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GuidaSocietà e impresa · Soci e amministratori

Lite tra soci al 50%: lo stallo decisionale e le vie d'uscita

Due soci con il 50% ciascuno funzionano finché sono d'accordo. Quando litigano, nessuno dei due ha la maggioranza: il bilancio non si approva, l'amministratore non si nomina, le decisioni importanti restano ferme. Se la paralisi è definitiva, la legge prevede lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea; prima di arrivarci, però, ci sono strade meno distruttive, dalla cessione della quota al recesso, fino alle clausole antistallo come la «roulette russa», che la Cassazione ha ritenuto valida nel 2023. Questa pagina spiega come si riconosce lo stallo e come se ne esce.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Stallo: con due soci al 50% che votano in modo opposto non si forma alcuna decisione.
  • Chi non va in assemblea lascia decidere l'altro: nella srl basta la metà del capitale.
  • Paralisi stabile: causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3).
  • Vie d'uscita: cessione della quota, recesso, clausole antistallo, arbitrato.
  • Roulette russa: la Cassazione l'ha ritenuta valida nel 2023.

Quando c'è davvero stallo

Nella srl, salvo diversa previsione dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentano almeno la metà del capitale, delibera a maggioranza assoluta e, per le modifiche dell'atto costitutivo e le operazioni straordinarie, con il voto favorevole di almeno metà del capitale (art. 2479-bis c.c.). Le decisioni prese senza assemblea, per consultazione scritta, richiedono anch'esse almeno metà del capitale (art. 2479). Ne derivano due conseguenze pratiche. Se entrambi i soci partecipano e votano in senso opposto, non si forma nessuna deliberazione (Cass. 5429/2024). Se invece uno dei due non si presenta, l'altro può decidere da solo: disertare l'assemblea non è una strategia di blocco, ma un modo di lasciare campo libero. Lo stesso accade nel consiglio di amministrazione con due consiglieri, o con due amministratori a firma congiunta (art. 2475 c.c., che rinvia all'art. 2258).

Lo stallo si manifesta di solito sugli atti che la società non può evitare: l'approvazione del bilancio, la nomina o la revoca dell'amministratore, un aumento di capitale necessario, la distribuzione degli utili.

Lo scioglimento per impossibilità di funzionamento

Art. 2484, c. 1, n. 3, c.c.

«Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: [...] 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.»

Serve una paralisi stabile, non un singolo voto contrario: tipicamente la mancata approvazione del bilancio per più esercizi o l'impossibilità di nominare l'organo amministrativo. Gli amministratori devono accertare senza indugio la causa di scioglimento e iscriverla nel registro delle imprese, e rispondono personalmente dei danni se tardano (art. 2485); se non lo fanno, il tribunale, su istanza anche di un solo socio, accerta la causa con decreto. L'assemblea nomina poi i liquidatori, ma se non riesce a deliberare, e nello stallo è la regola, li nomina il tribunale (art. 2487). La liquidazione distrugge però valore: l'azienda viene venduta, spesso a sconto, e i soci si dividono ciò che resta. Nelle società di persone il dissidio tra i soci non è di per sé una causa di scioglimento, ma lo diventa quando rende impossibile conseguire l'oggetto sociale (art. 2272 n. 2; Cass. 6410/1996 e 11185/2001); se però il conflitto nasce da gravi inadempimenti di un socio, la strada è la sua esclusione.

Le vie d'uscita prima della liquidazione

StrumentoCome funzionaRiferimento
Cessione della quotaUn socio compra la quota dell'altro o la si vende a un terzo; libera, salvo limiti dello statutoArt. 2469 c.c.
RecessoNella società a tempo indeterminato, in ogni momento con 180 giorni di preavviso; rimborso al valore di mercato entro 180 giorniArt. 2473 c.c.
Roulette russaUn socio fissa il prezzo, l'altro sceglie se vendere o comprare a quel prezzoCass. 22375/2023
Voto decisivo o terzo che decideLo statuto affida a un terzo i contrasti tra amministratori sulla gestioneArt. 838-quinquies c.p.c.
Arbitrato societarioLe liti tra soci e con la società vanno ad arbitri nominati da un estraneoArt. 838-bis c.p.c.

