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IstitutoSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Il bilancio: approvazione, deposito, impugnazione

Ogni anno gli amministratori di una società di capitali devono redigere il bilancio, che i soci approvano e che va poi depositato nel registro delle imprese, dove chiunque può leggerlo. Il bilancio serve a calcolare utili e perdite, ma anche a informare soci, creditori e mercato: per questo la legge pretende che sia chiaro e veritiero, e la delibera che approva un bilancio che non lo è può essere dichiarata nulla. Questa pagina spiega come si forma il bilancio, i termini per approvarlo e depositarlo, come il socio può controllare i conti, come si impugna la delibera e chi risponde di un bilancio falso.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Redazione: spetta agli amministratori; il bilancio deve essere chiaro e veritiero.
  • Approvazione: entro 120 giorni dalla chiusura, fino a 180 nei casi previsti dallo statuto.
  • Deposito: nel registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione.
  • Impugnazione: nulla la delibera sul bilancio non chiaro o non veritiero, ma non dopo l'approvazione del bilancio successivo.
  • Responsabilità: l'approvazione non libera gli amministratori; il falso in bilancio è reato.

Che cos'è e chi lo redige

Art. 2423, c. 2, c.c.

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.»

Gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, accompagnato dalla relazione sulla gestione (artt. 2423 e 2428 c.c.). Le società più piccole possono usare schemi semplificati:

FormaChi può usarla (non superare due limiti su tre)Semplificazioni
Abbreviata (art. 2435-bis)Attivo 5.500.000 euro, ricavi 11.000.000 euro, 50 dipendenti mediSchemi ridotti, niente rendiconto finanziario
Micro-imprese (art. 2435-ter)Attivo 220.000 euro, ricavi 440.000 euro, 5 dipendenti mediAnche niente nota integrativa e relazione sulla gestione, se alcune informazioni sono in calce allo stato patrimoniale

Dall'approvazione al deposito

PassaggioTermineNorma
Comunicazione a sindaci e revisoreAlmeno 30 giorni prima dell'assembleaArt. 2429, c. 1
Deposito nella sede, a disposizione dei sociNei 15 giorni prima dell'assemblea e fino all'approvazioneArt. 2429, c. 3
ApprovazioneEntro 120 giorni dalla chiusura; fino a 180 se lo statuto lo prevede per il consolidato o per particolari esigenzeArtt. 2364 e 2478-bis
Deposito nel registro delle impreseEntro 30 giorni dall'approvazioneArtt. 2435 e 2478-bis

Chi omette il deposito paga una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo per i bilanci e ridotta a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza (art. 2630 c.c.; sugli altri adempimenti si veda la pagina sul registro delle imprese). La delibera che approva il bilancio decide anche sugli utili, che si possono distribuire solo se realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato; se il capitale è stato intaccato da perdite, niente utili finché non è reintegrato o ridotto (artt. 2433 e 2478-bis).

Il socio che vuole vedere i conti

Nella spa il bilancio, con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, resta depositato nella sede nei quindici giorni prima dell'assemblea e i soci possono prenderne visione (art. 2429, c. 3). Nella srl il socio che non amministra ha un diritto di controllo più ampio: può chiedere notizie sugli affari sociali e consultare i libri e i documenti dell'amministrazione, anche tramite un commercialista o un avvocato di fiducia (art. 2476, c. 2; si veda la pagina sulle tutele del socio di minoranza). In assemblea gli amministratori devono rispondere alle domande pertinenti sulle voci del bilancio, salvo oggettive esigenze di riservatezza (Cass. 4120/2016). Una volta depositato, il bilancio è consultabile da chiunque nel registro delle imprese, che è pubblico (art. 2188).

Impugnare la delibera di approvazione

Le norme sulla chiarezza e sulla rappresentazione veritiera e corretta sono imperative: la loro violazione rende illecita, e quindi nulla, la delibera che approva il bilancio (Cass. 13031/2014 e 7433/2023). Chi contesta la chiarezza può limitarsi a produrre il bilancio e la documentazione allegata; chi contesta la verità delle poste deve provarne la falsità (Cass. 10873/2024). L'interesse del socio a impugnare resta anche se la società ha perso il capitale (Cass. 2758/2012).

