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La startup innovativa: requisiti e agevolazioni

La startup innovativa è una società di capitali giovane, piccola e tecnologica che, iscrivendosi nella sezione speciale del registro delle imprese, accede a un pacchetto di vantaggi: regole societarie più flessibili, strumenti per pagare collaboratori e consulenti in quote, incentivi fiscali per chi investe, una procedura di crisi più leggera. La riforma della fine del 2024 ha però stretto i requisiti e i tempi: la permanenza nella sezione speciale è di tre anni, estendibili a cinque solo con risultati concreti e oltre per la fase di scale-up, e gli sgravi per gli investitori non spettano a chi prende oltre il 25% o fattura servizi alla startup. Questa pagina spiega requisiti, durata, agevolazioni e che cosa succede quando si perdono.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Requisiti: società di capitali PMI, nata da non più di 60 mesi, innovativa, senza utili distribuiti, con ricerca, personale qualificato o brevetti.
  • Durata dalla riforma 2024: 3 anni, fino a 5 con risultati misurabili, più estensioni per lo scale-up.
  • Deroghe: più tempo per le perdite, categorie di quote, pagamento in quote di dipendenti e consulenti.
  • Investitori: detrazione del 30% o de minimis del 65%, con esclusioni oltre il 25%.
  • Crisi: solo procedure da sovraindebitamento, non la liquidazione giudiziale.

I requisiti

Art. 25, c. 2, DL 179/2012 (estratto)

«[...] l'impresa start-up innovativa [...] è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate [...], che possiede i seguenti requisiti: a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa [...]; b) è costituita da non più di sessanta mesi; [...] e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza; [...]»

Oltre a quelli citati, servono la residenza in Italia, o in un Paese dell'Unione o dello Spazio economico europeo con una sede produttiva o una filiale in Italia; un valore della produzione non superiore a cinque milioni di euro dal secondo anno; il fatto di non essere nata da fusione, scissione o cessione d'azienda. E serve almeno uno di tre indicatori di innovazione: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e valore della produzione; almeno un terzo del personale con dottorato o attività di ricerca, oppure due terzi con laurea magistrale; la titolarità di un brevetto o di un software registrato legati all'attività. La riforma del 2024 ha aggiunto il requisito dimensionale di PMI ed escluso le società che fanno prevalentemente consulenza o agenzia (art. 28 L. 193/2024). La società si costituisce con atto pubblico notarile, perché il Consiglio di Stato ha annullato il modello di costituzione online (sent. 2643/2021), e si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese dichiarando i requisiti.

Quanto dura

FaseDurataCondizioni
Base3 anni di permanenza nella sezione specialeRequisiti dell'art. 25, c. 2
EstensioneFino a 5 anni complessiviUno tra: ricerca al 25%; contratto di sperimentazione con la PA; ricavi o occupazione +50% tra secondo e terzo anno; riserva oltre 50.000 euro da investitori qualificati o crowdfunding con ricerca al 20%; brevetto
Scale-upPeriodi di 2 anni, fino a 4 in piùAumento di capitale oltre 1 milione da parte di un OICR per ciascun periodo, o ricavi +100% l'anno

Le regole di durata sono state introdotte dalla L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, con un regime transitorio per le startup già iscritte (art. 29). Quando la società perde un requisito o arriva alla scadenza cessa la disciplina speciale (art. 31, c. 4), ma se ne ha i requisiti può iscriversi tra le PMI innovative, che hanno un proprio regime di agevolazioni.

Le deroghe e gli strumenti

Nelle startup innovative il termine per ridurre le perdite di oltre un terzo del capitale è spostato al secondo esercizio successivo, e quando il capitale scende sotto il minimo legale l'assemblea può rinviare la ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che scatti lo scioglimento (art. 26, c. 1). La srl può creare categorie di quote con diritti diversi, anche in deroga al codice civile (art. 26, c. 2). Gli strumenti finanziari assegnati ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi sono esenti da imposte e contributi, se non sono riacquistati dalla società o dal gruppo; le quote emesse a fronte di opere e servizi, anche professionali, non sono tassate al momento dell'emissione (art. 27). La retribuzione dei dipendenti può avere una parte variabile legata ai risultati, anche con opzioni su quote (art. 28). In caso di crisi la startup non è soggetta alla liquidazione giudiziale ma solo alle procedure da sovraindebitamento (art. 31, c. 1; art. 2 CCII).

