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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Ferie non godute, permessi, ROL

Le ferie non sono un premio del datore di lavoro ma un diritto irrinunciabile, garantito dalla Costituzione e dal diritto europeo: almeno quattro settimane l'anno, pagate come se si lavorasse. Il datore decide il periodo, tenendo conto anche delle esigenze del lavoratore, ma non può comprarle: le quattro settimane minime si pagano in denaro solo quando il rapporto finisce. E se a quel momento restano ferie arretrate, il lavoratore perde l'indennità solo se il datore prova di averlo invitato per tempo a goderle, avvisandolo che altrimenti le avrebbe perse. Questa pagina spiega le regole su ferie, permessi di legge e riduzioni d'orario dei contratti collettivi, e le novità per i dipendenti pubblici dell'agosto 2026.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Almeno 4 settimane di ferie retribuite l'anno: 2 nell'anno, consecutive se chieste, e 2 entro i 18 mesi successivi.
  • Non si monetizzano finché il rapporto dura; a fine rapporto spetta l'indennità per quelle non godute.
  • Il datore perde la partita se non prova di aver invitato il lavoratore a goderle, avvisandolo della perdita.
  • La malattia sospende le ferie; il periodo lo sceglie il datore, contemperando le esigenze del lavoratore.
  • Permessi: quelli di legge (104, lutto, gravi motivi familiari) e quelli dei contratti collettivi (ROL, ex festività).

Quante ferie e quando

Art. 10, c. 1-2, D.Lgs. 66/2003

«[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva [...], va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.»

Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost.) e matura dal primo giorno, anche durante la prova: la Corte costituzionale ha cancellato l'attesa di un anno di servizio prevista dal codice (sent. 66/1963) e ha riconosciuto le ferie anche a chi è licenziato in prova (sent. 189/1980). I contratti collettivi possono prevederne di più, e spesso lo fanno. Il periodo lo stabilisce il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, e deve comunicarlo in anticipo; le ferie non possono essere fatte coincidere con il preavviso di licenziamento o di dimissioni (art. 2109 c.c.). Sono legittime le chiusure collettive, per esempio ad agosto o a Natale, se rispettano la funzione di riposo (Cass. 23608/2025), e il datore può revocare ferie già concesse per effettive esigenze organizzative (Cass. 30612/2024).

Durante le ferie si ha diritto alla retribuzione normale, comprese le voci collegate alle mansioni e allo status professionale, perché una paga ridotta scoraggerebbe il riposo (Cass. 4382/2024, 8669/2024). Se durante le ferie ci si ammala, la malattia ne sospende il decorso (Corte cost. 616/1987).

Le ferie non godute: quando si pagano

Finché il rapporto dura, le quattro settimane minime non si pagano in denaro: vanno godute. Quando il rapporto finisce, per licenziamento, dimissioni o scadenza del termine, le ferie maturate e non godute si trasformano in un'indennità sostitutiva. La Cassazione, seguendo la Corte di giustizia europea, ha chiarito chi deve provare che cosa:

SituazioneConseguenzaRiferimento
Il datore non ha mai invitato il lavoratore a goderleL'indennità è dovutaCass. 9877/2024
Il datore prova di averlo invitato, anche formalmente, e avvisato in tempo utile che le avrebbe perseLe ferie e l'indennità possono essere perseCass. 3339/2024
Il lavoratore sostiene di aver lavorato nei giorni segnati come ferieDeve provarlo luiCass. 16603/2024
Incentivi o pressioni per rinunciare alle ferieIncompatibili con il diritto europeoCass. 11758/2024
Prescrizione dell'indennitàDieci anni, dalla fine del rapporto se manca la prova dell'invitoCass. 1757/2016, 17643/2023

In pratica, chi ha ferie arretrate alla fine del rapporto deve verificare che compaiano nelle buste paga come residuo maturato e chiederne il pagamento con le competenze finali, insieme al TFR; se non vengono pagate, il credito si recupera come gli altri crediti di lavoro.