Art. 2434-bis, c. 1, c.c.

«Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.»

Se il revisore ha espresso un giudizio senza rilievi, possono impugnare solo i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale (art. 2434-bis, c. 2). I vizi che rendono la delibera soltanto annullabile vanno fatti valere entro novanta giorni (art. 2377); nella srl il termine decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e si applica la stessa regola sul bilancio successivo (art. 2479-ter; si veda la pagina sulle decisioni dei soci di srl). Se la delibera è dichiarata invalida, il bilancio dell'esercizio in cui arriva la sentenza deve tenerne conto, e non occorre impugnare anche i bilanci approvati nel frattempo (art. 2434-bis, c. 3; Cass. 14338/2023). Le cause si propongono davanti al tribunale delle imprese.

Chi risponde di un bilancio falso

L'approvazione del bilancio non libera amministratori, direttori generali, dirigenti preposti e sindaci dalle responsabilità per la gestione (art. 2434): la società, e nella srl ciascun socio, può agire contro di loro (si veda la pagina sulla responsabilità dell'amministratore). Il terzo che ha contrattato con la società fidandosi di un bilancio falso può chiedere i danni all'amministratore entro cinque anni (art. 2395), provando la falsità e il nesso tra il dato falso e la decisione di contrattare (Cass. 17794/2015). Sul piano penale, gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti indicati che, per un ingiusto profitto, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non veri, o omettono quelli che la legge impone di comunicare, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni (art. 2621); per i fatti di lieve entità la pena è da sei mesi a tre anni e, per le società più piccole, si procede solo a querela (art. 2621-bis).

  1. Esaminare il bilancio nei giorni che precedono l'assemblea o consultare i documenti.
  2. Fare domande in assemblea e chiederne la verbalizzazione.
  3. Votare contro o astenersi: chi vota a favore non può chiedere l'annullamento.
  4. Far verificare le poste contestate da un consulente contabile.
  5. Impugnare nei termini: 90 giorni per l'annullabilità, e in ogni caso prima dell'approvazione del bilancio successivo.

Domande frequenti

Entro quando va approvato e depositato il bilancio?
L'assemblea, o nella srl la decisione dei soci, deve approvarlo entro il termine dello statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; lo statuto può prevedere fino a 180 giorni per le società che redigono il bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze, che gli amministratori devono spiegare (artt. 2364 e 2478-bis c.c.). Entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio va depositato nel registro delle imprese (art. 2435). Chi omette il deposito paga una sanzione da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo per i bilanci e ridotta a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza (art. 2630).
Posso impugnare un bilancio poco chiaro?
Sì. Le norme sulla chiarezza e sulla rappresentazione veritiera e corretta sono inderogabili e la delibera che approva un bilancio che le viola è nulla (Cass. 13031/2014). Se si contesta la chiarezza basta produrre il bilancio e i suoi allegati; se si contesta la verità delle poste, occorre provarne la falsità (Cass. 10873/2024). L'impugnazione non è più possibile dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo e, se il revisore ha espresso un giudizio senza rilievi, spetta solo ai soci che hanno almeno il 5% del capitale (art. 2434-bis c.c.).
Come fa il socio di una srl a vedere i conti?
Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali e i documenti dell'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia (art. 2476, c. 2, c.c.). In assemblea può chiedere chiarimenti sulle voci del bilancio e gli amministratori devono rispondere alle domande pertinenti (Cass. 4120/2016). Nella spa il bilancio con le relazioni resta depositato nella sede nei quindici giorni prima dell'assemblea e i soci possono prenderne visione (art. 2429).
Se i soci approvano il bilancio, gli amministratori sono liberati da ogni responsabilità?
No: l'approvazione del bilancio non libera amministratori, direttori generali, dirigenti preposti e sindaci dalle responsabilità per la gestione (art. 2434 c.c.). Il terzo che ha contrattato con la società fidandosi di un bilancio falso può agire contro l'amministratore entro cinque anni (art. 2395), ma deve provare la falsità e il nesso tra il dato falso e la decisione di contrattare (Cass. 17794/2015). Il falso in bilancio consapevole e fatto per un ingiusto profitto è anche reato (art. 2621).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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