In breve
- Fonti: L. 339/1958, artt. 2240-2246 c.c., CCNL lavoro domestico 2025-2028 (firmato il 28 ottobre 2025); contributi INPS a importo orario (circ. 9/2026).
- Contratto: assunzione comunicata all'INPS entro il giorno prima; lettera con livello, orario, convivenza, retribuzione; livelli da A a DS con minimi 2026 da 6,51 a 9,97 euro l'ora (non conviventi) e da 908 a 1.475 euro al mese (conviventi).
- Orario e diritti: 40 ore (non conviventi) o 54 (conviventi), massimo 10 al giorno; 36 ore di riposo settimanale; 26 giorni di ferie; tredicesima; TFR; malattia con posto conservato fino a 180 giorni.
- Fine del rapporto: licenziamento libero con preavviso di 8-30 giorni (esclusa la L. 604/1966); nulli i licenziamenti discriminatori e in maternità; NASpI.
- In nero: niente maxi-sanzione, ma contributi arretrati con sanzioni e cinque anni di differenze retributive richiedibili.
Le regole speciali del lavoro domestico
Il rapporto di lavoro domestico è subordinato, ma con una disciplina propria: la L. 339/1958, che si applica a chi presta la propria opera «continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro», gli artt. 2240-2246 del codice civile e il contratto collettivo nazionale, che è la fonte più importante perché fissa minimi, orari, livelli e preavvisi. Molte norme generali non si applicano: lo Statuto dei lavoratori quasi per intero, la disciplina dei licenziamenti (art. 4 L. 108/1990), le regole sull'orario del D.Lgs. 66/2003, la cassa integrazione. Si applicano invece le norme sulla maternità, sugli infortuni (INAIL con premio compreso nel contributo INPS), sulla prescrizione dei crediti, sulla NASpI. La famiglia è datore di lavoro a tutti gli effetti, con gli obblighi di comunicazione, contribuzione e pagamento, ma senza partita IVA né obbligo di busta paga formale: il CCNL richiede un prospetto paga mensile.
«Il datore di lavoro è tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente; tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione.»
Assunzione, livelli e minimi 2026
L'assunzione si comunica all'INPS, per via telematica, entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del lavoro, anche se festivo; la comunicazione vale anche per INAIL e centro per l'impiego. La lettera di assunzione, richiesta dal CCNL, indica data di inizio, livello, durata della prova, convivenza o meno, orario e sua distribuzione, retribuzione, eventuali indennità di vitto e alloggio, riposo settimanale, ferie, eventuale termine. Il periodo di prova è di 30 giorni per i livelli D e DS e di 8 giorni lavorativi per gli altri. Gli otto livelli del CCNL classificano le mansioni: A e AS per i lavori generici e per chi si occupa di compagnia; B e BS per colf polifunzionali, baby sitter e assistenti a persone autosufficienti; C e CS per cuochi e per gli assistenti a persone non autosufficienti senza diploma; D e DS per gli assistenti formati e i responsabili di casa. I minimi retributivi si aggiornano ogni anno sull'inflazione (dal rinnovo 2025 al 90% dell'indice ISTAT): dal 1° gennaio 2026 i conviventi vanno da 908,10 euro al mese (A) a 1.474,73 (DS), con il livello unico per i conviventi a orario ridotto a 811,09; i non conviventi da 6,51 euro l'ora (A) a 9,97 (DS); la badante convivente di livello CS, il caso più frequente, ha un minimo di 1.193,84 euro. Ai conviventi che non usufruiscono di vitto e alloggio spetta l'indennità sostitutiva giornaliera. Il rinnovo del 2025 aggiunge 100 euro lordi in quattro tranche fino al settembre 2028 sul livello BS, riparametrati sugli altri.