Dipendenti pubblici: il decreto PA del 2026

Nella pubblica amministrazione valeva dal 2012 un divieto di pagare le ferie non godute «in nessun caso», che la giurisprudenza aveva già temperato imponendo al datore pubblico di provare di aver invitato il dipendente a goderle (Cass. 9982/2024 per un dirigente). Il DL 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall'8 agosto, ha riscritto la norma: il datore di lavoro è responsabile di garantire la fruizione delle ferie, deve invitare formalmente il personale avvisandolo che le ferie non godute andranno perse al termine del periodo di riferimento o di riporto, e l'indennità a fine rapporto spetta salvo che il datore provi che la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore (art. 5, c. 8, DL 95/2012). Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che deve essere approvata entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Permessi di legge, ROL ed ex festività

Accanto alle ferie ci sono i permessi previsti dalla legge per esigenze specifiche: tre giorni al mese retribuiti per assistere un familiare con disabilità grave (art. 33, c. 3, L. 104/1992, spiegati nella pagina sui permessi della legge 104); tre giorni l'anno retribuiti per il decesso o la grave infermità documentata del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, e un congedo non retribuito fino a due anni per gravi e documentati motivi familiari (art. 4 L. 53/2000). I permessi per riduzione dell'orario (ROL) e per le ex festività soppresse, invece, non sono previsti dalla legge ma dai contratti collettivi, che ne fissano quantità, modalità di richiesta e trattamento se non goduti: vanno letti nel contratto applicato al rapporto.

  1. Controllare la busta paga: ferie e permessi maturati, goduti e residui, mese per mese.
  2. Chiedere le ferie per iscritto e conservare risposte e dinieghi.
  3. Conservare gli inviti del datore a godere le ferie, o prendere nota della loro assenza.
  4. In caso di malattia durante le ferie, inviare subito il certificato.
  5. A fine rapporto verificare l'indennità per ferie e permessi non goduti e, se manca, chiederla per iscritto.

Le regole sull'orario e sui riposi settimanali sono nella pagina su orario di lavoro, riposi e turni; il rapporto tra ferie e malattia lunga nella pagina sul comporto; i tempi per agire nella pagina sulla prescrizione dei crediti di lavoro.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può pagarmi le ferie in busta paga invece di farmele fare?
No, per le quattro settimane minime: non possono essere sostituite da un'indennità finché il rapporto dura (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo i giorni che il contratto collettivo riconosce oltre il minimo di legge possono essere pagati secondo le regole del contratto. Qualunque incentivo a rinunciare alle ferie è incompatibile con il diritto europeo (Cass. 11758/2024).
Mi licenzio con 20 giorni di ferie arretrate: me le devono pagare?
Sì, di regola. L'indennità sostitutiva spetta alla cessazione del rapporto, e il datore può evitarla solo provando di aver messo davvero il lavoratore in condizione di goderle: invitandolo, se necessario formalmente, e avvisandolo in tempo utile che altrimenti le avrebbe perse (Cass. 3339/2024, 9877/2024). Il diritto si prescrive in dieci anni, che decorrono dalla fine del rapporto se il datore non prova quell'invito (Cass. 1757/2016, 17643/2023).
Mi sono ammalato durante le ferie: le perdo?
No. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso (Corte cost. 616/1987): va comunicata subito con il certificato medico, come ogni malattia, e i giorni di ferie non goduti si recuperano. Il contrario, trasformare la malattia in ferie per non superare il comporto, è possibile solo se la richiesta arriva mentre si è ancora malati (Cass. 9831/2025).
Il datore può decidere lui quando vado in ferie o chiudere l'azienda ad agosto?
Sì, entro certi limiti. Il periodo lo stabilisce l'imprenditore, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, e deve comunicarlo in anticipo (art. 2109 c.c.); le chiusure collettive sono legittime se rispettano la funzione di riposo delle ferie (Cass. 23608/2025). Almeno due settimane vanno però godute nell'anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e anche le ferie già autorizzate possono essere revocate solo per effettive esigenze organizzative (Cass. 30612/2024).
Sono dipendente pubblico: cosa cambia con il decreto PA del 2026?
Il DL 7 agosto 2026, n. 144 ha riscritto il divieto di pagare le ferie non godute nella pubblica amministrazione: il datore deve garantirne la fruizione e invitare formalmente il dipendente, avvisandolo che le ferie non godute andranno perse; a fine rapporto l'indennità è dovuta, salvo che il datore provi una scelta consapevole del lavoratore di non goderle. Le nuove regole valgono per le ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, che va approvata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (7 agosto 2026).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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