In breve
- Almeno 4 settimane di ferie retribuite l'anno: 2 nell'anno, consecutive se chieste, e 2 entro i 18 mesi successivi.
- Non si monetizzano finché il rapporto dura; a fine rapporto spetta l'indennità per quelle non godute.
- Il datore perde la partita se non prova di aver invitato il lavoratore a goderle, avvisandolo della perdita.
- La malattia sospende le ferie; il periodo lo sceglie il datore, contemperando le esigenze del lavoratore.
- Permessi: quelli di legge (104, lutto, gravi motivi familiari) e quelli dei contratti collettivi (ROL, ex festività).
Quante ferie e quando
«[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva [...], va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.»
Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost.) e matura dal primo giorno, anche durante la prova: la Corte costituzionale ha cancellato l'attesa di un anno di servizio prevista dal codice (sent. 66/1963) e ha riconosciuto le ferie anche a chi è licenziato in prova (sent. 189/1980). I contratti collettivi possono prevederne di più, e spesso lo fanno. Il periodo lo stabilisce il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, e deve comunicarlo in anticipo; le ferie non possono essere fatte coincidere con il preavviso di licenziamento o di dimissioni (art. 2109 c.c.). Sono legittime le chiusure collettive, per esempio ad agosto o a Natale, se rispettano la funzione di riposo (Cass. 23608/2025), e il datore può revocare ferie già concesse per effettive esigenze organizzative (Cass. 30612/2024).
Durante le ferie si ha diritto alla retribuzione normale, comprese le voci collegate alle mansioni e allo status professionale, perché una paga ridotta scoraggerebbe il riposo (Cass. 4382/2024, 8669/2024). Se durante le ferie ci si ammala, la malattia ne sospende il decorso (Corte cost. 616/1987).
Le ferie non godute: quando si pagano
Finché il rapporto dura, le quattro settimane minime non si pagano in denaro: vanno godute. Quando il rapporto finisce, per licenziamento, dimissioni o scadenza del termine, le ferie maturate e non godute si trasformano in un'indennità sostitutiva. La Cassazione, seguendo la Corte di giustizia europea, ha chiarito chi deve provare che cosa:
| Situazione | Conseguenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Il datore non ha mai invitato il lavoratore a goderle | L'indennità è dovuta | Cass. 9877/2024 |
| Il datore prova di averlo invitato, anche formalmente, e avvisato in tempo utile che le avrebbe perse | Le ferie e l'indennità possono essere perse | Cass. 3339/2024 |
| Il lavoratore sostiene di aver lavorato nei giorni segnati come ferie | Deve provarlo lui | Cass. 16603/2024 |
| Incentivi o pressioni per rinunciare alle ferie | Incompatibili con il diritto europeo | Cass. 11758/2024 |
| Prescrizione dell'indennità | Dieci anni, dalla fine del rapporto se manca la prova dell'invito | Cass. 1757/2016, 17643/2023 |
In pratica, chi ha ferie arretrate alla fine del rapporto deve verificare che compaiano nelle buste paga come residuo maturato e chiederne il pagamento con le competenze finali, insieme al TFR; se non vengono pagate, il credito si recupera come gli altri crediti di lavoro.
Dipendenti pubblici: il decreto PA del 2026
Nella pubblica amministrazione valeva dal 2012 un divieto di pagare le ferie non godute «in nessun caso», che la giurisprudenza aveva già temperato imponendo al datore pubblico di provare di aver invitato il dipendente a goderle (Cass. 9982/2024 per un dirigente). Il DL 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall'8 agosto, ha riscritto la norma: il datore di lavoro è responsabile di garantire la fruizione delle ferie, deve invitare formalmente il personale avvisandolo che le ferie non godute andranno perse al termine del periodo di riferimento o di riporto, e l'indennità a fine rapporto spetta salvo che il datore provi che la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore (art. 5, c. 8, DL 95/2012). Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che deve essere approvata entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Permessi di legge, ROL ed ex festività
Accanto alle ferie ci sono i permessi previsti dalla legge per esigenze specifiche: tre giorni al mese retribuiti per assistere un familiare con disabilità grave (art. 33, c. 3, L. 104/1992, spiegati nella pagina sui permessi della legge 104); tre giorni l'anno retribuiti per il decesso o la grave infermità documentata del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, e un congedo non retribuito fino a due anni per gravi e documentati motivi familiari (art. 4 L. 53/2000). I permessi per riduzione dell'orario (ROL) e per le ex festività soppresse, invece, non sono previsti dalla legge ma dai contratti collettivi, che ne fissano quantità, modalità di richiesta e trattamento se non goduti: vanno letti nel contratto applicato al rapporto.
