In breve
- Recesso libero: niente giustificato motivo, niente forma scritta, niente reintegra (art. 4 L. 108/1990); solo preavviso o indennità (art. 2118 c.c.).
- Preavviso CCNL (art. 40): almeno 25 ore/settimana: 15 giorni fino a 5 anni, 30 oltre; meno di 25 ore: 8 giorni fino a 2 anni, 15 oltre; dimezzato per le dimissioni; raddoppiato se licenzi entro 30 giorni dalla fine della maternità.
- Nulli: licenziamento in gravidanza fino alla fine del congedo (art. 25 CCNL), per matrimonio (art. 35 D.Lgs. 198/2006), discriminatorio (art. 3 L. 108/1990).
- Malattia: posto conservato 10/45/180 giorni (art. 27 CCNL); il licenziamento ha effetto dopo.
- Chiusura: TFR, ferie, tredicesima, indennità di preavviso; cessazione all'INPS entro 5 giorni; NASpI se non dimissioni volontarie.
Perché il licenziamento è libero
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.»
Gli artt. 1 e 2 della L. 604/1966 sono la regola del giustificato motivo e quella della forma scritta con i motivi: non valgono per il lavoro domestico, definito dalla L. 339/1958 come l'opera «continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro» per il funzionamento della vita familiare, e per estensione contrattuale per tutti i rapporti a cui si applica il CCNL. Resta il diritto comune: il recesso dal contratto a tempo indeterminato con il preavviso stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, l'indennità equivalente (art. 2118 c.c.), e il recesso senza preavviso per giusta causa (art. 2119 c.c.). Le conseguenze pratiche sono tre. La famiglia non deve motivare: la perdita di fiducia, il cambio di esigenze, la scelta di un'altra persona bastano, e il giudice non le sindaca. Non deve scrivere: il licenziamento orale è valido, anche se la comunicazione scritta è l'unico modo sicuro di provare la data da cui decorre il preavviso, e il CCNL obbliga il datore a rilasciare, su richiesta scritta, una dichiarazione che attesti l'avvenuto licenziamento, necessaria per la NASpI. Non c'è il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione, che è legato alla L. 604: la lavoratrice che ritiene il licenziamento nullo o che vanta crediti agisce entro la prescrizione ordinaria di cinque anni. Il salvagente dell'art. 3, richiamato dallo stesso art. 4, è la nullità del licenziamento discriminatorio, che vale «quale che sia il numero dei dipendenti» e quindi anche per la famiglia: il licenziamento per il sesso, la razza, la lingua, la religione, la nazionalità, le opinioni, l'adesione a un sindacato o la partecipazione a uno sciopero è nullo e comporta la reintegrazione con le retribuzioni perdute; lo stesso vale per il licenziamento ritorsivo, ad esempio dopo la richiesta di regolarizzazione contributiva o di pagamento degli straordinari, se la ritorsione è il motivo unico e determinante.
Il preavviso e i licenziamenti vietati
| Situazione | Regola (CCNL lavoro domestico 2025-2028 e legge) |
|---|---|
| Preavviso, rapporto di almeno 25 ore settimanali | 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore; 30 giorni oltre i 5 anni (art. 40 c. 1) |
| Preavviso, rapporto sotto le 25 ore settimanali | 8 giorni fino a 2 anni di anzianità; 15 giorni oltre i 2 anni |
| Dimissioni | Termini ridotti del 50%; senza procedura telematica (art. 26 c. 7 D.Lgs. 151/2015); in gravidanza inefficaci se non scritte o convalidate (art. 25 CCNL) |
| Licenziamento entro 30 giorni dalla fine del congedo di maternità | Preavviso raddoppiato (art. 40 c. 2) |
| Portieri e custodi | 30 giorni fino a un anno di anzianità, 60 oltre, con rilascio dell'alloggio alla scadenza (art. 40 c. 3) |
| Mancato preavviso | Indennità pari alla retribuzione globale di fatto del periodo non concesso, da entrambe le parti (art. 40 c. 4; art. 2118 c.c.) |
| Giusta causa | Nessun preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria (art. 40 c. 5; art. 2119 c.c.); assenza ingiustificata oltre 5 giorni senza forza maggiore (art. 25); al lavoratore che si dimette per giusta causa spetta l'indennità di mancato preavviso (art. 40 c. 6) |
| Gravidanza e maternità | Divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza, se iniziata nel corso del rapporto, fino alla fine del congedo di maternità, salvo giusta causa (art. 25 c. 3 CCNL; l'art. 62 D.Lgs. 151/2001 estende alle domestiche il congedo e l'indennità, non il divieto legale dell'art. 54) |