| Istituto | Regola del CCNL 2025-2028 |
|---|---|
| Orario conviventi | 54 ore settimanali, massimo 10 al giorno non consecutive; riposo notturno di 11 ore; 2 ore di riposo intermedio |
| Orario non conviventi | 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni, massimo 8 al giorno; part-time libero |
| Riposo settimanale | 36 ore, di cui 24 la domenica e 12 in altro giorno concordato; per i non conviventi 24 ore |
| Straordinario | Maggiorazioni del 25% (diurno), 50% (notturno), 60% (festivo) sulla retribuzione oraria |
| Ferie | 26 giorni lavorativi all'anno, almeno 2 settimane consecutive, non monetizzabili salvo cessazione |
| Festività | Le festività nazionali più il 4 ottobre dal 2026; se lavorate, retribuzione maggiorata |
| Tredicesima | Una mensilità a dicembre, ratei in caso di cessazione |
| TFR | Retribuzione annua (compresi vitto e alloggio convenzionali) diviso 13,5, rivalutato; anticipabile nei limiti del CCNL |
| Malattia | Posto conservato per 10, 45 o 180 giorni secondo l'anzianità (fino a 6 mesi, fino a 2 anni, oltre 2 anni); retribuzione a carico del datore per alcuni giorni (50% fino al 3°, 100% dal 4° all'8°, poi nulla); nessuna indennità INPS |
| Maternità | Astensione obbligatoria 2 mesi prima e 3 dopo con indennità INPS all'80% se ci sono i contributi; divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza alla fine del congedo (CCNL); paternità 10 giorni |
| Preavviso | Non conviventi e conviventi fino a 25 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianità, 15 oltre; oltre 25 ore: 15 giorni fino a 5 anni, 30 oltre; dimezzato per le dimissioni; raddoppiato per il licenziamento entro 31 giorni dalla fine della maternità |
I contributi INPS
I contributi del lavoro domestico non sono una percentuale della retribuzione ma un importo orario fissato ogni anno dall'INPS in base alla paga effettiva: per il 2026 (circolare 9 del 3 febbraio 2026, rivalutazione dell'1,4%) 1,70 euro l'ora per retribuzioni fino a 9,61 euro, 1,92 tra 9,62 e 11,70, 2,34 oltre 11,70, per i rapporti fino a 24 ore settimanali; 1,24 euro l'ora per i rapporti oltre le 24 ore, qualunque sia la paga; importi maggiorati dell'1,40% per i contratti a termine diversi dalle sostituzioni. Una quota (circa un quarto) è a carico del lavoratore e va trattenuta in busta; il contributo comprende IVS, NASpI, maternità, INAIL e assegni familiari (CUAF, non dovuta tra coniugi e parenti conviventi). Il versamento è trimestrale, con avviso PagoPA generato dal portale INPS o tramite intermediari, entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio; le settimane si contano dalle ore effettivamente retribuite, comprese ferie, malattia pagata e festività. Fiscalmente la famiglia deduce i contributi a proprio carico fino a 1.549,37 euro l'anno e, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, detrae il 19% della spesa fino a 2.100 euro (con reddito fino a 40.000 euro); la retribuzione della lavoratrice è reddito di lavoro dipendente senza sostituto d'imposta, dichiarato da lei con il modello 730 o Redditi sulla base della certificazione del datore.
Licenziamento, dimissioni, fine del rapporto
La differenza più netta con gli altri lavoratori è la libertà di recesso. L'art. 4 della L. 108/1990 esclude i rapporti della L. 339/1958 dagli artt. 1 e 2 della L. 604/1966: il datore domestico può licenziare senza giustificato motivo e senza forma scritta a pena di inefficacia, rispettando solo il preavviso del CCNL (art. 2118 c.c.) o pagando l'indennità sostitutiva. La forma scritta resta consigliabile per provare la data e far decorrere il preavviso. Restano nulli i licenziamenti vietati dalla legge per tutti: quello discriminatorio (art. 3 L. 108/1990, art. 15 St. lav.), quello per matrimonio (art. 35 D.Lgs. 198/2006), quello intimato dall'inizio della gravidanza fino alla fine del congedo di maternità, che per le lavoratrici domestiche è il CCNL a vietare (salvo giusta causa), perché il D.Lgs. 151/2001 estende loro solo alcune tutele (art. 62). Il lavoratore che si dimette deve dare il preavviso dimezzato; il rapporto a termine cessa alla scadenza. In ogni caso di cessazione si liquidano TFR, ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima, indennità sostitutiva del preavviso se dovuta, e si comunica la cessazione all'INPS entro cinque giorni; il lavoratore ha diritto alla NASpI se ha i requisiti contributivi e il rapporto non è cessato per dimissioni volontarie. Le controversie vanno al giudice del lavoro, dopo un tentativo di conciliazione facoltativo in sede sindacale o presso l'Ispettorato; le cause tipiche riguardano ore non pagate, straordinari, TFR e differenze rispetto al livello. La pagina sul licenziamento di colf e badanti approfondisce.
