In breve
- Chi risponde: il caporale che recluta e il datore che impiega lavoratori sfruttati.
- Pena: da 1 a 6 anni e multa per ogni lavoratore; da 5 a 8 con violenza o minaccia.
- Indici: paghe fuori contratto, orari e riposi violati, sicurezza, alloggi degradanti.
- Misure: arresto obbligatorio, confisca, controllo giudiziario dell'azienda.
- Chi collabora ottiene una forte riduzione di pena.
Il reato e gli indici di sfruttamento
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.»
| Indice di sfruttamento | Esempi |
|---|---|
| Retribuzione | Paghe reiteratamente e palesemente difformi dai contratti collettivi, o sproporzionate al lavoro |
| Orario e riposi | Violazioni ripetute di orario, riposi, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie |
| Sicurezza | Violazioni delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro |
| Condizioni di vita | Lavoro, sorveglianza o alloggi degradanti |
Basta anche uno solo degli indici, ma serve sempre l'approfittamento dello stato di bisogno. La pena sale da cinque a otto anni se i fatti sono commessi con violenza o minaccia, e aumenta da un terzo alla metà se i lavoratori reclutati sono più di tre, se ci sono minori in età non lavorativa o se i lavoratori sono esposti a grave pericolo (art. 603-bis). Chi collabora con l'autorità ottiene una diminuzione da un terzo a due terzi (art. 603-bis.1). Il lavoro semplicemente irregolare, senza sfruttamento, resta invece un illecito amministrativo (si veda la pagina sulle sanzioni per lavoro nero).
Arresto, confisca e controllo giudiziario
L'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, c. 2, lett. d.1, c.p.p.; si veda la pagina sull'arresto in flagranza). Con la condanna o il patteggiamento è sempre confiscato ciò che è servito a commettere il reato e ciò che ne costituisce prezzo, prodotto o profitto, anche per equivalente, salvi i diritti dei lavoratori alle restituzioni e al risarcimento (art. 603-bis.2). Se il sequestro dell'azienda metterebbe a rischio l'occupazione o il valore dell'impresa, il giudice dispone invece il controllo giudiziario: un amministratore affianca l'imprenditore, verifica il rispetto delle condizioni di lavoro e regolarizza i lavoratori senza contratto (art. 3 L. 199/2016). I lavoratori sfruttati possono costituirsi parte civile (si veda la pagina su persona offesa e parte civile) e chiedere le differenze retributive (si veda la pagina sul lavoro nero).
- Documentare orari, paghe, alloggio e condizioni di lavoro.
- Presentare denuncia alle forze dell'ordine o all'Ispettorato del lavoro.
- Chiedere assistenza a un sindacato o a un avvocato.
- Costituirsi parte civile nel processo.
- Chiedere le differenze retributive e contributive.
Domande frequenti
Pagare i dipendenti meno del contratto collettivo è caporalato?
Risponde anche l'imprenditore che non ha reclutato nessuno?
Se l'azienda è indagata, chiude?
Che cosa rischia chi è condannato?
Fonti normative
- Art. 603-bis c.p. — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 603-bis.2 c.p. — Confisca obbligatoria
- Art. 3 L. 199/2016 — Controllo giudiziario dell'azienda
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Multe e sanzioni amministrativeSanzioni per lavoro nero e sicurezza: come difendersiMaxi-sanzione da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore, diffida, sospensione dell'attività, prescrizione per la sicurezza, ricorsi all'Ispettorato e opposizione.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreLavoro nero: diritti a stipendi, contributi, TFR e INAIL (art. 2126 c.c.); per il datore maxi-sanzione da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore, diffida, sospensione.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniSicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore e i diritti del lavoratoreD.Lgs. 81/2008: DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, patente a crediti e badge di cantiere, rifiuto della prestazione pericolosa, sanzioni e prescrizione.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
- Il procedimento penaleLa confisca: diretta, per equivalente, allargataArtt. 240, 240-bis e 322-ter c.p.: confisca facoltativa e obbligatoria, profitto in denaro, per equivalente, allargata, società, concorrenti e prescrizione.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro in somministrazione (interinale)Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015: agenzia e utilizzatore, parità di trattamento, limiti del 20% e 30%, divieti, somministrazione irregolare e assunzione presso l'utilizzatore.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).