| Matrimonio | Nullo il licenziamento dalla richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione, presunto per causa di matrimonio salvo prova di giusta causa o cessazione dell'attività (art. 35 D.Lgs. 198/2006) |
| Discriminazione e ritorsione | Nullità con reintegrazione e risarcimento, quale che sia il numero dei dipendenti (art. 3 L. 108/1990; art. 15 St. lav.) |
| Morte del datore di lavoro | Il rapporto può essere risolto con i termini ordinari di preavviso, a carico degli eredi (art. 40 c. 7); familiari coabitanti, coniuge, unito civilmente e convivente di fatto rispondono in solido dei crediti (c. 8) |
Il preavviso si conta in giorni di calendario, sabati, domeniche e festivi compresi, e decorre dalla comunicazione; durante il preavviso il rapporto continua con tutti gli obblighi, e la malattia sopravvenuta lo sospende (art. 27). Chi non vuole più la persona in casa paga l'indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che per i conviventi comprende il valore convenzionale di vitto e alloggio; l'indennità è soggetta a contribuzione e va indicata nella comunicazione di cessazione. Il licenziamento per giusta causa (furto, maltrattamenti dell'assistito, abbandono, assenza ingiustificata oltre cinque giorni) non richiede, secondo l'orientamento prevalente, la procedura disciplinare dell'art. 7 dello Statuto, perché il recesso non deve essere giustificato, ma il datore che lo invoca per non pagare il preavviso deve poterlo provare in giudizio, perché la conseguenza del mancato riconoscimento della giusta causa è solo l'indennità, non la reintegrazione. Per la badante convivente il licenziamento comporta la perdita dell'alloggio: il CCNL fissa un termine di rilascio solo per i portieri, per gli altri conviventi l'alloggio dura quanto il rapporto e il preavviso lavorato è il tempo per trovare un'altra sistemazione; è illegittimo trattenere gli effetti personali o i documenti come garanzia.
Malattia, fine dell'assistenza, chiusura dei conti
La malattia non è motivo di licenziamento finché dura il periodo di conservazione del posto dell'art. 27 CCNL: dieci giorni di calendario fino a sei mesi di anzianità, quarantacinque da sei mesi a due anni, centottanta oltre i due anni, aumentati del 50% per le malattie oncologiche documentate; in questo periodo il datore paga il 50% della retribuzione fino al terzo giorno e il 100% dal quarto, per un massimo di otto, dieci o quindici giorni l'anno secondo l'anzianità, e il lavoratore deve avvertire prima dell'orario di lavoro e consegnare o spedire il certificato entro due giorni (per i conviventi il certificato serve solo se richiesto). Il licenziamento intimato durante la malattia entro il periodo protetto è temporaneamente inefficace e produce effetto alla fine della malattia (art. 2110 c.c.); superato il periodo di conservazione, il recesso è libero con il preavviso, come per qualsiasi altra ragione. Le vicende dell'assistito sono la causa più frequente di cessazione: la morte, il ricovero definitivo in struttura, il trasferimento presso un altro figlio. Nessuna di queste estingue il rapporto da sola: se il datore era l'assistito, gli eredi risolvono con il preavviso ordinario o pagano l'indennità; se il datore era un familiare, è lui a recedere con le stesse regole; le parti possono sempre concordare una risoluzione consensuale immediata, meglio se scritta, con la rinuncia al preavviso. Alla cessazione, per qualsiasi causa, si redige il conteggio finale: TFR maturato (art. 2120 c.c., accantonato anno per anno sulla retribuzione, vitto e alloggio compresi per i conviventi), ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima, indennità di preavviso se dovuta, eventuali differenze; il datore comunica la cessazione all'INPS entro cinque giorni e paga i contributi dell'ultimo trimestre. Il lavoratore licenziato, o dimessosi per giusta causa, chiede la NASpI entro 68 giorni con tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti; chi si dimette volontariamente non ne ha diritto. I crediti non pagati si prescrivono in cinque anni e si recuperano davanti al giudice del lavoro, con la responsabilità solidale dei familiari coabitanti prevista dal CCNL; il datore che ha pagato in nero risponde anche dei contributi omessi.
Come procedere
- Verificare i divieti: gravidanza, matrimonio, malattia in corso, motivi discriminatori o ritorsivi; in questi casi il licenziamento è nullo o inefficace, non solo costoso.
