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IstitutoDiritto penale · Esecuzione della pena

Indulto, amnistia e grazia

Amnistia, indulto e grazia sono gli atti di clemenza previsti dalla Costituzione, ma funzionano in modo molto diverso: l'amnistia cancella il reato, l'indulto riduce la pena a tutti coloro che hanno commesso certi reati entro una data, la grazia è concessa dal Presidente della Repubblica a una singola persona. Amnistia e indulto richiedono una legge approvata con una maggioranza molto ampia, e l'ultimo indulto risale al 2006. Questa pagina spiega le differenze, gli effetti, come si chiede la grazia e chi decide.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Amnistia: estingue il reato, anche dopo la condanna.
  • Indulto: condona la pena a tutti, per i reati fino a una certa data.
  • Grazia: condona la pena a una singola persona, la concede il Presidente.
  • Legge: amnistia e indulto richiedono i due terzi delle Camere.
  • Ultimo indulto: L. 241/2006, fino a tre anni di pena.

Le differenze

AttoChi lo concedeEffettoNorma
AmnistiaParlamento, legge a maggioranza di due terziEstingue il reato; dopo la condanna fa cessare esecuzione e pene accessorieArt. 79 Cost.; art. 151 c.p.
IndultoParlamento, legge a maggioranza di due terziCondona o commuta la pena; restano pene accessorie ed effetti penaliArt. 79 Cost.; art. 174 c.p.
GraziaPresidente della RepubblicaCondona o commuta la pena del singolo condannatoArt. 87 Cost.; art. 174 c.p.
Art. 174, c. 1, c.p.

«L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.»

L'amnistia vale solo per i reati commessi fino al giorno precedente il decreto, salvo diversa data, può essere condizionata e di regola non si applica ai recidivi e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 151 c.p.). Nel concorso di reati l'indulto si applica una sola volta sulla pena cumulata (art. 174). Amnistia e indulto sono applicati dal giudice dell'esecuzione, anche a pena già scontata se il condannato lo chiede (art. 672 c.p.p.).

La grazia

La domanda di grazia è rivolta al Presidente della Repubblica e si presenta al Ministro della giustizia; per il detenuto può passare dal magistrato di sorveglianza, che raccoglie gli elementi e il parere del procuratore generale, per chi è libero dal procuratore generale presso la corte d'appello (art. 681 c.p.p.). La grazia può essere concessa anche senza domanda e può essere sottoposta a condizioni. Il potere di concederla appartiene al Presidente, e il Ministro non può impedirne la concessione rifiutando la controfirma (Corte cost. 200/2006). Per ridurre la durata della detenzione esistono però strumenti ordinari, come la liberazione anticipata e le misure alternative, come l'affidamento in prova.

  1. Verificare se esistono strumenti ordinari più rapidi, come le misure alternative.
  2. Raccogliere documenti su salute, famiglia, lavoro e percorso rieducativo.
  3. Redigere la domanda indicando le ragioni umanitarie o eccezionali.
  4. Presentarla tramite il magistrato di sorveglianza o il procuratore generale.
  5. Seguire l'istruttoria e aggiornare gli elementi se cambiano.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra amnistia e indulto?
L'amnistia estingue il reato: se interviene prima della condanna il processo si chiude, se interviene dopo fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie (art. 151 c.p.). L'indulto invece non cancella il reato: condona in tutto o in parte la pena o la trasforma in un'altra, lasciando in piedi pene accessorie ed effetti penali della condanna, salvo diversa previsione (art. 174 c.p.).
C'è un indulto in arrivo?
Amnistia e indulto possono essere concessi solo con una legge approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge (art. 79 Cost.). L'ultimo indulto è quello della L. 241/2006, che ha condonato fino a tre anni di pena per i reati commessi fino al 2 maggio 2006; da allora nessun nuovo indulto è stato approvato.
Come si chiede la grazia?
La domanda, diretta al Presidente della Repubblica, è firmata dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore o da un avvocato, e si presenta al Ministro della giustizia; se il condannato è detenuto si può presentare al magistrato di sorveglianza, altrimenti al procuratore generale presso la corte d'appello, che la istruiscono e la trasmettono con il loro parere (art. 681 c.p.p.). La grazia può essere concessa anche senza domanda.
Chi decide davvero sulla grazia?
Il Presidente della Repubblica, che può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87 Cost.). La Corte costituzionale ha chiarito che il potere di grazia spetta al Presidente e che la controfirma del Ministro della giustizia non gli consente di impedirne la concessione (Corte cost. 200/2006). La grazia riguarda la pena, non il reato, e si fonda su ragioni umanitarie o eccezionali.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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