 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.»
Serve una paralisi stabile, non un singolo voto contrario: tipicamente la mancata approvazione del bilancio per più esercizi o l'impossibilità di nominare l'organo amministrativo. Gli amministratori devono accertare senza indugio la causa di scioglimento e iscriverla nel registro delle imprese, e rispondono personalmente dei danni se tardano (art. 2485); se non lo fanno, il tribunale, su istanza anche di un solo socio, accerta la causa con decreto. L'assemblea nomina poi i liquidatori, ma se non riesce a deliberare, e nello stallo è la regola, li nomina il tribunale (art. 2487). La liquidazione distrugge però valore: l'azienda viene venduta, spesso a sconto, e i soci si dividono ciò che resta. Nelle società di persone il dissidio tra i soci non è di per sé una causa di scioglimento, ma lo diventa quando rende impossibile conseguire l'oggetto sociale (art. 2272 n. 2; Cass. 6410/1996 e 11185/2001); se però il conflitto nasce da gravi inadempimenti di un socio, la strada è la sua esclusione.
Le vie d'uscita prima della liquidazione
| Strumento | Come funziona | Riferimento |
|---|---|---|
| Cessione della quota | Un socio compra la quota dell'altro o la si vende a un terzo; libera, salvo limiti dello statuto | Art. 2469 c.c. |
| Recesso | Nella società a tempo indeterminato, in ogni momento con 180 giorni di preavviso; rimborso al valore di mercato entro 180 giorni | Art. 2473 c.c. |
| Roulette russa | Un socio fissa il prezzo, l'altro sceglie se vendere o comprare a quel prezzo | Cass. 22375/2023 |
| Voto decisivo o terzo che decide | Lo statuto affida a un terzo i contrasti tra amministratori sulla gestione | Art. 838-quinquies c.p.c. |
| Arbitrato societario | Le liti tra soci e con la società vanno ad arbitri nominati da un estraneo | Art. 838-bis c.p.c. |
La clausola della roulette russa è la più nota tra le clausole antistallo. Al verificarsi di uno stallo definito nello statuto o in un patto parasociale, un socio comunica il valore che attribuisce alla società; l'altro sceglie se vendergli la propria quota a quel prezzo o comprare la sua allo stesso prezzo. Chi fissa il prezzo non sa se si troverà a comprare o a vendere, e ha quindi interesse a indicarlo equo. La Cassazione, con la sentenza 22375/2023, l'ha ritenuta valida anche senza un prezzo minimo predeterminato, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Roma. Funziona bene tra soci con risorse simili; se uno dei due non ha i mezzi per comprare, rischia di dover vendere a un prezzo basso.
Lo statuto può anche affidare a un terzo la risoluzione dei contrasti tra gli amministratori sulle decisioni di gestione, con eventuale reclamo a un collegio (art. 838-quinquies c.p.c.), o prevedere l'arbitrato per le liti tra soci, con arbitri nominati a pena di nullità da un soggetto estraneo alla società (art. 838-bis). Il recesso e la cessione delle quote restano le soluzioni più semplici quando i soci riescono ancora a trattare sul prezzo.
- Leggere statuto e patti: quorum, clausole antistallo, prelazione, arbitrato, durata della società.
- Partecipare sempre alle assemblee e verbalizzare il proprio voto.
- Far stimare la società prima di trattare: serve per vendere, comprare o recedere.
- Proporre un'uscita concordata prima che la paralisi porti alla liquidazione.
- Se lo stallo è definitivo, chiedere agli amministratori o al tribunale l'accertamento della causa di scioglimento.
Domande frequenti
Se l'altro socio al 50% non viene in assemblea, posso decidere da solo?
Lo stallo porta automaticamente allo scioglimento?
Che cos'è la clausola della roulette russa ed è valida?
Posso uscire dalla srl se non sono d'accordo con l'altro socio?
Fonti normative
- Art. 2484 c.c. — Cause di scioglimento
- Art. 2485 c.c. — Obblighi degli amministratori
- Art. 2479-bis c.c. — Assemblea dei soci
- Art. 2473 c.c. — Recesso del socio
- Art. 838-quinquies c.p.c. — Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàL'assemblea della srl e l'impugnazione delle decisioni dei sociArtt. 2479-2479-ter c.c.: materie, consultazione scritta, convocazione, quorum, totalitaria, decisioni annullabili in 90 giorni e nulle in 3 anni, conflitto, sospensione.
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiPrelazione e gradimento (artt. 2469, 2355-bis c.c.), drag e tag along, quorum e diritti particolari, stallo e russian roulette, recesso ed esclusione.
- Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaIl recesso del socio di srl (art. 2473 c.c.): cause legali e statutarie, società a tempo indeterminato con 180 giorni di preavviso, valore di mercato e perizia.
- Soci e amministratoriLa cessione delle quote di srl: forma, prelazione, prezzo, garanzieCessione di quote di srl: notaio o firma digitale e deposito entro 30 giorni (art. 2470 c.c.), prelazione e gradimento, due diligence, garanzie, registro fisso.
- Costituire e gestire una societàScioglimento e liquidazione della societàCause, gestione conservativa e danno presunto (2486), liquidatori, bilancio finale, cancellazione, responsabilità di soci e liquidatori (2495; SU 6070/2013, 3625/2025).
- Soci e amministratoriIl socio di minoranza: diritti di controllo, informazione, impugnazioneNella srl ogni socio accede ai documenti (2476), agisce e impugna in 90 giorni; nella spa soglie del 5%, del quinto e del decimo; denuncia ex 2396-quater dal 2026.
- Soci e amministratoriLa revoca dell'amministratore: giusta causa, risarcimento, revoca giudizialeSpa (2383): revoca in ogni tempo, risarcimento senza giusta causa; srl (2476 c. 3): revoca cautelare per gravi irregolarità; società di persone (2259); 2396-quater.
- Il processo civileL'arbitrato: la giustizia privataClausola compromissoria e compromesso, arbitri e ricusazione, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi, irrituale, societario.