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IstitutoDiritto penale · Esecuzione della pena

Le misure di sicurezza e le REMS

Chi commette un reato ma viene prosciolto perché incapace di intendere e di volere non va in carcere, ma può essere sottoposto a una misura di sicurezza se è ritenuto socialmente pericoloso: dalla libertà vigilata con obblighi di cura fino al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), che dal 2015 ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Le misure si applicano anche ad alcuni condannati imputabili, come la casa di lavoro. Questa pagina spiega presupposti, tipi, durata, riesame e i problemi delle liste d'attesa.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Presupposti: un reato e la pericolosità sociale attuale.
  • Tipi: detentive (REMS, casa di lavoro) e non detentive (libertà vigilata).
  • REMS: solo se ogni altra misura è inidonea.
  • Durata: non oltre il massimo della pena prevista, salvo l'ergastolo.
  • Riesame: alla scadenza del minimo e in ogni momento se il pericolo è cessato.

Presupposti e tipi di misura

Art. 203, c. 1, c.p.

«Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.»

MisuraTipoPer chi
Ricovero in REMS (ex OPG)DetentivaProsciolti per vizio totale di mente, pericolosi, quando ogni altra misura è inidonea
Casa di cura e custodiaDetentivaCondannati con vizio parziale di mente pericolosi
Colonia agricola o casa di lavoroDetentivaDelinquenti abituali, professionali o per tendenza e altri casi di legge
Libertà vigilataNon detentivaLa misura generale, anche con prescrizioni terapeutiche
Divieti di soggiorno o di frequentare locali, espulsione dello stranieroNon detentiveCasi previsti dalla legge

Le misure si applicano solo a chi ha commesso un reato ed è socialmente pericoloso (art. 202 c.p.), con un giudizio fondato sugli elementi dell'art. 133 (art. 203). Sul vizio di mente si veda la pagina su imputabilità e vizio di mente.

REMS, durata e riesame

Dal 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati sostituiti dalle REMS, strutture sanitarie regionali. Il ricovero è l'ultima scelta: il giudice deve disporre una misura diversa, come la libertà vigilata con obblighi di cura, salvo che ogni altra risulti inidonea (Corte cost. 253/2003; D.L. 52/2014). Le misure detentive non possono durare oltre il massimo della pena prevista per il reato, salvo i delitti puniti con l'ergastolo (art. 1, c. 1-quater, D.L. 52/2014). Scaduto il periodo minimo, il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità, e può farlo in ogni momento se vi è ragione di ritenerla cessata (art. 208 c.p.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Le carenze di posti hanno prodotto lunghe attese, criticate dalla Corte costituzionale (Corte cost. 22/2022) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Sy c. Italia, 2022).

  1. Chiedere una perizia psichiatrica completa e aggiornata.
  2. Proporre un progetto terapeutico con i servizi di salute mentale.
  3. Sostenere misure non detentive con prescrizioni di cura.
  4. Controllare la durata massima e le scadenze dei riesami.
  5. Chiedere il riesame anticipato quando la situazione migliora.

Domande frequenti

Chi viene prosciolto per vizio di mente va automaticamente in REMS?
No. Serve l'accertamento della pericolosità sociale attuale (Corte cost. 139/1982), e il giudice deve preferire misure diverse dal ricovero, come la libertà vigilata con prescrizioni di cura, salvo che risulti che ogni altra misura è inidonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità (Corte cost. 253/2003; art. 3-ter D.L. 211/2011 come modificato dal D.L. 52/2014).
Quanto può durare la misura di sicurezza?
Le misure detentive, compreso il ricovero in REMS, non possono durare oltre il massimo della pena prevista per il reato commesso, salvo i delitti puniti con l'ergastolo (art. 1, c. 1-quater, D.L. 52/2014). Alla scadenza del periodo minimo il giudice riesamina la pericolosità e, se è cessata, la misura viene revocata; il riesame può essere chiesto anche prima (art. 208 c.p.).
Come si valuta la pericolosità sociale?
È pericolosa la persona che, avendo commesso un reato, probabilmente ne commetterà altri, e il giudizio si basa sugli elementi dell'art. 133 c.p. (art. 203). Per gli infermi di mente la valutazione riguarda le qualità soggettive della persona, senza tenere conto delle sue condizioni di vita, e la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non basta a ritenerla pericolosa (D.L. 52/2014).
E se non c'è posto in REMS?
Le liste d'attesa sono un problema noto: la Corte costituzionale ha segnalato le carenze strutturali del sistema e sollecitato una riforma (Corte cost. 22/2022), e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver tenuto in carcere una persona in attesa di un posto in REMS (Sy c. Italia, 2022). Nel frattempo il difensore può chiedere misure alternative non detentive e il riesame della pericolosità.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleImputabilità, vizio di mente, ubriachezzaChi non è imputabile: vizio di mente totale o parziale, disturbi di personalità, alcol e droghe, stati emotivi, minori; perizia, misure di sicurezza e REMS.
  • Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
  • Persone fragili e tutelaIl trattamento sanitario obbligatorio (TSO)Artt. 33-35 L. 833/1978: presupposti, proposta medica, ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare, proroga dopo 7 giorni, ricorso, Corte cost. 76/2025.
  • Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
  • Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
  • Esecuzione della penaIndulto, amnistia e graziaL'amnistia estingue il reato, indulto e grazia condonano la pena: la legge con i due terzi delle Camere, l'indulto del 2006, la domanda di grazia al Presidente.
  • Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.