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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Orario di lavoro, riposi, pause, turni notturni

L'orario di lavoro non è lasciato alla sola trattativa tra datore e dipendente: una legge del 2003, che attua le direttive europee, fissa limiti che valgono in tutti i settori, pubblici e privati. L'orario normale è di 40 ore settimanali, la media non può superare le 48 ore comprese le ore straordinarie, tra un turno e l'altro spettano 11 ore consecutive di riposo e ogni settimana 24 ore, di regola di domenica, più le ferie annuali di almeno quattro settimane. Il lavoro notturno ha limiti propri e alcuni lavoratori possono rifiutarlo. Le violazioni sono sanzionate e danno diritto al risarcimento. Questa pagina spiega le regole e che cosa fare quando non sono rispettate.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Orario normale: 40 ore settimanali; massimo: 48 ore medie, straordinari compresi, su quattro mesi (fino a 12 con i contratti collettivi).
  • Straordinari: regolati dal contratto collettivo; in mancanza, solo con accordo e fino a 250 ore l'anno, sempre maggiorati.
  • Riposi: 11 ore consecutive ogni 24; 24 ore settimanali, di regola la domenica; pausa se si superano le sei ore.
  • Ferie: almeno quattro settimane, non monetizzabili durante il rapporto.
  • Notturno: massimo otto ore in media; alcuni genitori e caregiver possono rifiutarlo.

Che cosa è orario di lavoro e quali sono i limiti

Art. 4, commi 2-4, D.Lgs. 66/2003

«La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.»

È orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue funzioni (art. 1): la vestizione obbligatoria in azienda, i trasferimenti tra un cliente e l'altro, l'attesa imposta sul luogo di lavoro possono rientrarvi, mentre la reperibilità da casa rientra di regola nel riposo, salvo vincoli così stretti da impedire di disporre del proprio tempo. L'orario normale è di 40 ore settimanali, che i contratti collettivi possono ridurre o distribuire come media su un anno (art. 3). Il limite di salute è la media di 48 ore settimanali, straordinari compresi, su un periodo di quattro mesi, estendibile dai contratti collettivi fino a dodici; ferie e malattia non si contano nella media (artt. 4 e 6). Lo straordinario deve restare contenuto: lo regolano i contratti collettivi e, se tacciono, è ammesso solo con l'accordo del lavoratore e fino a 250 ore l'anno, oltre ai casi di eccezionali esigenze produttive, forza maggiore o eventi particolari, e va sempre pagato con le maggiorazioni o compensato con riposi (art. 5). Il recupero delle ore non pagate è spiegato nella pagina sugli straordinari non pagati.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, per rendere effettivi questi limiti, gli Stati devono imporre ai datori di lavoro un sistema oggettivo, affidabile e accessibile per misurare l'orario giornaliero di ciascun lavoratore (sentenza del 14 maggio 2019, causa C-55/18): la mancanza di registrazioni affidabili pesa sul datore nelle cause sugli straordinari.

Riposi, pause e ferie

DirittoRegolaNorma
Riposo giornaliero11 ore consecutive ogni 24, salvo attività frazionate o regimi di reperibilitàArt. 7
PausaObbligatoria se la giornata supera le sei ore; in mancanza di contratto collettivo almeno dieci minutiArt. 8
Riposo settimanaleAlmeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica, cumulate con le 11 ore giornaliere, come media su 14 giorni; eccezioni per turni, lavori frazionati, ferrovie e contratti collettiviArt. 9
FerieAlmeno quattro settimane: due nell'anno di maturazione (consecutive se richieste) e due entro i 18 mesi successivi; niente indennità sostitutiva salvo cessazioneArt. 10

Il riposo settimanale può cadere in un giorno diverso dalla domenica e seguire i turni, e i contratti collettivi possono prevedere deroghe ai riposi purché siano garantiti riposi compensativi equivalenti o, nei casi eccezionali, una protezione adeguata (art. 17). Le ferie maturano anche durante la malattia e il congedo di maternità, e il datore che non le fa godere nei termini è sanzionato; le regole su permessi e ferie residue sono nella pagina su ferie e permessi.

