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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

L'RC auto: classe di merito, scadenza e risarcimento

La polizza auto sembra un contratto semplice, ma genera molti dubbi: perché la classe di merito è peggiorata, se si può avere la stessa classe del familiare, che cosa succede alla scadenza, perché la compagnia non paga o offre poco. Il codice delle assicurazioni fissa regole precise su ciascuno di questi punti. Questa pagina spiega il bonus-malus e l'attestato di rischio, l'RC familiare, la durata del contratto, il risarcimento diretto e come si contesta un'offerta o un rifiuto.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Scadenza: niente rinnovo tacito né disdetta; copertura per 15 giorni dopo la scadenza.
  • Attestato di rischio: la compagnia deve consegnarlo entro 15 giorni dalla richiesta.
  • RC familiare: stessa classe per un altro veicolo del nucleo convivente, senza sinistri colposi in 5 anni.
  • Classe peggiorata: solo dopo l'accertamento della responsabilità principale.
  • Risarcimento: offerta entro 30, 60 o 90 giorni; poi si può agire in giudizio.

Premio, classe di merito e attestato di rischio

Per auto e moto il premio varia ogni anno in base ai sinistri (bonus-malus), oppure con franchigie o formule miste; la variazione, indicata nel preventivo in valore assoluto e in percentuale, si applica automaticamente in base alla classe di merito (art. 133 cod. ass.). Le compagnie non possono differenziare le classi in base alla durata del rapporto o ostacolare il passaggio ad altra impresa, e devono garantire a chi arriva le stesse condizioni degli assicurati con identiche caratteristiche di rischio (art. 133, c. 1-bis). L'attestato di rischio, con almeno gli ultimi cinque anni, si chiede in qualsiasi momento e va consegnato entro quindici giorni, per via telematica; la classe si riferisce al proprietario del veicolo (art. 134).

Art. 134, c. 4-ter, cod. ass. (estratto)

«Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.»

RC familiare e durata del contratto

TemaRegolaNorma
Veicolo in più del titolare o di un familiare conviventeClasse non peggiore di quella del veicolo già assicurato, anche se di tipo diversoArt. 134, c. 4-bis
CondizioneNessun sinistro con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anniArt. 134, c. 4-bis
DurataUn anno (o anno e frazione); si risolve alla scadenza, niente tacito rinnovoArt. 170-bis
Avviso e tolleranzaAvviso della scadenza 30 giorni prima; copertura fino al 15° giorno dopo la scadenzaArt. 170-bis
Garanzie accessorieSi risolvono insieme all'RC se stanno nello stesso contratto o in uno stipulato insiemeArt. 170-bis, c. 1-bis

Chi installa una scatola nera ha diritto a peggioramenti di classe e aumenti di premio inferiori a quelli altrimenti applicati (art. 134, c. 4-ter e 4-ter.1). Circolare senza copertura dopo i quindici giorni espone a pesanti sanzioni (si veda la pagina sulla guida senza assicurazione).

Il risarcimento: tempi e rifiuti

Nel sinistro tra due veicoli identificati e assicurati con danni ai veicoli o lesioni lievi del conducente non responsabile, si chiede il risarcimento alla propria compagnia, che paga per conto di quella del responsabile (art. 149). La compagnia deve fare un'offerta congrua e motivata, o spiegare perché non la fa, entro sessanta giorni dalla richiesta completa per i danni alle cose, trenta se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi, novanta per le lesioni (art. 148); il veicolo va messo a disposizione per la perizia per almeno cinque giorni non festivi. Se l'offerta non viene accettata, la somma va comunque pagata entro quindici giorni come acconto (art. 149, c. 5). Solo dopo sessanta o novanta giorni dalla richiesta si può fare causa (art. 145). Per il resto della procedura si veda la pagina sul risarcimento da incidente stradale; per i veicoli non assicurati o non identificati, il Fondo di garanzia.

  1. Chiedere l'attestato di rischio e controllare classe e sinistri indicati.
  2. Confrontare i preventivi alla scadenza, senza bisogno di disdetta.
  3. Chiedere l'applicazione dell'RC familiare se ci sono i requisiti.
  4. Inviare la richiesta di risarcimento completa con raccomandata con avviso di ricevimento.
  5. Fare reclamo alla compagnia e poi all'IVASS se la risposta non arriva o non convince.

Domande frequenti

Devo mandare la disdetta alla compagnia per cambiare assicurazione?
No: il contratto RC auto dura un anno, si risolve automaticamente alla scadenza e non può essere rinnovato tacitamente. La compagnia deve avvisare della scadenza con almeno trenta giorni di anticipo e mantenere la copertura fino a quindici giorni dopo la scadenza, finché non decorre la nuova polizza (art. 170-bis cod. ass.). Dopo il quindicesimo giorno, senza nuova polizza, il veicolo non è assicurato.
Posso avere la classe di merito di mio padre per la mia auto nuova?
Sì, se sei un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare: per un ulteriore veicolo, anche di tipo diverso, acquistato dal titolare di polizza o da un familiare convivente, e nei rinnovi, la compagnia non può assegnare una classe peggiore di quella dell'ultimo attestato del veicolo già assicurato, purché negli ultimi cinque anni non ci siano stati sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria (art. 134, c. 4-bis, cod. ass.).
Dopo un incidente la classe è peggiorata anche se non avevo torto: è corretto?
La compagnia non può peggiorare la classe prima di aver accertato la responsabilità principale del contraente, sulla base della liquidazione del danno e salvo diverso accertamento del giudice; se la responsabilità principale non si può accertare, si computa pro quota tra i conducenti coinvolti ai fini di eventuali peggioramenti dopo più sinistri (art. 134, c. 4-ter, cod. ass.). Si può chiedere l'attestato di rischio, che va consegnato entro quindici giorni, e fare reclamo.
La compagnia non risponde alla richiesta di risarcimento: che cosa faccio?
Per i danni alle cose l'impresa deve fare un'offerta motivata o spiegare perché non la fa entro sessanta giorni dalla richiesta completa, trenta se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti, novanta per le lesioni (art. 148 cod. ass.). Scaduti questi termini si può fare causa (art. 145); nel risarcimento diretto l'azione si propone contro la propria compagnia (art. 149).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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