Il lavoro nero in casa
Metà del lavoro domestico in Italia è irregolare. La famiglia che non comunica l'assunzione e non versa i contributi non subisce la maxi-sanzione delle imprese, che l'art. 3 DL 12/2002 esclude espressamente per il datore di lavoro domestico, ma risponde della sanzione per l'omessa comunicazione (da 100 a 500 euro), del recupero dei contributi non versati per cinque anni con le sanzioni civili (dal 30% annuo in caso di evasione, art. 116 L. 388/2000) e, soprattutto, delle pretese del lavoratore: differenze tra quanto pagato e i minimi del CCNL, straordinari, tredicesime, ferie, TFR, per cinque anni con prescrizione che decorre dalla fine del rapporto. È il caso classico della badante convivente pagata «800 euro tutto compreso» per anni, che alla cessazione chiede, a ragione, decine di migliaia di euro. Per il lavoratore straniero senza permesso il lavoro domestico è stato spesso la via delle sanatorie (l'ultima nel 2020) e del decreto flussi, che riserva quote agli assistenti familiari; l'assunzione regolare è la condizione del permesso di soggiorno. Chi ha un rapporto in nero e vuole regolarizzarlo comunica l'assunzione con la data effettiva, versa i contributi arretrati con il ravvedimento e formalizza il livello corretto: il costo è inferiore alla causa.
Come si assume in regola
- Definire il fabbisogno: ore settimanali reali, convivenza, mansioni (assistenza a non autosufficiente = livello CS o DS), eventuale assistenza notturna o presenza.
- Verificare i documenti: identità, codice fiscale, permesso di soggiorno valido per lavoro, eventuali attestati di formazione per il livello.
- Comunicare l'assunzione all'INPS entro il giorno precedente, con livello, ore, retribuzione, convivenza; l'INPS rilascia il codice rapporto.
- Firmare la lettera di assunzione con i contenuti del CCNL; consegnare copia del CCNL o indicare dove consultarlo.
- Pagare ogni mese con bonifico e consegnare il prospetto paga; accantonare tredicesima e TFR.
- Versare i contributi a ogni trimestre con PagoPA; conservare le ricevute per la deduzione.
- Alla fine: preavviso o indennità, conguaglio, comunicazione di cessazione entro cinque giorni, certificazione unica per la dichiarazione dei redditi della lavoratrice.
Il lavoro domestico è la forma di lavoro subordinato più diffusa nelle case e la meno conosciuta dai datori: le sue regole sono poche e chiare, e la loro violazione si paga quasi sempre alla fine del rapporto, quando il legame di fiducia si è rotto. Le pagine su lavoro nero e stipendio non pagato descrivono gli strumenti del lavoratore; quella su maternità e paternità le tutele che valgono anche in casa.
Domande frequenti
Posso licenziare la badante senza un motivo?
Quanto costa una badante convivente in regola nel 2026?
Che cosa rischio se la colf lavora in nero?
La badante convivente può lavorare 12 ore al giorno?
L'assistito muore: il rapporto con la badante finisce da solo?
Fonti normative
- L. 2 aprile 1958, n. 339 — Tutela del rapporto di lavoro domestico
- Artt. 2240-2246 c.c. — Del lavoro domestico
- Art. 4 L. 108/1990 — Area di non applicazione (esclusione dei rapporti della L. 339/1958)
- Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 3 DL 12/2002 (conv. L. 73/2002) — Maxi-sanzione per il lavoro sommerso, con esclusione del datore di lavoro domestico
- INPS, circolare 3 febbraio 2026, n. 9 — Contributi dei lavoratori domestici per il 2026
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Contratto, mansioni e stipendioIl contratto a tempo determinato: durata, causali, proroghe, conversioneForma scritta, 12 mesi acausali, causali per arrivare a 24, sostituzione, limite complessivo di 24 mesi e contratto in deroga all'Ispettorato, 4 proroghe, rinnovi e intervalli di 10/20 giorni, continuazione oltre la scadenza (20-40%, 30/50 giorni), divieti, tetto del 20%, precedenza, periodo di prova, stagionali, impugnazione in 180 giorni e indennità.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniCongedo di maternità (artt. 16-20: 2+3 mesi, flessibilità 1+4, 0+5, interdizione anticipata), indennità 80% (art. 22) anche se licenziata o disoccupata da meno di 60 giorni (art. 24), adozioni (art. 26), paternità obbligatoria 10 giorni (27-bis; Corte cost. 115/2025) e alternativa (28), congedo parentale (art. 32: 10-11 mesi, 6 per genitore, fino a 14 anni dal 2026) e indennità (art. 34: 3 mesi all'80% entro i 6 anni, 30% oltre), riposi giornalieri (39), malattia del figlio (47: senza limiti fino a 3 anni, 10 giorni l'anno fino a 14), lavoro notturno (53), divieto di licenziamento (54) e nullità, dimissioni e risoluzioni consensuali da convalidare fino ai 3 anni (55), rientro e mansioni (56).