- Calcolare il preavviso su ore settimanali e anzianità, e decidere se farlo lavorare o pagare l'indennità; raddoppiarlo dopo la maternità.
- Comunicare per iscritto con data certa (consegna a mano controfirmata, raccomandata, PEC), indicando la data di cessazione; rilasciare la dichiarazione di licenziamento richiesta per la NASpI.
- Chiudere i conti: prospetto finale con TFR, ferie, permessi, tredicesima, indennità; pagamento tracciabile; comunicazione INPS entro 5 giorni e ultimo bollettino.
- Per chi è licenziato: chiedere il conteggio e la dichiarazione scritta, presentare la NASpI, controllare l'estratto contributivo e, per crediti o nullità, rivolgersi a un sindacato o a un avvocato del lavoro entro la prescrizione.
Licenziare una colf o una badante è facile per legge e delicato nella pratica: non serve un motivo, ma servono il preavviso giusto, il rispetto dei divieti e un conteggio finale completo. Le regole del rapporto sono nella pagina su colf e badanti; i licenziamenti nulli per tutti i lavoratori sono nella pagina sul licenziamento nullo; il calcolo del TFR e i requisiti della NASpI nelle pagine dedicate.
Domande frequenti
Posso licenziare la badante senza darle una motivazione?
La persona che assistevo è morta: il rapporto finisce subito?
Sono stata licenziata mentre ero in malattia: è valido?
Ho detto alla famiglia che sono incinta e mi hanno licenziata: che cosa posso fare?
Mi dimetto: quanto preavviso devo dare e ho diritto alla NASpI?
Fonti normative
- Art. 4 L. 108/1990 — Area di non applicazione (lavoro domestico)
- Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa
- Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
- Art. 3 L. 108/1990 — Licenziamento discriminatorio
- Art. 35 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
- Art. 62 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro domestico (maternità)
- L. 339/1958 — Tutela del rapporto di lavoro domestico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioColf e badanti: contratto, INPS, orari, TFRLe fonti (L. 339/1958: si applica ai domestici che lavorano almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore; art. 2240-2246 c.c.; CCNL lavoro domestico Fidaldo-Domina e Filcams, Fisascat, Uiltucs, Federcolf, rinnovato il 28 ottobre 2025 con vigenza 1° novembre 2025-31 ottobre 2028: aumenti di 100 euro lordi in tre anni sul livello BS, rivalutazione dei minimi al 90% dell'inflazione, festività del 4 ottobre, congedo di paternità di 10 giorni), i livelli (A e AS generici, B e BS colf e assistenti a persone autosufficienti, C e CS cuochi e assistenti a non autosufficienti non formati, D e DS con formazione; minimi 2026 conviventi da 908,10 a 1.474,73 euro al mese, non conviventi da 6,51 a 9,97 euro l'ora; livello unico 811,09; indennità di vitto e alloggio), l'orario (conviventi 54 ore settimanali su massimo 10 al giorno; non conviventi 40 ore; riposo settimanale di 36 ore di cui 24 la domenica; riposo notturno; straordinari maggiorati; assistenza notturna e presenza), i diritti (ferie di 26 giorni lavorativi, tredicesima a dicembre, TFR pari alla retribuzione annua diviso 13,5, malattia con conservazione del posto da 10 a 180 giorni secondo l'anzianità e retribuzione parziale a carico del datore, maternità INPS e divieto di licenziamento, infortunio INAIL, permessi), i contributi (INPS circ. 9/2026: per il 2026 importi orari da 1,70 a 2,34 euro fino a 24 ore settimanali secondo la paga, 1,24 oltre le 24 ore, con quota a carico del lavoratore trattenuta in busta; maggiorati per i tempi determinati; versamento trimestrale con PagoPA entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio; comunicazione di assunzione all'INPS entro le 24 ore precedenti; deduzione dei contributi fino a 1.549,37 euro e detrazione del 19% fino a 2.100 euro per gli assistenti a non autosufficienti), la fine del rapporto (licenziamento libero con preavviso, senza obbligo di motivazione: l'art. 4 L. 108/1990 esclude i domestici dagli artt. 1 e 2 L. 604/1966; preavviso da 8 a 30 giorni secondo anzianità e orario, raddoppiato in alcuni casi; nullo il licenziamento discriminatorio e quello in maternità; dimissioni con preavviso; conguaglio finale con TFR, ferie e tredicesima; NASpI), il lavoro nero (contributi arretrati con sanzioni civili, sanzione da 100 a 500 euro per l'omessa comunicazione, esclusa la maxi-sanzione, art. 3 DL 12/2002; il lavoratore può chiedere differenze retributive per cinque anni e contributi con prescrizione quinquennale; DURC non rilevante; regolarizzazioni e sanatorie), i casi frequenti (badante convivente e ore reali, sostituzione per le ferie, badante che assiste più persone, contratto a termine per esigenze temporanee, decesso dell'assistito e fine del rapporto con preavviso o indennità).