- Controllare la busta paga: ferie e permessi maturati, goduti e residui, mese per mese.
- Chiedere le ferie per iscritto e conservare risposte e dinieghi.
- Conservare gli inviti del datore a godere le ferie, o prendere nota della loro assenza.
- In caso di malattia durante le ferie, inviare subito il certificato.
- A fine rapporto verificare l'indennità per ferie e permessi non goduti e, se manca, chiederla per iscritto.
Le regole sull'orario e sui riposi settimanali sono nella pagina su orario di lavoro, riposi e turni; il rapporto tra ferie e malattia lunga nella pagina sul comporto; i tempi per agire nella pagina sulla prescrizione dei crediti di lavoro.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può pagarmi le ferie in busta paga invece di farmele fare?
Mi licenzio con 20 giorni di ferie arretrate: me le devono pagare?
Mi sono ammalato durante le ferie: le perdo?
Il datore può decidere lui quando vado in ferie o chiudere l'azienda ad agosto?
Sono dipendente pubblico: cosa cambia con il decreto PA del 2026?
Fonti normative
- Art. 2109 c.c. — Periodo di riposo e ferie
- Art. 10 D.Lgs. 66/2003 — Ferie annuali
- Art. 5, c. 8, DL 95/2012 — Ferie nel pubblico impiego (testo del DL 144/2026)
- Art. 1 DL 7 agosto 2026, n. 144 — Decreto PA
- Art. 4 L. 53/2000 — Permessi per decesso o grave infermità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioOrario di lavoro, riposi, pause, turni notturniLe regole sull'orario: 40 ore normali, 48 medie massime, 11 ore di riposo giornaliero, riposo settimanale, pause, ferie, lavoro notturno, sanzioni al datore.
- Contratto, mansioni e stipendioI permessi della legge 104 e il congedo straordinario3 giorni al mese anche a ore e condivisi tra familiari, sede vicina e niente trasferimenti, priorità nello smart working; congedo di 2 anni indennizzato.
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoIn malattia non si può essere licenziati finché non scade il comporto del CCNL (art. 2110 c.c.): calcolo, esclusioni, licenziamento prima (nullo) o dopo, disabilità.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- La causa di lavoroLa prescrizione dei crediti di lavoroRetribuzioni, straordinari, TFR: cinque anni (art. 2948 c.c.) dalla cessazione per i dipendenti privati (Cass. 26246/2022), interruzione, contributi INPS, decadenze.
- Pubblico impiegoIl rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: le differenze con il privatoD.Lgs. 165/2001: giudice del lavoro (63), concorsi al TAR, reintegrazione con massimo 24 mensilità, licenziamento tipizzato (55-quater), niente conversione dei precari.
- Contratto, mansioni e stipendioLo smart working: accordo, disconnessione, revocaIl lavoro agile della L. 81/2017: accordo scritto, recesso con 30 o 90 giorni, disconnessione, parità di trattamento, priorità per genitori, disabili e caregiver.
- Contratto, mansioni e stipendioStraordinari non pagati: la prova e il recuperoOrario e straordinario (D.Lgs. 66/2003), maggiorazioni CCNL, prova delle ore, prescrizione dalla fine del rapporto (Cass. 26246/2022), diffida accertativa, causa.