In breve
- Presupposti: un reato e la pericolosità sociale attuale.
- Tipi: detentive (REMS, casa di lavoro) e non detentive (libertà vigilata).
- REMS: solo se ogni altra misura è inidonea.
- Durata: non oltre il massimo della pena prevista, salvo l'ergastolo.
- Riesame: alla scadenza del minimo e in ogni momento se il pericolo è cessato.
Presupposti e tipi di misura
«Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.»
| Misura | Tipo | Per chi |
|---|---|---|
| Ricovero in REMS (ex OPG) | Detentiva | Prosciolti per vizio totale di mente, pericolosi, quando ogni altra misura è inidonea |
| Casa di cura e custodia | Detentiva | Condannati con vizio parziale di mente pericolosi |
| Colonia agricola o casa di lavoro | Detentiva | Delinquenti abituali, professionali o per tendenza e altri casi di legge |
| Libertà vigilata | Non detentiva | La misura generale, anche con prescrizioni terapeutiche |
| Divieti di soggiorno o di frequentare locali, espulsione dello straniero | Non detentive | Casi previsti dalla legge |
Le misure si applicano solo a chi ha commesso un reato ed è socialmente pericoloso (art. 202 c.p.), con un giudizio fondato sugli elementi dell'art. 133 (art. 203). Sul vizio di mente si veda la pagina su imputabilità e vizio di mente.
REMS, durata e riesame
Dal 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati sostituiti dalle REMS, strutture sanitarie regionali. Il ricovero è l'ultima scelta: il giudice deve disporre una misura diversa, come la libertà vigilata con obblighi di cura, salvo che ogni altra risulti inidonea (Corte cost. 253/2003; D.L. 52/2014). Le misure detentive non possono durare oltre il massimo della pena prevista per il reato, salvo i delitti puniti con l'ergastolo (art. 1, c. 1-quater, D.L. 52/2014). Scaduto il periodo minimo, il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità, e può farlo in ogni momento se vi è ragione di ritenerla cessata (art. 208 c.p.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Le carenze di posti hanno prodotto lunghe attese, criticate dalla Corte costituzionale (Corte cost. 22/2022) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Sy c. Italia, 2022).
- Chiedere una perizia psichiatrica completa e aggiornata.
- Proporre un progetto terapeutico con i servizi di salute mentale.
- Sostenere misure non detentive con prescrizioni di cura.
- Controllare la durata massima e le scadenze dei riesami.
- Chiedere il riesame anticipato quando la situazione migliora.
Domande frequenti
Chi viene prosciolto per vizio di mente va automaticamente in REMS?
Quanto può durare la misura di sicurezza?
Come si valuta la pericolosità sociale?
E se non c'è posto in REMS?
Fonti normative
- Art. 202 c.p. — Applicabilità delle misure di sicurezza
- Art. 203 c.p. — Pericolosità sociale
- Art. 215 c.p. — Specie
- Art. 222 c.p. — Ricovero in un manicomio giudiziario (oggi REMS)
- Art. 1 D.L. 52/2014 — Modifiche all'art. 3-ter D.L. 211/2011 (superamento degli OPG)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleImputabilità, vizio di mente, ubriachezzaChi non è imputabile: vizio di mente totale o parziale, disturbi di personalità, alcol e droghe, stati emotivi, minori; perizia, misure di sicurezza e REMS.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
- Persone fragili e tutelaIl trattamento sanitario obbligatorio (TSO)Artt. 33-35 L. 833/1978: presupposti, proposta medica, ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare, proroga dopo 7 giorni, ricorso, Corte cost. 76/2025.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaIndulto, amnistia e graziaL'amnistia estingue il reato, indulto e grazia condonano la pena: la legge con i due terzi delle Camere, l'indulto del 2006, la domanda di grazia al Presidente.
- Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.