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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Istigazione a delinquere e apologia di reato (art. 414 c.p.)

Un post che invita ad aggredire qualcuno, un video che esalta un attentato, un comizio che incita a bloccare con la violenza un'opera pubblica: il codice punisce chi istiga pubblicamente a commettere reati o ne fa l'apologia, anche se nessuno poi li commette. Ma la libertà di manifestazione del pensiero protegge le opinioni, anche estreme: la Corte costituzionale e la Cassazione richiedono un pericolo concreto. Questa pagina spiega quando le parole diventano reato, le pene, l'aggravante online e quella per il terrorismo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Istigazione: incitare pubblicamente a commettere reati.
  • Apologia: esaltare pubblicamente delitti in modo da spingere altri a imitarli.
  • Pena: da 1 a 5 anni per i delitti, aumentata se online.
  • Terrorismo: aumento della metà, fino a due terzi online.
  • Limite: serve un pericolo concreto, non basta un'opinione.

Il reato

Art. 414, c. 1 e 3, c.p.

«Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa [...], se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. [...] Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.»

Dopo la sentenza della Corte costituzionale 65/1970, sia l'istigazione sia l'apologia sono reati di pericolo concreto: la condotta deve essere idonea, con un giudizio ex ante, a provocare la commissione di altri reati (Cass. 48247/2019 e 26315/2018). Serve la pubblicità, cioè un luogo pubblico o aperto al pubblico e una pluralità indeterminata di destinatari (Cass. 8850/1998), requisito che ricorre anche per i contenuti pubblicati online senza limiti di accesso (Cass. 24103/2017). Il dolo è generico: non rileva il fine perseguito (Cass. 13534/1986).

Casi e limiti

CondottaEsitoFonte
Playlist online che esaltano il martirio e gli attentati di un'organizzazione terroristicaApologia di terrorismoCass. 1970/2019
Messaggi su un profilo Facebook aperto che esaltano un'organizzazione terroristicaReato, requisito di pubblicità soddisfattoCass. 24103/2017
Semplice giudizio positivo su un fatto di reatoNon basta senza rischio concreto di emulazioneCass. 31562/2019
Critica di leggi o sentenze, richiesta di abolire un reatoLibera manifestazione del pensieroCass. 11578/1997

Se l'istigazione riguarda l'odio razziale o la discriminazione si applicano norme specifiche; se le parole offendono una persona determinata si possono configurare la diffamazione online o la minaccia. Si procede con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.). Chi istiga in privato una persona che poi commette il reato ne risponde come concorrente (si veda la pagina sul concorso di persone).

  1. Conservare il contenuto integrale e il contesto in cui è stato pubblicato.
  2. Valutare destinatari, diffusione e reale idoneità a provocare reati.
  3. Distinguere la critica o la satira dall'incitamento.
  4. Per l'autore: valutare con il difensore la rimozione del contenuto, dopo averne conservato copia.
  5. Per le vittime: segnalare alla piattaforma e presentare denuncia.

Domande frequenti

Scrivere sui social che un certo reato è giusto è apologia?
Non necessariamente. Non basta esprimere un giudizio positivo su un episodio criminoso: serve un comportamento che, per il contenuto, la condizione personale dell'autore e le circostanze, crei il rischio effettivo che altri commettano reati simili (Cass. 31562/2019; Corte cost. 65/1970). Criticare una legge o chiederne l'abolizione è libera manifestazione del pensiero (Cass. 11578/1997).
Un post su Facebook è pubblico?
Sì. La Cassazione considera soddisfatto il requisito della pubblicità quando il messaggio è inserito su un sito o un profilo accessibile senza restrizioni, come un profilo Facebook aperto (Cass. 24103/2017). Se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici la pena è aumentata (art. 414 c.p.).
Quali pene si rischiano?
Da uno a cinque anni di reclusione per l'istigazione a commettere delitti e per l'apologia di delitti; fino a un anno o la multa per l'istigazione a commettere contravvenzioni. La pena è aumentata se il fatto avviene online e della metà se riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, fino a due terzi se commesso online (art. 414 c.p.).
Se istigo una sola persona in privato commetto questo reato?
No. L'art. 414 richiede che l'istigazione sia pubblica, cioè rivolta a una pluralità di persone in un luogo pubblico, aperto al pubblico o con mezzi di diffusione (Cass. 8850/1998). L'istigazione privata non accolta, o accolta senza che il reato sia commesso, non è punibile, salvo misure di sicurezza (art. 115 c.p.); se il reato viene commesso, l'istigatore ne risponde come concorrente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneBlocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reatiBloccare strade o binari con il corpo è reato, con oggetti costa da uno a sei anni; danneggiamenti in piazza, resistenza, rivolte in carcere e nei CPR.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneDevastazione e saccheggio (art. 419 c.p.)Da 8 a 15 anni, aumentati se il fatto avviene durante manifestazioni: danni vasti e ordine pubblico, danneggiamento, concorso nei disordini, G8 di Genova.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneL'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)Tre o più persone, vincolo stabile, programma di delitti indeterminato, struttura minima: pene per promotori, capi e partecipi, differenza con il concorso, aggravanti.
  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa violenza o minaccia a un pubblico ufficialeCostringere un pubblico ufficiale a un atto contrario ai doveri o a ometterlo: da 6 mesi a 5 anni, differenza con la resistenza, aggravanti, atti arbitrari.
  • Il procedimento penaleIl concorso di persone nel reatoTutti i concorrenti rispondono dello stesso reato: contributo morale e materiale, semplice presenza, reato diverso da quello voluto, aggravanti e attenuanti.
  • Risarcimento del dannoIl risarcimento per diffamazioneCausa civile senza querela (artt. 2043 e 2059 c.c.): prova del danno, fasce dell'Osservatorio di Milano 2024, riparazione pecuniaria, rettifica, solidali, prescrizione.