Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.)

Il passeggero che impedisce all'autobus di ripartire, i manifestanti che occupano l'ufficio del sindaco, l'automobilista che parcheggia bloccando il passaggio dell'ambulanza: chi interrompe o turba il funzionamento di un ufficio o di un servizio pubblico commette un reato, anche se l'interruzione dura poco. Questa pagina spiega che cosa basta per il reato, quali pene si rischiano, come è punito chi organizza la protesta e dove passa il confine con il diritto di manifestare.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Reato: interrompere o turbare un ufficio o un servizio pubblico.
  • Pena: fino a 1 anno; fino a 2 nelle manifestazioni in luogo pubblico.
  • Capi e promotori: da 1 a 5 anni.
  • Durata: basta un'interruzione breve, purché non irrilevante.
  • Diritti: accesso agli atti e manifestazioni lecite non sono reato.

Il reato

Art. 340 c.p.

«Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»

Non occorre un'interruzione definitiva: basta un'interruzione momentanea di durata non irrilevante o un turbamento non insignificante (Cass. 15388/2014), anche di un solo settore del servizio (Cass. 39219/2013). Il reato richiede però un'alterazione voluta del funzionamento: la semplice cattiva organizzazione del servizio non basta (Cass. 4908/2019). Il reato è procedibile d'ufficio.

Casi decisi

CondottaEsitoDecisione
Impedire all'autobus di linea di ripartireReatoCass. 45289/2024
Usare una strada pubblica come pista per corse di cavalliReatoCass. 6252/2021
Ricorsi seriali con false procure alle litiReatoCass. 5242/2024
Parcheggiare bloccando il passaggio di un'ambulanzaTentativoCass. 34733/2011
Occupare l'ufficio del sindacoReatoCass. 6852/1999
Richieste ripetute di accesso agli attiNon reato senza nesso e doloCass. 25296/2021
Lavoratore che non esegue un ordine manifestamente illecitoPuò essere scriminatoCass. 7563/2022

Proteste e manifestazioni

I diritti di riunione e di manifestazione del pensiero sono garantiti dalla Costituzione, ma cessano di essere legittimi quando la condotta esorbita dal loro esercizio fisiologico e interrompe un servizio pubblico (Cass. 7822/1999). Per capi, promotori e organizzatori la pena è più alta, anche se gli altri partecipanti erano consenzienti (Cass. 9447/1993). Chi blocca una strada ordinaria o ferrata con il proprio corpo risponde invece della norma specifica dell'art. 1-bis D.Lgs. 66/1948: si veda la pagina su blocco stradale e manifestazioni.

  1. Chiedere copia della denuncia o del verbale che descrive il fatto.
  2. Ricostruire durata ed effetti concreti dell'interruzione.
  3. Raccogliere video, testimoni e comunicazioni sull'evento.
  4. Verificare se si esercitava un diritto, come l'accesso agli atti.
  5. Valutare con il difensore tenuità del fatto e riti alternativi.

Domande frequenti

Basta un'interruzione di pochi minuti?
Sì, se non è irrilevante: il reato non richiede un'interruzione definitiva o un turbamento totale, basta un'interruzione momentanea di durata apprezzabile o un turbamento relativo ma non insignificante (Cass. 15388/2014), anche di un solo settore dell'ufficio o del servizio (Cass. 39219/2013). Non serve un comportamento intimidatorio (Cass. 30558/2022).
Ho impedito all'autista di ripartire dopo una discussione: rischio il 340?
Sì: la Cassazione ha ritenuto integrato il reato nel caso di chi pretendeva di salire sull'autobus con un cane senza museruola, costringendo il mezzo a fermarsi (Cass. 45289/2024). La pena è la reclusione fino a un anno.
Partecipare a una manifestazione che blocca un servizio è reato?
Il diritto di riunione e di manifestazione è tutelato, ma smette di essere legittimo quando la condotta esorbita dal suo esercizio fisiologico e interrompe o turba un servizio pubblico (Cass. 7822/1999). Se il fatto avviene durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico la pena arriva a due anni, e capi, promotori e organizzatori rischiano da uno a cinque anni (art. 340 c.p.). Per chi blocca una strada con il proprio corpo c'è una norma specifica (art. 1-bis D.Lgs. 66/1948).
Presentare molte richieste di accesso agli atti può essere reato?
Di per sé no: l'esercizio del diritto di accesso, anche con richieste plurime, non integra il reato se non è provato che abbia causato il turbamento dell'ufficio e che il richiedente volesse turbarlo (Cass. 25296/2021). È invece reato inondare le cancellerie di ricorsi seriali fondati su false procure (Cass. 5242/2024).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme