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GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

I diritti del detenuto: colloqui, telefonate, reclami

Chi è in carcere conserva diritti che la legge e il regolamento penitenziario definiscono con precisione: colloqui e telefonate con i familiari, corrispondenza, informazione, cure, lavoro, la possibilità di rivolgersi al magistrato di sorveglianza e ai garanti. Quando l'amministrazione li viola, esistono rimedi concreti: il reclamo giurisdizionale e, per le condizioni di detenzione inumane, uno sconto di pena o un risarcimento in denaro. Questa pagina spiega i diritti principali, i numeri di colloqui e telefonate, i reclami e i risarcimenti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Colloqui: 6 al mese, fino a 1 ora (4 per i reati ostativi).
  • Telefonate: 6 al mese con familiari e conviventi.
  • Affettività: colloqui intimi possibili dopo Corte cost. 10/2024.
  • Reclamo: al magistrato di sorveglianza, 10 giorni per le sanzioni disciplinari.
  • Detenzione inumana: un giorno di sconto ogni dieci o 8 euro al giorno.

Colloqui, telefonate e informazione

Art. 18, c. 1, L. 354/1975

«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.»

DirittoRegolaNorma
Colloqui6 al mese, 1 ora, fino a 2 ore per familiari da altro comune; 4 al mese per i reati ostativiArt. 37 DPR 230/2000
Telefonate6 al mese con congiunti e conviventi; 4 per i reati ostativiArt. 39 DPR 230/2000
Colloqui intimiSenza controllo a vista con coniuge, unito civilmente o convivente, se non ostano ragioni di sicurezzaCorte cost. 10/2024
InformazioneGiornali, libri, accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele del regolamentoArt. 18 O.P.
Difensore e garantiColloqui e corrispondenza sempre consentitiArt. 18 O.P.

Fino alla sentenza di primo grado colloqui e telefonate degli imputati sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede, dopo dal direttore dell'istituto (art. 18 O.P.). Per i minori di dieci anni e i detenuti gravemente malati si possono concedere colloqui oltre i limiti (art. 37, c. 9, DPR 230/2000). Per il regime speciale dell'art. 41-bis valgono regole più restrittive.

Reclami e risarcimenti

Il detenuto può rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore, al provveditore, al capo dell'amministrazione penitenziaria, al Ministro, ai garanti nazionale e territoriali, al magistrato di sorveglianza e al Capo dello Stato (art. 35 O.P.). Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza serve contro le sanzioni disciplinari, da proporre entro dieci giorni, e contro le inosservanze dell'amministrazione che causano un pregiudizio attuale e grave ai diritti: il magistrato annulla la sanzione o ordina di rimediare entro un termine, e in caso di inerzia si può chiedere l'ottemperanza (art. 35-bis e 69, c. 6, O.P.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Per le condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU, come il sovraffollamento grave, spetta uno sconto di un giorno ogni dieci o, se non possibile, 8 euro al giorno; chi è già libero agisce davanti al tribunale entro sei mesi (art. 35-ter O.P.).

  1. Presentare sempre le richieste per iscritto e conservarne copia.
  2. Annotare date, spazi della cella, ore d'aria e condizioni igieniche.
  3. Proporre reclamo entro 10 giorni contro le sanzioni disciplinari.
  4. Coinvolgere il garante dei detenuti nei casi più gravi.
  5. Chiedere il rimedio dell'art. 35-ter entro sei mesi dall'uscita, se si è liberi.

Domande frequenti

Quanti colloqui e telefonate spettano a un detenuto?
Di regola sei colloqui al mese, della durata massima di un'ora, prolungabili fino a due ore per i familiari che risiedono in un altro comune se nella settimana precedente non c'è stato alcun colloquio, e sei telefonate al mese con congiunti e conviventi (artt. 37 e 39 DPR 230/2000). Per i detenuti per i reati ostativi dell'art. 4-bis O.P. con divieto di benefici il limite è di quattro colloqui e quattro telefonate al mese.
Sono ammessi colloqui intimi con il partner?
Sì, dopo la sentenza della Corte costituzionale 10/2024: la persona detenuta può essere ammessa a colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente stabile senza il controllo a vista del personale, quando per il suo comportamento non ostano ragioni di sicurezza o di ordine e disciplina, né, per l'imputato, ragioni giudiziarie.
Come si contesta una sanzione disciplinare o una violazione dei diritti?
Con il reclamo al magistrato di sorveglianza: entro dieci giorni dalla comunicazione per le sanzioni disciplinari, mentre per le inosservanze dell'amministrazione che causano un pregiudizio attuale e grave ai diritti la legge non fissa un termine (artt. 35-bis e 69, c. 6, O.P.). Se accoglie, il magistrato annulla la sanzione o ordina all'amministrazione di rimediare entro un termine; contro la decisione si può ricorrere al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni e poi in cassazione.
Ho vissuto in una cella sovraffollata: ho diritto a un risarcimento?
Se le condizioni di detenzione hanno violato l'art. 3 CEDU per almeno quindici giorni, il magistrato di sorveglianza riduce la pena ancora da scontare di un giorno ogni dieci di pregiudizio; se lo sconto non è possibile per intero o il periodo è stato più breve, liquida 8 euro per ogni giorno. Chi è già uscito dal carcere, o era in custodia cautelare non computabile, agisce davanti al tribunale del proprio distretto entro sei mesi dalla fine della detenzione (art. 35-ter O.P.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
  • Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.
  • Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
  • Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
  • Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
  • Esecuzione della penaIndulto, amnistia e graziaL'amnistia estingue il reato, indulto e grazia condonano la pena: la legge con i due terzi delle Camere, l'indulto del 2006, la domanda di grazia al Presidente.
  • Esecuzione della penaLe misure di sicurezza e le REMSLibertà vigilata, casa di lavoro, REMS per i prosciolti per vizio di mente: pericolosità sociale, REMS come ultima scelta, durata massima, riesame, attese.
  • Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.