Gli incentivi per chi investe

IncentivoMisuraLimiti
Detrazione IRPEF o deduzione IRES ordinaria30% dell'investimentoPer al massimo 5 anni dall'iscrizione; esclusa oltre il 25% del capitale o dei diritti di governance e per i fornitori di servizi oltre il 25% dell'investimento (art. 29)
Detrazione IRPEF de minimis50%, 65% dal 1° gennaio 2025Fino a 100.000 euro l'anno, solo per startup fino al terzo anno di iscrizione, investimento mantenuto 3 anni, stesse esclusioni (art. 29-bis)
Credito d'impostaPer la parte di detrazione che supera l'impostaInvestimenti dal 2024 (L. 162/2024, art. 2)
  1. Verificare i requisiti, compreso il limite di PMI e l'oggetto sociale non consulenziale.
  2. Costituire la società dal notaio con uno statuto che sfrutti categorie di quote e strumenti per il team.
  3. Iscriversi nella sezione speciale e confermare periodicamente la dichiarazione dei requisiti.
  4. Pianificare il terzo anno: ricerca, sperimentazioni, ricavi o investitori per estendere la permanenza.
  5. Strutturare gli investimenti rispettando le soglie del 25% per non perdere le detrazioni.

La scelta della forma societaria è spiegata nelle pagine sulla srl e sulla srls; gli accordi tra soci e investitori nella pagina su statuto e patti parasociali; la tutela delle invenzioni nella pagina sul brevetto.

Domande frequenti

Quanto dura lo status di startup innovativa?
Dopo la riforma entrata in vigore il 18 dicembre 2024 la permanenza nella sezione speciale è di tre anni. Si può arrivare a cinque solo raggiungendo uno dei risultati previsti: spese in ricerca e sviluppo salite al 25%, un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, una crescita di oltre il 50% dei ricavi o dell'occupazione tra secondo e terzo anno, una riserva di oltre 50.000 euro apportata da investitori qualificati con ricerca al 20%, un brevetto. Per la fase di scale-up si aggiungono periodi di due anni, fino a quattro, con un aumento di capitale di oltre un milione da parte di un fondo o ricavi più che raddoppiati (art. 25, c. 2-bis e 2-ter, DL 179/2012).
Investo 50.000 euro in una startup innovativa: quanto risparmio di tasse?
Una persona fisica può scegliere la detrazione de minimis, oggi del 65%, su un investimento fino a 100.000 euro l'anno, se la startup è nei primi tre anni di iscrizione e l'investimento è mantenuto per almeno tre anni (art. 29-bis); in alternativa c'è la detrazione ordinaria del 30% (art. 29). Le agevolazioni sono escluse se l'investimento porta a una partecipazione qualificata superiore al 25% o se l'investitore fornisce servizi alla startup per un fatturato superiore al 25% dell'investimento. Se la detrazione supera l'imposta, l'eccedenza diventa un credito d'imposta (L. 162/2024).
Posso pagare un consulente o uno sviluppatore con quote della startup?
Sì. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari emessi a fronte di opere e servizi resi alla startup, anche professionali, non concorrono al reddito di chi li riceve al momento dell'emissione (work for equity, art. 27, c. 4); e gli strumenti assegnati ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi sono esenti da imposte e contributi, se non vengono riacquistati dalla società o da società del gruppo (art. 27, c. 1). La tassazione ordinaria scatta sulla plusvalenza al momento della vendita.
Si può ancora costituire la startup online senza notaio?
No. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2643/2021, ha annullato il decreto del 2016 che consentiva di costituire le startup in forma di srl con un modello standard firmato digitalmente, e oggi serve l'atto pubblico del notaio, come per le altre società di capitali. L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese si chiede poi con l'autocertificazione dei requisiti, da aggiornare periodicamente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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