Il lavoro notturno e le sanzioni

È notturno il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo tra mezzanotte e le cinque; è lavoratore notturno chi vi svolge almeno tre ore del proprio lavoro giornaliero o, in mancanza di regole del contratto collettivo, chi lavora di notte almeno tre ore per ottanta giorni l'anno (art. 1). Il lavoratore notturno non può superare le otto ore in media nelle 24 (art. 13) e ha diritto a controlli sanitari (art. 14). Le donne non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino, e non sono obbligati al lavoro notturno la madre di un figlio sotto i tre anni o il padre convivente, l'unico genitore affidatario di un figlio sotto i dodici anni, i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore e chi ha a carico una persona con disabilità (art. 11).

ViolazioneSanzione (art. 18-bis)
Notturno vietato alle donne in gravidanza e madri, o imposto ai lavoratori esonerati che hanno dissentito per iscrittoArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro
Superamento delle 48 ore medie o mancato riposo settimanaleDa 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 oltre cinque lavoratori o tre periodi; da 1.000 a 5.000 oltre dieci lavoratori o cinque periodi
Ferie non concesseDa 100 a 600 euro; da 400 a 1.500; da 800 a 4.500 secondo lavoratori e anni
Riposo giornaliero violatoDa 50 a 150 euro; da 300 a 1.000; da 900 a 1.500 secondo lavoratori e periodi
Straordinari oltre i limiti o non compensatiDa 25 a 154 euro; da 154 a 1.032 oltre cinque lavoratori o cinquanta giornate

Gli importi per orario massimo, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero sono aumentati del 20%, e l'aumento raddoppia se il datore è stato sanzionato per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti (L. 145/2018, art. 1 c. 445). Oltre alle sanzioni, il lavoratore può chiedere al giudice il pagamento delle ore prestate e il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dalla privazione dei riposi.

  1. Tenere un proprio registro di inizio, fine, pause e turni, con prove (messaggi, accessi, email).
  2. Confrontare con il contratto collettivo e con la busta paga: ore, maggiorazioni, indennità notturne.
  3. Comunicare per iscritto il dissenso al notturno, quando si rientra nelle categorie esonerate, almeno 24 ore prima.
  4. Segnalare all'ispettorato del lavoro le violazioni sistematiche.
  5. Agire in giudizio per differenze retributive e danni, tenendo conto dei termini di prescrizione dei crediti di lavoro.

Il tempo parziale ha regole proprie, spiegate nella pagina sul part-time; i limiti al notturno per i genitori si collegano alle tutele della pagina su maternità e paternità; come leggere le ore in busta paga nella pagina sulla busta paga.

Domande frequenti

Quante ore al giorno posso lavorare al massimo?
La legge non fissa un limite giornaliero diretto, ma lo ricava dai riposi: dovendo avere 11 ore consecutive di riposo ogni 24 (art. 7), la giornata lavorativa, pause comprese, non può superare 13 ore. Sulla settimana, l'orario normale è di 40 ore e la media, straordinari compresi, non può superare le 48 ore ogni sette giorni, calcolata su un periodo di riferimento di quattro mesi, che i contratti collettivi possono estendere a sei o dodici (art. 4). Il contratto collettivo del settore fissa limiti più precisi.
Il datore mi fa fare il turno di chiusura e il giorno dopo quello di apertura: è regolare?
Solo se tra la fine di un turno e l'inizio del successivo passano almeno 11 ore consecutive (art. 7). Le eccezioni riguardano le attività con lavoro frazionato nella giornata, i regimi di reperibilità e alcune situazioni previste dai contratti collettivi, come il cambio di turno o di squadra, che devono però garantire riposi compensativi equivalenti. La violazione è sanzionata e può dare diritto a un risarcimento per l'usura psicofisica.
Posso rifiutare il lavoro notturno?
Sì, in alcuni casi: non sono obbligati la madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, il padre convivente; l'unico genitore affidatario di un figlio convivente sotto i dodici anni; i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore; chi ha a carico una persona con disabilità (art. 11). Per le donne vale inoltre il divieto assoluto di lavorare dalle 24 alle 6 dalla gravidanza fino a un anno di età del bambino. Il dissenso va comunicato per iscritto almeno 24 ore prima del turno, e assegnarlo comunque è un reato contravvenzionale (art. 18-bis).
Le ferie non godute me le devono pagare?
Le quattro settimane minime di ferie non possono essere sostituite da un'indennità, salvo alla cessazione del rapporto (art. 10): durante il rapporto vanno godute, almeno due settimane nell'anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e le altre due entro i diciotto mesi successivi. Il datore che non le fa godere è sanzionato. Le ferie ulteriori previste dal contratto collettivo seguono le regole del contratto; alla fine del rapporto quelle non godute si pagano.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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