In breve
- Requisiti: società di capitali PMI, nata da non più di 60 mesi, innovativa, senza utili distribuiti, con ricerca, personale qualificato o brevetti.
- Durata dalla riforma 2024: 3 anni, fino a 5 con risultati misurabili, più estensioni per lo scale-up.
- Deroghe: più tempo per le perdite, categorie di quote, pagamento in quote di dipendenti e consulenti.
- Investitori: detrazione del 30% o de minimis del 65%, con esclusioni oltre il 25%.
- Crisi: solo procedure da sovraindebitamento, non la liquidazione giudiziale.
I requisiti
«[...] l'impresa start-up innovativa [...] è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate [...], che possiede i seguenti requisiti: a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa [...]; b) è costituita da non più di sessanta mesi; [...] e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza; [...]»
Oltre a quelli citati, servono la residenza in Italia, o in un Paese dell'Unione o dello Spazio economico europeo con una sede produttiva o una filiale in Italia; un valore della produzione non superiore a cinque milioni di euro dal secondo anno; il fatto di non essere nata da fusione, scissione o cessione d'azienda. E serve almeno uno di tre indicatori di innovazione: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e valore della produzione; almeno un terzo del personale con dottorato o attività di ricerca, oppure due terzi con laurea magistrale; la titolarità di un brevetto o di un software registrato legati all'attività. La riforma del 2024 ha aggiunto il requisito dimensionale di PMI ed escluso le società che fanno prevalentemente consulenza o agenzia (art. 28 L. 193/2024). La società si costituisce con atto pubblico notarile, perché il Consiglio di Stato ha annullato il modello di costituzione online (sent. 2643/2021), e si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese dichiarando i requisiti.
Quanto dura
| Fase | Durata | Condizioni |
|---|---|---|
| Base | 3 anni di permanenza nella sezione speciale | Requisiti dell'art. 25, c. 2 |
| Estensione | Fino a 5 anni complessivi | Uno tra: ricerca al 25%; contratto di sperimentazione con la PA; ricavi o occupazione +50% tra secondo e terzo anno; riserva oltre 50.000 euro da investitori qualificati o crowdfunding con ricerca al 20%; brevetto |
| Scale-up | Periodi di 2 anni, fino a 4 in più | Aumento di capitale oltre 1 milione da parte di un OICR per ciascun periodo, o ricavi +100% l'anno |
Le regole di durata sono state introdotte dalla L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, con un regime transitorio per le startup già iscritte (art. 29). Quando la società perde un requisito o arriva alla scadenza cessa la disciplina speciale (art. 31, c. 4), ma se ne ha i requisiti può iscriversi tra le PMI innovative, che hanno un proprio regime di agevolazioni.
Le deroghe e gli strumenti
Nelle startup innovative il termine per ridurre le perdite di oltre un terzo del capitale è spostato al secondo esercizio successivo, e quando il capitale scende sotto il minimo legale l'assemblea può rinviare la ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che scatti lo scioglimento (art. 26, c. 1). La srl può creare categorie di quote con diritti diversi, anche in deroga al codice civile (art. 26, c. 2). Gli strumenti finanziari assegnati ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi sono esenti da imposte e contributi, se non sono riacquistati dalla società o dal gruppo; le quote emesse a fronte di opere e servizi, anche professionali, non sono tassate al momento dell'emissione (art. 27). La retribuzione dei dipendenti può avere una parte variabile legata ai risultati, anche con opzioni su quote (art. 28). In caso di crisi la startup non è soggetta alla liquidazione giudiziale ma solo alle procedure da sovraindebitamento (art. 31, c. 1; art. 2 CCII).
Gli incentivi per chi investe
| Incentivo | Misura | Limiti |
|---|---|---|
| Detrazione IRPEF o deduzione IRES ordinaria | 30% dell'investimento | Per al massimo 5 anni dall'iscrizione; esclusa oltre il 25% del capitale o dei diritti di governance e per i fornitori di servizi oltre il 25% dell'investimento (art. 29) |
| Detrazione IRPEF de minimis | 50%, 65% dal 1° gennaio 2025 | Fino a 100.000 euro l'anno, solo per startup fino al terzo anno di iscrizione, investimento mantenuto 3 anni, stesse esclusioni (art. 29-bis) |
| Credito d'imposta | Per la parte di detrazione che supera l'imposta | Investimenti dal 2024 (L. 162/2024, art. 2) |
- Verificare i requisiti, compreso il limite di PMI e l'oggetto sociale non consulenziale.
- Costituire la società dal notaio con uno statuto che sfrutti categorie di quote e strumenti per il team.
- Iscriversi nella sezione speciale e confermare periodicamente la dichiarazione dei requisiti.
- Pianificare il terzo anno: ricerca, sperimentazioni, ricavi o investitori per estendere la permanenza.
- Strutturare gli investimenti rispettando le soglie del 25% per non perdere le detrazioni.
La scelta della forma societaria è spiegata nelle pagine sulla srl e sulla srls; gli accordi tra soci e investitori nella pagina su statuto e patti parasociali; la tutela delle invenzioni nella pagina sul brevetto.
Domande frequenti
Quanto dura lo status di startup innovativa?
Investo 50.000 euro in una startup innovativa: quanto risparmio di tasse?
Posso pagare un consulente o uno sviluppatore con quote della startup?
Si può ancora costituire la startup online senza notaio?
Fonti normative
- Artt. 25-32 DL 179/2012 — Start-up innovative
- Artt. 29 e 29-bis DL 179/2012 — Incentivi agli investimenti
- Artt. 28-31 L. 16 dicembre 2024, n. 193 — Riforma delle start-up
- L. 28 ottobre 2024, n. 162 — Promozione di start-up e PMI innovative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàLa srl: costituzione, capitale, statuto, amministrazioneAtto costitutivo e statuto, capitale e conferimenti, unipersonale, amministratori e soci, responsabilità limitata e limiti, sindaco e revisore, costi e adempimenti, srls e società di persone.
- Costituire e gestire una societàLa srls (semplificata): vantaggi e limitiArt. 2463-bis c.c.: solo persone fisiche, capitale da 1 a 9.999 euro in contanti, statuto standard inderogabile (DM 138/2012), niente notaio né bollo; limiti e uscita.
- Costituire e gestire una societàAumento e riduzione del capitale: perdite, ricapitalizzazione, diluizioneAumento di capitale (opzione dei soci, 30 giorni, terzi e recesso), riduzione volontaria (90 giorni), perdite oltre un terzo e sotto il minimo, ricapitalizza o trasforma.
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiPrelazione e gradimento (artt. 2469, 2355-bis c.c.), drag e tag along, quorum e diritti particolari, stallo e russian roulette, recesso ed esclusione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- SovraindebitamentoLa liquidazione controllataLa liquidazione controllata del sovraindebitato: domanda con l'OCC o del creditore oltre 50.000 euro, liquidatore, stipendio salvo il mantenimento, 3 anni, esdebitazione.
- Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereResponsabilità, costi, tasse (forfettario 15% fino a 85.000 euro, IRPEF 23-43%, IRES 24% e dividendi 26%), contributi INPS 2026 e patrimonio: il confronto per scegliere.