In breve
- Amnistia: estingue il reato, anche dopo la condanna.
- Indulto: condona la pena a tutti, per i reati fino a una certa data.
- Grazia: condona la pena a una singola persona, la concede il Presidente.
- Legge: amnistia e indulto richiedono i due terzi delle Camere.
- Ultimo indulto: L. 241/2006, fino a tre anni di pena.
Le differenze
| Atto | Chi lo concede | Effetto | Norma |
|---|---|---|---|
| Amnistia | Parlamento, legge a maggioranza di due terzi | Estingue il reato; dopo la condanna fa cessare esecuzione e pene accessorie | Art. 79 Cost.; art. 151 c.p. |
| Indulto | Parlamento, legge a maggioranza di due terzi | Condona o commuta la pena; restano pene accessorie ed effetti penali | Art. 79 Cost.; art. 174 c.p. |
| Grazia | Presidente della Repubblica | Condona o commuta la pena del singolo condannato | Art. 87 Cost.; art. 174 c.p. |
«L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.»
L'amnistia vale solo per i reati commessi fino al giorno precedente il decreto, salvo diversa data, può essere condizionata e di regola non si applica ai recidivi e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 151 c.p.). Nel concorso di reati l'indulto si applica una sola volta sulla pena cumulata (art. 174). Amnistia e indulto sono applicati dal giudice dell'esecuzione, anche a pena già scontata se il condannato lo chiede (art. 672 c.p.p.).
La grazia
La domanda di grazia è rivolta al Presidente della Repubblica e si presenta al Ministro della giustizia; per il detenuto può passare dal magistrato di sorveglianza, che raccoglie gli elementi e il parere del procuratore generale, per chi è libero dal procuratore generale presso la corte d'appello (art. 681 c.p.p.). La grazia può essere concessa anche senza domanda e può essere sottoposta a condizioni. Il potere di concederla appartiene al Presidente, e il Ministro non può impedirne la concessione rifiutando la controfirma (Corte cost. 200/2006). Per ridurre la durata della detenzione esistono però strumenti ordinari, come la liberazione anticipata e le misure alternative, come l'affidamento in prova.
- Verificare se esistono strumenti ordinari più rapidi, come le misure alternative.
- Raccogliere documenti su salute, famiglia, lavoro e percorso rieducativo.
- Redigere la domanda indicando le ragioni umanitarie o eccezionali.
- Presentarla tramite il magistrato di sorveglianza o il procuratore generale.
- Seguire l'istruttoria e aggiornare gli elementi se cambiano.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra amnistia e indulto?
C'è un indulto in arrivo?
Come si chiede la grazia?
Chi decide davvero sulla grazia?
Fonti normative
- Art. 151 c.p. — Amnistia
- Art. 174 c.p. — Indulto e grazia
- Art. 681 c.p.p. — Provvedimenti relativi alla grazia
- Art. 79 Costituzione — Amnistia e indulto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaLa riabilitazione estingue pene accessorie ed effetti penali: tribunale di sorveglianza dopo 3 anni (8 recidivi, 10 abituali), buona condotta, risarcimento; casellario.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Esecuzione della penaCumulo delle pene e continuazione in esecuzioneArtt. 663 e 671 c.p.p., 73, 78 e 81 c.p.: provvedimento di cumulo, limite di trent'anni, continuazione chiesta al giudice dell'esecuzione, presofferto.