In breve
- Reati ostativi: mafia, terrorismo, traffici associativi e altri gravi delitti.
- Senza collaborazione: benefici possibili dal 2022 a condizioni rigorose.
- Onere: risarcimento e prova dell'assenza di legami attuali.
- Ergastolo: liberazione condizionale dopo 26 anni, 30 per gli ostativi non collaboranti.
- Estinzione: 5 anni di liberazione condizionale, 10 per gli ostativi non collaboranti.
La riforma del 2022
«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, [...] purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti [...].»
La riforma è arrivata dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (Viola c. Italia n. 2, 13 giugno 2019), la sentenza che ha aperto i permessi premio ai non collaboranti quando sono esclusi sia i collegamenti attuali sia il pericolo di ripristinarli (Corte cost. 253/2019) e l'ordinanza con cui la Corte costituzionale ha rilevato che la presunzione assoluta di pericolosità contrasta con la funzione rieducativa della pena, rinviando la decisione per dare tempo al Parlamento (Corte cost. ord. 97/2021). Dopo il D.L. 162/2022 la Corte ha restituito gli atti alla Cassazione (ord. 227/2022). Per schiavitù, tratta, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo e sequestro a scopo di estorsione valgono condizioni analoghe (c. 1-bis.1), e con la concessione il giudice può imporre prescrizioni, come il divieto di soggiorno in alcuni comuni (c. 1-bis.1.1).
Le soglie di pena e la procedura
| Beneficio | Reati dell'art. 4-bis (pena temporanea) | Ergastolo | Norma |
|---|---|---|---|
| Lavoro all'esterno | Dopo un terzo della pena, e comunque non oltre 5 anni | Dopo 10 anni | Art. 21 O.P. |
| Permessi premio | Dopo metà della pena, e comunque non oltre 10 anni | Dopo 10 anni | Art. 30-ter O.P. |
| Semilibertà | Dopo due terzi della pena | Dopo 20 anni | Art. 50 O.P. |
| Liberazione condizionale | Almeno due terzi della pena, per i non collaboranti | 26 anni; 30 per i non collaboranti | Art. 176 c.p.; art. 2 D.L. 152/1991 |
| Estinzione della pena | Alla fine della pena | 5 anni di liberazione condizionale; 10 per i non collaboranti | Art. 177 c.p.; art. 2 D.L. 152/1991 |
Per chi collabora secondo l'art. 58-ter O.P. i limiti più severi previsti per i reati dell'art. 4-bis non si applicano. Sull'istanza, il magistrato di sorveglianza (per i permessi premio) o il tribunale di sorveglianza (per misure alternative e liberazione condizionale) acquisisce informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e, per chi non collabora, notizie sull'operatività del gruppo criminale, il parere del pubblico ministero e, per i reati di mafia e terrorismo, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre ad accertamenti sui redditi e sul patrimonio del detenuto e dei familiari; se emergono indizi di collegamenti attuali, spetta al condannato fornire la prova contraria (art. 4-bis, c. 2, O.P.; si veda la pagina sul magistrato di sorveglianza). Chi è sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis può ottenere i benefici solo dopo che il regime è stato revocato o non prorogato. Sui singoli benefici si vedano le pagine sui permessi premio e sulla semilibertà.
- Documentare risarcimenti pagati o l'assoluta impossibilità di pagarli.
- Raccogliere elementi concreti sulla rottura dei legami con il contesto criminale.
- Avviare iniziative verso le vittime, anche di giustizia riparativa.
- Calcolare con il difensore la pena espiata e le soglie applicabili.
- Presentare l'istanza al magistrato o al tribunale di sorveglianza competente.
Domande frequenti
L'ergastolo ostativo esiste ancora?
Che cosa deve dimostrare chi non ha collaborato?
Dopo quanti anni un ergastolano può chiedere la liberazione condizionale?
Chi collabora ha un trattamento diverso?
Fonti normative
- Art. 4-bis L. 354/1975 (O.P.) — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale
- Art. 58-ter O.P. — Persone che collaborano con la giustizia
- Art. 176 c.p. — Liberazione condizionale
- Art. 177 c.p. — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
- Art. 2 D.L. 152/1991 — Liberazione condizionale per i reati dell'art. 4-bis
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneL'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e il concorso esternoMetodo mafioso, pene da 10 a 15 anni per i partecipi e da 12 a 18 per i capi, armata, concorso esterno, aggravante mafiosa, scambio elettorale.
- Esecuzione della penaI diritti del detenuto: colloqui, telefonate, reclamiSei colloqui e sei telefonate al mese, colloqui intimi (Corte cost. 10/2024), reclamo al magistrato di sorveglianza, sconto o 8 euro al giorno per detenzione inumana.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaIndulto, amnistia e graziaL'amnistia estingue il reato, indulto e grazia condonano la pena: la legge con i due terzi delle Camere, l'indulto del 2006, la domanda di grazia al Presidente.