La clausola della roulette russa è la più nota tra le clausole antistallo. Al verificarsi di uno stallo definito nello statuto o in un patto parasociale, un socio comunica il valore che attribuisce alla società; l'altro sceglie se vendergli la propria quota a quel prezzo o comprare la sua allo stesso prezzo. Chi fissa il prezzo non sa se si troverà a comprare o a vendere, e ha quindi interesse a indicarlo equo. La Cassazione, con la sentenza 22375/2023, l'ha ritenuta valida anche senza un prezzo minimo predeterminato, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Roma. Funziona bene tra soci con risorse simili; se uno dei due non ha i mezzi per comprare, rischia di dover vendere a un prezzo basso.

Lo statuto può anche affidare a un terzo la risoluzione dei contrasti tra gli amministratori sulle decisioni di gestione, con eventuale reclamo a un collegio (art. 838-quinquies c.p.c.), o prevedere l'arbitrato per le liti tra soci, con arbitri nominati a pena di nullità da un soggetto estraneo alla società (art. 838-bis). Il recesso e la cessione delle quote restano le soluzioni più semplici quando i soci riescono ancora a trattare sul prezzo.

  1. Leggere statuto e patti: quorum, clausole antistallo, prelazione, arbitrato, durata della società.
  2. Partecipare sempre alle assemblee e verbalizzare il proprio voto.
  3. Far stimare la società prima di trattare: serve per vendere, comprare o recedere.
  4. Proporre un'uscita concordata prima che la paralisi porti alla liquidazione.
  5. Se lo stallo è definitivo, chiedere agli amministratori o al tribunale l'accertamento della causa di scioglimento.

Domande frequenti

Se l'altro socio al 50% non viene in assemblea, posso decidere da solo?
Salvo diversa previsione dello statuto, sì: l'assemblea della srl è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, e per le modifiche dell'atto costitutivo basta il voto favorevole di almeno metà del capitale (art. 2479-bis c.c.). Chi diserta l'assemblea, quindi, non blocca nulla e lascia decidere l'altro. Lo stallo vero si ha quando entrambi partecipano e votano in senso opposto (Cass. 5429/2024).
Lo stallo porta automaticamente allo scioglimento?
No. Lo scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3) richiede una paralisi non episodica ma stabile, tale da impedire l'approvazione degli atti essenziali, come il bilancio. Gli amministratori devono accertare la causa e iscriverla nel registro delle imprese; se non lo fanno, ogni socio può chiedere al tribunale di accertarla (art. 2485). Da quel momento la società è in liquidazione.
Che cos'è la clausola della roulette russa ed è valida?
È una clausola antistallo: in caso di paralisi, un socio indica un prezzo per la quota e l'altro sceglie se vendere la propria a quel prezzo o comprare quella del primo allo stesso prezzo. Chi fissa il prezzo non sa se comprerà o venderà, e quindi ha interesse a indicarlo equo. La Cassazione l'ha ritenuta valida con la sentenza 22375/2023, anche senza un prezzo minimo predeterminato. Va inserita nello statuto o in un patto parasociale prima che il conflitto esploda.
Posso uscire dalla srl se non sono d'accordo con l'altro socio?
Dipende dallo statuto. Se la società è a tempo indeterminato, il socio può recedere in ogni momento con almeno 180 giorni di preavviso (art. 2473 c.c.), e ha diritto al rimborso della quota al valore di mercato entro 180 giorni dalla comunicazione. Negli altri casi il recesso spetta solo per le cause previste dalla legge o dallo statuto; resta la vendita della quota, libera salvo limiti statutari (art. 2469).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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