In breve
- Reato: interrompere o turbare un ufficio o un servizio pubblico.
- Pena: fino a 1 anno; fino a 2 nelle manifestazioni in luogo pubblico.
- Capi e promotori: da 1 a 5 anni.
- Durata: basta un'interruzione breve, purché non irrilevante.
- Diritti: accesso agli atti e manifestazioni lecite non sono reato.
Il reato
«Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»
Non occorre un'interruzione definitiva: basta un'interruzione momentanea di durata non irrilevante o un turbamento non insignificante (Cass. 15388/2014), anche di un solo settore del servizio (Cass. 39219/2013). Il reato richiede però un'alterazione voluta del funzionamento: la semplice cattiva organizzazione del servizio non basta (Cass. 4908/2019). Il reato è procedibile d'ufficio.
Casi decisi
| Condotta | Esito | Decisione |
|---|---|---|
| Impedire all'autobus di linea di ripartire | Reato | Cass. 45289/2024 |
| Usare una strada pubblica come pista per corse di cavalli | Reato | Cass. 6252/2021 |
| Ricorsi seriali con false procure alle liti | Reato | Cass. 5242/2024 |
| Parcheggiare bloccando il passaggio di un'ambulanza | Tentativo | Cass. 34733/2011 |
| Occupare l'ufficio del sindaco | Reato | Cass. 6852/1999 |
| Richieste ripetute di accesso agli atti | Non reato senza nesso e dolo | Cass. 25296/2021 |
| Lavoratore che non esegue un ordine manifestamente illecito | Può essere scriminato | Cass. 7563/2022 |
Proteste e manifestazioni
I diritti di riunione e di manifestazione del pensiero sono garantiti dalla Costituzione, ma cessano di essere legittimi quando la condotta esorbita dal loro esercizio fisiologico e interrompe un servizio pubblico (Cass. 7822/1999). Per capi, promotori e organizzatori la pena è più alta, anche se gli altri partecipanti erano consenzienti (Cass. 9447/1993). Chi blocca una strada ordinaria o ferrata con il proprio corpo risponde invece della norma specifica dell'art. 1-bis D.Lgs. 66/1948: si veda la pagina su blocco stradale e manifestazioni.
- Chiedere copia della denuncia o del verbale che descrive il fatto.
- Ricostruire durata ed effetti concreti dell'interruzione.
- Raccogliere video, testimoni e comunicazioni sull'evento.
- Verificare se si esercitava un diritto, come l'accesso agli atti.
- Valutare con il difensore tenuità del fatto e riti alternativi.
Domande frequenti
Basta un'interruzione di pochi minuti?
Ho impedito all'autista di ripartire dopo una discussione: rischio il 340?
Partecipare a una manifestazione che blocca un servizio è reato?
Presentare molte richieste di accesso agli atti può essere reato?
Fonti normative
- Art. 340 c.p. — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico
- Art. 1-bis D.Lgs. 66/1948 — Blocco stradale e ferroviario
- Art. 51 c.p. — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 56 c.p. — Delitto tentato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneBlocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reatiBloccare strade o binari con il corpo è reato, con oggetti costa da uno a sei anni; danneggiamenti in piazza, resistenza, rivolte in carcere e nei CPR.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)La resistenza a pubblico ufficiale: violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio, 6 mesi-5 anni aumentati contro la polizia (2025).
- Reati contro la pubblica amministrazioneL'oltraggio a pubblico ufficialeOffesa a un pubblico ufficiale in luogo pubblico davanti a più persone: da 6 mesi a 3 anni, aggravante per la scuola, estinzione con il risarcimento.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa violenza o minaccia a un pubblico ufficialeCostringere un pubblico ufficiale a un atto contrario ai doveri o a ometterlo: da 6 mesi a 5 anni, differenza con la resistenza, aggravanti, atti arbitrari.
- Reati contro la pubblica amministrazioneUsurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.) e finti pubblici ufficialiArt. 347 c.p.: chi si spaccia per poliziotto o funzionario ed esercita funzioni che non ha, pena fino a 2 anni, il rapporto con 494, 498 e le truffe agli anziani.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Reati contro la personaLa violenza privata (art. 610 c.p.)Reclusione fino a 4 anni; violenza anche su cose e minaccia implicita; auto che blocca, chiavi sottratte, porte sbarrate; querela dal 2022; confini con 393, 612, 629.
- Il procedimento penaleIl tentativo: quando il reato non è consumatoAtti idonei e diretti in modo non equivoco, pena ridotta da un terzo a due terzi, desistenza volontaria e recesso attivo, esempi di furto e omicidio tentati.