In breve
- Propaganda e discriminazione: fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro.
- Violenza razziale: istigazione o commissione, da 6 mesi a 4 anni.
- Gruppi: partecipazione da 6 mesi a 4 anni, promotori da 1 a 6.
- Negazionismo: da 2 a 6 anni con concreto pericolo di diffusione.
- Aggravante: ogni reato per odio razziale aumenta fino alla metà.
Le fattispecie
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.»
La norma, che riprende l'art. 3 della legge 654/1975 modificato dalla legge Mancino, vieta anche le organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza: chi vi partecipa o le assiste è punito da sei mesi a quattro anni, chi le promuove o dirige da uno a sei anni. Vi rientra anche l'adesione a comunità virtuali neonaziste che diffondono contenuti negazionisti e discriminatori (Cass. 4534/2021 e 38423/2023). La propaganda richiede diffusione: i messaggi privati a una sola persona non bastano (Cass. 39243/2024).
Aggravante, simboli e saluto romano
| Condotta | Norma | Pena |
|---|---|---|
| Qualsiasi reato commesso per odio razziale, etnico, nazionale o religioso | Art. 604-ter c.p. | Aumento fino alla metà |
| Manifestazioni usuali del partito fascista o di organizzazioni naziste in pubbliche riunioni | Art. 5 L. 645/1952 | Reclusione fino a 3 anni e multa |
| Manifestazioni o simboli di organizzazioni razziste in pubbliche riunioni | Art. 2, c. 1, D.L. 122/1993 | Reclusione fino a 3 anni e multa |
| Accesso allo stadio con quei simboli | Art. 2, c. 2, D.L. 122/1993 | Arresto da 3 mesi a 1 anno |
Sul saluto romano le Sezioni Unite hanno chiarito che, in una pubblica riunione, integra il reato di manifestazioni fasciste quando crea il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, e può concorrere con il reato della legge Mancino se ne ricorrono i diversi presupposti (Cass. S.U. 16153/2024). Una maglietta con il disegno modificato del campo di Auschwitz è stata ritenuta estranea alla legge Mancino, ma valutabile come negazionismo o apologia (Cass. 49346/2023). Sul rapporto con la libertà di espressione si veda anche la pagina sull'istigazione a delinquere e apologia.
- Conservare screenshot con data, link e contesto del contenuto.
- Segnalare il contenuto alla piattaforma e presentare denuncia.
- Per le vittime: valutare la costituzione di parte civile nel processo.
- Per l'indagato: verificare diffusione, destinatari e contesto delle frasi.
- Valutare se l'aggravante dell'odio è davvero provata.
Domande frequenti
Un post razzista sui social è reato?
Il saluto romano è reato?
Che cos'è l'aggravante dell'odio razziale?
Negare la Shoah è reato?
Fonti normative
- Art. 604-bis c.p. — Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione
- Art. 604-ter c.p. — Circostanza aggravante
- Art. 5 L. 645/1952 — Manifestazioni fasciste
- Art. 2 D.L. 122/1993 — Disposizioni di prevenzione (simboli)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIstigazione a delinquere e apologia di reato (art. 414 c.p.)Il post che incita a commettere reati, l'apologia, l'aggravante online, il terrorismo: da 1 a 5 anni, pericolo concreto, confine con la libertà di pensiero.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneL'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)Tre o più persone, vincolo stabile, programma di delitti indeterminato, struttura minima: pene per promotori, capi e partecipi, differenza con il concorso, aggravanti.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneBlocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reatiBloccare strade o binari con il corpo è reato, con oggetti costa da uno a sei anni; danneggiamenti in piazza, resistenza, rivolte in carcere e nei CPR.
- Risarcimento del dannoIl risarcimento per diffamazioneCausa civile senza querela (artt. 2043 e 2059 c.c.): prova del danno, fasce dell'Osservatorio di Milano 2024, riparazione pecuniaria, rettifica, solidali, prescrizione.
- Il procedimento penaleIl concorso di persone nel reatoTutti i concorrenti rispondono dello stesso reato: contributo morale e materiale, semplice presenza, reato diverso da quello voluto, aggravanti e attenuanti.