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IstitutoDiritto penale · Esecuzione della pena

L'ergastolo, l'ostatività e i reati dell'art. 4-bis

Per i reati di mafia, terrorismo, traffico di droga associativo e altri delitti gravissimi, l'accesso a permessi premio, lavoro esterno, misure alternative e liberazione condizionale era di regola precluso a chi non collaborava con la giustizia: era la cosiddetta ostatività, che per l'ergastolo poteva significare non uscire mai. Dopo la Corte europea e la Corte costituzionale, il D.L. 162/2022 ha aperto una strada anche senza collaborazione, ma con condizioni rigorose e soglie di pena più alte. Questa pagina spiega come funziona oggi il regime, i requisiti, i tempi e la procedura.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Reati ostativi: mafia, terrorismo, traffici associativi e altri gravi delitti.
  • Senza collaborazione: benefici possibili dal 2022 a condizioni rigorose.
  • Onere: risarcimento e prova dell'assenza di legami attuali.
  • Ergastolo: liberazione condizionale dopo 26 anni, 30 per gli ostativi non collaboranti.
  • Estinzione: 5 anni di liberazione condizionale, 10 per gli ostativi non collaboranti.

La riforma del 2022

Art. 4-bis, c. 1-bis, L. 354/1975 (estratto)

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, [...] purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti [...].»

La riforma è arrivata dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (Viola c. Italia n. 2, 13 giugno 2019), la sentenza che ha aperto i permessi premio ai non collaboranti quando sono esclusi sia i collegamenti attuali sia il pericolo di ripristinarli (Corte cost. 253/2019) e l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha rilevato che la presunzione assoluta di pericolosità contrasta con la funzione rieducativa della pena, rinviando la decisione per dare tempo al Parlamento (Corte cost. ord. 97/2021). Dopo il D.L. 162/2022 la Corte ha restituito gli atti alla Cassazione (ord. 227/2022). Per schiavitù, tratta, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo e sequestro a scopo di estorsione valgono condizioni analoghe (c. 1-bis.1), e con la concessione il giudice può imporre prescrizioni, come il divieto di soggiorno in alcuni comuni (c. 1-bis.1.1).

Le soglie di pena e la procedura

BeneficioReati dell'art. 4-bis (pena temporanea)ErgastoloNorma
Lavoro all'esternoDopo un terzo della pena, e comunque non oltre 5 anniDopo 10 anniArt. 21 O.P.
Permessi premioDopo metà della pena, e comunque non oltre 10 anniDopo 10 anniArt. 30-ter O.P.
SemilibertàDopo due terzi della penaDopo 20 anniArt. 50 O.P.
Liberazione condizionaleAlmeno due terzi della pena, per i non collaboranti26 anni; 30 per i non collaborantiArt. 176 c.p.; art. 2 D.L. 152/1991
Estinzione della penaAlla fine della pena5 anni di liberazione condizionale; 10 per i non collaborantiArt. 177 c.p.; art. 2 D.L. 152/1991

Per chi collabora secondo l'art. 58-ter O.P. i limiti più severi previsti per i reati dell'art. 4-bis non si applicano. Sull'istanza, il magistrato di sorveglianza (per i permessi premio) o il tribunale di sorveglianza (per misure alternative e liberazione condizionale) acquisisce informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e, per chi non collabora, notizie sull'operatività del gruppo criminale, il parere del pubblico ministero e, per i reati di mafia e terrorismo, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre ad accertamenti sui redditi e sul patrimonio del detenuto e dei familiari; se emergono indizi di collegamenti attuali, spetta al condannato fornire la prova contraria (art. 4-bis, c. 2, O.P.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Chi è sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis può ottenere i benefici solo dopo che il regime è stato revocato o non prorogato. Sui singoli benefici si vedano le pagine sui permessi premio e sulla semilibertà.

  1. Documentare risarcimenti pagati o l'assoluta impossibilità di pagarli.
  2. Raccogliere elementi concreti sulla rottura dei legami con il contesto criminale.
  3. Avviare iniziative verso le vittime, anche di giustizia riparativa.
  4. Calcolare con il difensore la pena espiata e le soglie applicabili.
  5. Presentare l'istanza al magistrato o al tribunale di sorveglianza competente.

Domande frequenti

L'ergastolo ostativo esiste ancora?
Non più come preclusione assoluta. Dopo la condanna della Corte europea (Viola c. Italia n. 2, 13 giugno 2019) e l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha rilevato il contrasto con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità, rinviando la decisione per dare tempo al Parlamento (Corte cost. ord. 97/2021), il D.L. 162/2022 consente l'accesso ai benefici anche senza collaborazione, ma solo alle condizioni dell'art. 4-bis, c. 1-bis, O.P. e con soglie di pena più alte.
Che cosa deve dimostrare chi non ha collaborato?
Di aver adempiuto le obbligazioni civili e riparatorie derivanti dalla condanna, o l'assoluta impossibilità di farlo, e deve allegare elementi specifici, diversi dalla buona condotta in carcere, dalla partecipazione al percorso rieducativo e dalla semplice dichiarazione di dissociazione, che permettano di escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e con il contesto del reato e il pericolo che si ristabiliscano. Il giudice verifica anche le iniziative a favore delle vittime, risarcitorie o di giustizia riparativa (art. 4-bis, c. 1-bis, O.P.).
Dopo quanti anni un ergastolano può chiedere la liberazione condizionale?
Di regola dopo ventisei anni di pena espiata (art. 176 c.p.). Per i condannati all'ergastolo per i reati dell'art. 4-bis, c. 1, che non hanno collaborato servono almeno trenta anni, oltre alle condizioni dell'art. 4-bis; la pena si estingue dopo dieci anni di liberazione condizionale senza revoca, invece dei cinque ordinari, e la libertà vigilata comporta il divieto di contatti con persone condannate per reati di criminalità organizzata (art. 2 D.L. 152/1991; art. 177 c.p.).
Chi collabora ha un trattamento diverso?
Sì. A chi collabora con la giustizia secondo l'art. 58-ter O.P. non si applicano le condizioni del c. 1-bis né i limiti di pena più severi per lavoro all'esterno, permessi premio e semilibertà, e per la liberazione condizionale non valgono le soglie dei due terzi e dei trenta anni (art. 2, c. 3, D.L. 152/1991). Per i reati commessi prima del D.L. 162/2022 resta applicabile anche la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante (art. 3, c. 2, D.L. 162/2022).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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