In breve
- Colloqui: 6 al mese, fino a 1 ora (4 per i reati ostativi).
- Telefonate: 6 al mese con familiari e conviventi.
- Affettività: colloqui intimi possibili dopo Corte cost. 10/2024.
- Reclamo: al magistrato di sorveglianza, 10 giorni per le sanzioni disciplinari.
- Detenzione inumana: un giorno di sconto ogni dieci o 8 euro al giorno.
Colloqui, telefonate e informazione
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.»
| Diritto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Colloqui | 6 al mese, 1 ora, fino a 2 ore per familiari da altro comune; 4 al mese per i reati ostativi | Art. 37 DPR 230/2000 |
| Telefonate | 6 al mese con congiunti e conviventi; 4 per i reati ostativi | Art. 39 DPR 230/2000 |
| Colloqui intimi | Senza controllo a vista con coniuge, unito civilmente o convivente, se non ostano ragioni di sicurezza | Corte cost. 10/2024 |
| Informazione | Giornali, libri, accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele del regolamento | Art. 18 O.P. |
| Difensore e garanti | Colloqui e corrispondenza sempre consentiti | Art. 18 O.P. |
Fino alla sentenza di primo grado colloqui e telefonate degli imputati sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede, dopo dal direttore dell'istituto (art. 18 O.P.). Per i minori di dieci anni e i detenuti gravemente malati si possono concedere colloqui oltre i limiti (art. 37, c. 9, DPR 230/2000). Per il regime speciale dell'art. 41-bis valgono regole più restrittive.
Reclami e risarcimenti
Il detenuto può rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore, al provveditore, al capo dell'amministrazione penitenziaria, al Ministro, ai garanti nazionale e territoriali, al magistrato di sorveglianza e al Capo dello Stato (art. 35 O.P.). Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza serve contro le sanzioni disciplinari, da proporre entro dieci giorni, e contro le inosservanze dell'amministrazione che causano un pregiudizio attuale e grave ai diritti: il magistrato annulla la sanzione o ordina di rimediare entro un termine, e in caso di inerzia si può chiedere l'ottemperanza (art. 35-bis e 69, c. 6, O.P.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Per le condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU, come il sovraffollamento grave, spetta uno sconto di un giorno ogni dieci o, se non possibile, 8 euro al giorno; chi è già libero agisce davanti al tribunale entro sei mesi (art. 35-ter O.P.).
- Presentare sempre le richieste per iscritto e conservarne copia.
- Annotare date, spazi della cella, ore d'aria e condizioni igieniche.
- Proporre reclamo entro 10 giorni contro le sanzioni disciplinari.
- Coinvolgere il garante dei detenuti nei casi più gravi.
- Chiedere il rimedio dell'art. 35-ter entro sei mesi dall'uscita, se si è liberi.
Domande frequenti
Quanti colloqui e telefonate spettano a un detenuto?
Sono ammessi colloqui intimi con il partner?
Come si contesta una sanzione disciplinare o una violazione dei diritti?
Ho vissuto in una cella sovraffollata: ho diritto a un risarcimento?
Fonti normative
- Art. 18 L. 354/1975 (O.P.) — Colloqui, corrispondenza e informazione
- Art. 35-bis O.P. — Reclamo giurisdizionale
- Art. 35-ter O.P. — Rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU
- Art. 37 DPR 230/2000 — Colloqui
- Art. 39 DPR 230/2000 — Corrispondenza telefonica
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaIndulto, amnistia e graziaL'amnistia estingue il reato, indulto e grazia condonano la pena: la legge con i due terzi delle Camere, l'indulto del 2006, la domanda di grazia al Presidente.
- Esecuzione della penaLe misure di sicurezza e le REMSLibertà vigilata, casa di lavoro, REMS per i prosciolti per vizio di mente: pericolosità sociale, REMS come ultima scelta, durata massima, riesame, attese.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.