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IstitutoDiritto penale · Il procedimento penale

Imputabilità, vizio di mente, ubriachezza

Per essere punito, chi commette un reato deve essere imputabile, cioè capace di intendere e di volere nel momento del fatto. La malattia mentale può escludere o ridurre la responsabilità, mentre l'alcol e le droghe assunti volontariamente, di regola, no; la rabbia e la gelosia non contano mai. Questa pagina spiega le regole del codice penale, il ruolo della perizia psichiatrica, i disturbi di personalità, i minorenni e le misure di sicurezza che sostituiscono la pena per chi è socialmente pericoloso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Imputabile: chi al momento del fatto era capace di intendere e di volere.
  • Vizio di mente: totale esclude la pena, parziale la riduce.
  • Alcol e droghe volontari: non riducono la responsabilità.
  • Emozioni: rabbia e gelosia non contano.
  • Misure di sicurezza: per chi è pericoloso, la REMS solo come ultima scelta.

Capacità di intendere e di volere

Artt. 88 e 89 c.p.

«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.» «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.»

L'infermità comprende non solo le malattie psichiatriche in senso stretto ma anche i disturbi della personalità, purché abbiano consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità, e il reato trovi la sua genesi nel disturbo (Cass. 48841/2013 e 35044/2021). La valutazione si fa con riferimento al momento del fatto, di solito con una perizia psichiatrica disposta dal giudice e con le consulenze delle parti. Gli stati emotivi o passionali, come la rabbia o la gelosia, non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90).

Alcol, droghe e minori

SituazioneEffettoNorma
Ubriachezza piena da caso fortuito o forza maggioreNon imputabile; se non piena, pena diminuitaArt. 91
Ubriachezza volontaria o colposaNessun effetto sull'imputabilitàArt. 92, c. 1
Ubriachezza preordinata al reatoPena aumentataArt. 92, c. 2
StupefacentiStesse regole dell'alcolArt. 93
Ubriachezza abituale, uso abituale di droghePena aumentataArt. 94
Cronica intossicazione da alcol o drogheCome il vizio di mente, totale o parzialeArt. 95
Minore di 14 anniNon imputabileArt. 97
Minore tra 14 e 18 anniImputabile se capace; pena diminuitaArt. 98

La Cassazione applica rigorosamente queste regole: l'assunzione volontaria di stupefacenti, anche più concentrati del solito, non esclude la responsabilità (Cass. 13865/2025), e l'alcol non impedisce di accertare il dolo, se la persona era in grado di agire in modo razionalmente concatenato (Cass. 5175/2012). Per i minorenni si veda la pagina sul processo penale minorile.

Le misure di sicurezza e le REMS

Chi è prosciolto per vizio totale di mente, o condannato con pena ridotta per vizio parziale, può essere sottoposto a una misura di sicurezza se è socialmente pericoloso. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, il giudice deve applicare una misura diversa dal ricovero, come la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche, salvo che ogni altra misura risulti inidonea a garantire cure adeguate e a fronteggiare la pericolosità; in quel caso il ricovero avviene in una REMS. La sola mancanza di un programma terapeutico individuale non basta a ritenere la persona pericolosa, e le misure detentive non possono durare oltre la pena massima prevista per il reato, salvo per quelli puniti con l'ergastolo (art. 1 D.L. 52/2014).

  1. Raccogliere la documentazione clinica precedente al fatto.
  2. Chiedere una perizia psichiatrica o nominare un consulente di parte.
  3. Valutare con il difensore le conseguenze di un proscioglimento per vizio di mente.
  4. Proporre un programma terapeutico sul territorio come alternativa alla REMS.
  5. Coinvolgere i servizi di salute mentale e, se utile, l'amministratore di sostegno.

Domande frequenti

Un disturbo di personalità può escludere la responsabilità?
Può farlo, se ha consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e se c'è un nesso tra il disturbo e il reato commesso (Cass. 48841/2013 e 35044/2021). Lo accerta il giudice, di regola con una perizia psichiatrica.
Ero ubriaco o drogato: questo mi salva?
No, se l'alcol o la droga sono stati assunti volontariamente o per colpa: l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità, e se era preordinata per commettere il reato la pena aumenta (artt. 92-93 c.p.). La Cassazione lo ha ribadito anche per chi ha assunto una sostanza più concentrata del solito (Cass. 13865/2025). Diverso è il caso della cronica intossicazione, trattata come vizio di mente (art. 95).
La gelosia o un raptus di rabbia riducono la pena?
No: gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90 c.p.). Possono contare solo se sono il sintomo di una vera infermità mentale accertata.
Chi è prosciolto per vizio di mente torna libero?
Non necessariamente: se è socialmente pericoloso, il giudice applica una misura di sicurezza. Oggi si privilegiano le misure non detentive, come la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche; il ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) è disposto solo se ogni altra misura è inidonea, e le misure detentive non possono durare più della pena massima prevista per il reato, salvo per i reati puniti con l'ergastolo (art. 1 D.L. 52/2014).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.
  • Reati contro la personaL'omicidio volontarioOmicidio volontario: almeno 21 anni, ergastolo con le aggravanti, femminicidio, dolo eventuale, tentato omicidio, corte d'assise, niente rito abbreviato.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Il procedimento penaleIl tentativo: quando il reato non è consumatoAtti idonei e diretti in modo non equivoco, pena ridotta da un terzo a due terzi, desistenza volontaria e recesso attivo, esempi di furto e omicidio tentati.
  • Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaIl giudizio abbreviato: decisione allo stato degli atti con pena ridotta di un terzo (metà per le contravvenzioni), più un sesto senza appello; richiesta, condizionato.
  • Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.