In breve
- Chi tutela: imprese e professionisti; per i consumatori vale il Codice del consumo.
- Comparativa: lecita solo se oggettiva, verificabile e non denigratoria.
- AGCM: istanza di chi ha interesse, sospensione d'urgenza, divieto e sanzioni fino a 500.000 euro.
- Prova: l'impresa deve dimostrare i dati pubblicizzati.
- Anche autodisciplina e giudice ordinario per concorrenza sleale.
Che cosa è vietato e che cosa è lecito
«pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente»
L'inganno si valuta su tutti gli elementi del messaggio, in particolare le caratteristiche dei beni o servizi, il prezzo e le condizioni, le qualità dell'operatore come premi, brevetti o capacità (art. 3). La pubblicità deve essere riconoscibile come tale, le parole «garanzia» e «garantito» vanno accompagnate dal contenuto della garanzia ed è vietata la pubblicità subliminale (art. 5). È pubblicità comparativa qualsiasi messaggio che identifica, anche implicitamente, un concorrente o i suoi prodotti (art. 2, lett. d): è ammessa, ma solo alle condizioni dell'art. 4. Per le pratiche rivolte ai consumatori si veda la pagina sulle pratiche commerciali scorrette.
| La comparativa è lecita se | Art. 4, c. 1 |
|---|---|
| Non è ingannevole e confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni | Lett. a) e b) |
| Confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, anche il prezzo | Lett. c) |
| Non crea confusione e non scredita marchi, prodotti o attività del concorrente | Lett. d) ed e) |
| Non sfrutta indebitamente la notorietà del marchio altrui e non presenta il prodotto come imitazione | Lett. g) e h) |
Come si reagisce
Chiunque abbia interesse può chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di inibire la pubblicità ingannevole o comparativa illecita; l'Autorità può sospenderla d'urgenza, chiedere all'impresa la prova dei dati pubblicizzati, accettare impegni a modificarla, vietarla con la pubblicazione della decisione o di una rettifica e applicare sanzioni da 5.000 a 500.000 euro (art. 8; si veda anche la pagina sull'AGCM). I provvedimenti si impugnano davanti al TAR del Lazio (art. 135 c.p.a.). Le parti possono anche rivolgersi agli organismi di autodisciplina, e in quel caso l'Autorità può sospendere il proprio procedimento fino a trenta giorni (art. 9). Resta la tutela davanti al giudice ordinario per la concorrenza sleale, per la contraffazione del marchio e per il diritto d'autore (art. 8, c. 15).
- Conservare il messaggio: copie, screenshot, date e mezzi di diffusione.
- Individuare i dati falsi o i confronti scorretti e raccogliere le prove contrarie.
- Diffidare il concorrente a rimuovere o correggere la pubblicità.
- Presentare l'istanza all'AGCM o all'organismo di autodisciplina.
- Valutare l'azione civile per concorrenza sleale e risarcimento.
Domande frequenti
Posso citare il prodotto di un concorrente nella mia pubblicità?
Un concorrente fa pubblicità ingannevole: a chi mi rivolgo?
Che sanzioni rischia chi diffonde la pubblicità?
Chi deve dimostrare che i dati pubblicizzati sono veri?
Fonti normative
- Art. 2 D.Lgs. 145/2007 — Definizioni
- Art. 4 D.Lgs. 145/2007 — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
- Art. 8 D.Lgs. 145/2007 — Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 9 D.Lgs. 145/2007 — Autodisciplina
- Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Banche, consumatori e assicurazioniPratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: la segnalazione all'AGCMArtt. 18-27 cod. consumo: pratiche ingannevoli e aggressive, black list, greenwashing dal 27/9/2026, segnalazione all'AGCM, sanzioni fino a 10 milioni, rimedi al giudice.
- Marchi, brevetti e concorrenzaAbuso di posizione dominante e intese: la segnalazione all'AGCM e il risarcimentoCartelli e abusi vietati dalla L. 287/1990, la segnalazione all'AGCM, sanzioni fino al 10% del fatturato, clemenza, impegni, e il risarcimento con il D.Lgs. 3/2017.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl diritto d'autore: opere, diritti, violazioniL. 633/1941: opere protette anche con l'IA, diritti morali e patrimoniali, 70 anni, foto semplici a 70 anni dal 2025, citazione, SIAE, inibitoria e danni.
- Contratti commercialiVendere online a imprese: condizioni generali, foro, IVAE-commerce B2B: quando le condizioni generali vincolano (art. 1341 c.c.), clausole vessatorie e click, foro e giurisdizione, vendita internazionale, IVA ed e-fattura.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.