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoI casi di nullità (licenziamento discriminatorio: art. 15 L. 300/1970 per affiliazione o attività sindacale, sciopero, ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, sesso, handicap, età, nazionalità, orientamento sessuale, convinzioni personali; art. 4 L. 604/1966 per credo politico, fede religiosa, sindacato, esercizio di un diritto e whistleblowing; art. 3 L. 108/1990: nullo qualunque sia la motivazione addotta e la dimensione, anche per i dirigenti; codice delle pari opportunità e D.Lgs. 215 e 216/2003; maternità e paternità: art. 54 D.Lgs. 151/2001, divieto dall'inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino, anche se il datore ignorava la gravidanza, con certificazione da presentare; eccezioni: colpa grave, cessazione dell'azienda, scadenza del termine, esito negativo della prova; nullo anche il licenziamento per la domanda o fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino; padre in congedo di paternità fino all'anno del bambino; adozione e affidamento; matrimonio: art. 35 D.Lgs. 198/2006, nullità dei licenziamenti per causa di matrimonio con presunzione dalla richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione, salvo prova di colpa grave, cessazione dell'attività, scadenza del termine, esito della prova, e nullità delle dimissioni non confermate; ritorsivo: motivo illecito determinante ed esclusivo ex art. 1345 c.c., per esempio dopo una causa, una denuncia, il rifiuto di dimissioni; altri casi previsti dalla legge, come il licenziamento nel trasferimento d'azienda, in frode alla legge, durante la malattia entro il comporto, per rifiuto di trasformazione del rapporto), la tutela (art. 18 c. 1-3 L. 300/1970 e art. 2 D.Lgs. 23/2015: reintegrazione nel posto qualunque sia il motivo formalmente addotto e il numero dei dipendenti, anche per i dirigenti; risarcimento pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, dedotto l'aliunde perceptum, mai inferiore a 5 mensilità; contributi previdenziali; opzione per 15 mensilità entro 30 giorni, non soggette a contribuzione, che risolvono il rapporto; rapporto risolto se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito; Corte cost. 22/2024 ha eliminato la parola «espressamente» dall'art. 2 D.Lgs. 23/2015, estendendo la reintegra a tutte le nullità anche implicite; licenziamento orale: stesso regime), la prova (discriminazione: prova anche statistica e per presunzioni, con inversione dell'onere ex art. 40 D.Lgs. 198/2006 e art. 28 D.Lgs. 150/2011, il datore prova l'insussistenza; maternità e matrimonio: presunzioni legali, basta la data e la certificazione; ritorsione: prova rigorosa del motivo illecito unico e determinante, ma indizi come i tempi, la pretestuosità del motivo addotto e la sproporzione; nullità rilevabile d'ufficio), procedura e termini (impugnazione entro 60 giorni e ricorso entro 180 ex art. 6 L. 604/1966, decadenza che vale anche per le nullità secondo l'orientamento prevalente, salvo il licenziamento orale che secondo la Cassazione non è soggetto al termine di 60 giorni; rito del lavoro o rito speciale antidiscriminatorio ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 con ordinanza urgente e sentenza; conciliazione; NASpI nel frattempo e restituzione se reintegrato; rivalutazione e interessi), casi concreti (licenziata al rientro dalla maternità con motivo economico pretestuoso; licenziato dopo aver chiesto gli straordinari non pagati; licenziamento del disabile senza accomodamenti ragionevoli; licenziamento dell'over 60 per età; del sindacalista dopo lo sciopero).
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoArt. 2110 c.c. e conservazione del posto, comporto secco e per sommatoria nei CCNL, calcolo e giorni utili, che cosa non conta (infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza, ricoveri per patologie gravi secondo il CCNL), aspettativa non retribuita a richiesta, licenziamento per giusta causa e per cessazione dell'attività anche in malattia, sospensione del preavviso, superamento del comporto: recesso senza obbligo di repêchage ma tempestivo, nullità del licenziamento intimato prima (Cass. Sez. un. 12568/2018), lavoratori disabili e accomodamenti ragionevoli (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003), malattia dovuta al datore, controlli e visite fiscali, impugnazione.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.