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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Propaganda e istigazione all'odio razziale (art. 604-bis c.p.)

Post che inneggiano alla superiorità di una razza, gruppi online neonazisti, insulti e aggressioni contro stranieri o minoranze religiose, commemorazioni con il saluto romano: la legge punisce la propaganda dell'odio razziale, l'istigazione alla discriminazione e alla violenza, i gruppi che le promuovono e il negazionismo, e aggrava ogni reato commesso per odio. Il confine con la libertà di opinione passa dalla diffusione e dal pericolo concreto. Questa pagina spiega le fattispecie, le pene, l'aggravante e le regole sulle manifestazioni fasciste.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Propaganda e discriminazione: fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro.
  • Violenza razziale: istigazione o commissione, da 6 mesi a 4 anni.
  • Gruppi: partecipazione da 6 mesi a 4 anni, promotori da 1 a 6.
  • Negazionismo: da 2 a 6 anni con concreto pericolo di diffusione.
  • Aggravante: ogni reato per odio razziale aumenta fino alla metà.

Le fattispecie

Art. 604-bis, c. 1, c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.»

La norma, che riprende l'art. 3 della legge 654/1975 modificato dalla legge Mancino, vieta anche le organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza: chi vi partecipa o le assiste è punito da sei mesi a quattro anni, chi le promuove o dirige da uno a sei anni. Vi rientra anche l'adesione a comunità virtuali neonaziste che diffondono contenuti negazionisti e discriminatori (Cass. 4534/2021 e 38423/2023). La propaganda richiede diffusione: i messaggi privati a una sola persona non bastano (Cass. 39243/2024).

Aggravante, simboli e saluto romano

CondottaNormaPena
Qualsiasi reato commesso per odio razziale, etnico, nazionale o religiosoArt. 604-ter c.p.Aumento fino alla metà
Manifestazioni usuali del partito fascista o di organizzazioni naziste in pubbliche riunioniArt. 5 L. 645/1952Reclusione fino a 3 anni e multa
Manifestazioni o simboli di organizzazioni razziste in pubbliche riunioniArt. 2, c. 1, D.L. 122/1993Reclusione fino a 3 anni e multa
Accesso allo stadio con quei simboliArt. 2, c. 2, D.L. 122/1993Arresto da 3 mesi a 1 anno

Sul saluto romano le Sezioni Unite hanno chiarito che, in una pubblica riunione, integra il reato di manifestazioni fasciste quando crea il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, e può concorrere con il reato della legge Mancino se ne ricorrono i diversi presupposti (Cass. S.U. 16153/2024). Una maglietta con il disegno modificato del campo di Auschwitz è stata ritenuta estranea alla legge Mancino, ma valutabile come negazionismo o apologia (Cass. 49346/2023). Sul rapporto con la libertà di espressione si veda anche la pagina sull'istigazione a delinquere e apologia.

  1. Conservare screenshot con data, link e contesto del contenuto.
  2. Segnalare il contenuto alla piattaforma e presentare denuncia.
  3. Per le vittime: valutare la costituzione di parte civile nel processo.
  4. Per l'indagato: verificare diffusione, destinatari e contesto delle frasi.
  5. Valutare se l'aggravante dell'odio è davvero provata.

Domande frequenti

Un post razzista sui social è reato?
Può esserlo. La Cassazione ha ritenuto integrato l'art. 604-bis c.p. dalla pubblicazione sui social di contenuti negazionisti o discriminatori, per la loro capacità di diffondersi tra un numero indeterminato di persone (Cass. 38806/2025), e dai post in un forum suprematista (Cass. 11976/2024). Non è invece propaganda l'invio privato di link a una singola persona via WhatsApp, perché manca la diffusione (Cass. 39243/2024).
Il saluto romano è reato?
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la chiamata del «presente» e il saluto romano in una pubblica riunione integrano il reato di manifestazioni fasciste quando, per le circostanze, sono idonei a creare il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista (art. 5 L. 645/1952), e possono integrare anche il reato previsto dalla legge Mancino per i simboli delle organizzazioni razziste, se ne ricorrono i presupposti (art. 2 D.L. 122/1993; Cass. S.U. 16153/2024).
Che cos'è l'aggravante dell'odio razziale?
Per qualsiasi reato commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o per agevolare gruppi con queste finalità, la pena è aumentata fino alla metà e le attenuanti, salvo la minore età, non possono prevalere (art. 604-ter c.p.). Si applica per esempio a lesioni, minacce o danneggiamenti motivati dall'odio.
Negare la Shoah è reato?
La negazione, la grave minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra sono punite con la reclusione da due a sei anni quando sono il fondamento di propaganda, istigazione o incitamento commessi in modo da creare un concreto pericolo di diffusione (art. 604-bis, ultimo comma, c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIstigazione a delinquere e apologia di reato (art. 414 c.p.)Il post che incita a commettere reati, l'apologia, l'aggravante online, il terrorismo: da 1 a 5 anni, pericolo concreto, confine con la libertà di pensiero.
  • Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneL'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)Tre o più persone, vincolo stabile, programma di delitti indeterminato, struttura minima: pene per promotori, capi e partecipi, differenza con il concorso, aggravanti.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneBlocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reatiBloccare strade o binari con il corpo è reato, con oggetti costa da uno a sei anni; danneggiamenti in piazza, resistenza, rivolte in carcere e nei CPR.
  • Risarcimento del dannoIl risarcimento per diffamazioneCausa civile senza querela (artt. 2043 e 2059 c.c.): prova del danno, fasce dell'Osservatorio di Milano 2024, riparazione pecuniaria, rettifica, solidali, prescrizione.
  • Il procedimento penaleIl concorso di persone nel reatoTutti i concorrenti rispondono dello stesso reato: contributo morale e materiale, semplice presenza, reato diverso da quello voluto, aggravanti e attenuanti.