In breve
- Multa: da 866 a 3.464 euro, raddoppiata se recidivi in due anni.
- Sequestro: il veicolo viene subito rimosso e depositato.
- Restituzione: pagando, assicurando per sei mesi e coprendo le spese.
- Sconto: sanzione dimezzata se la polizza è riattivata presto o il veicolo demolito.
- Auto in sosta: anche parcheggiata su strada pubblica deve essere assicurata.
Sanzioni e sanatoria
«Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.»
| Situazione | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Prima violazione | Da 866 a 3.464 euro e sequestro del veicolo | Art. 193, c. 2 e 4 |
| Polizza riattivata entro 15 giorni dalla fine della tolleranza | Sanzione dimezzata | Art. 193, c. 3; art. 1901 c.c. |
| Demolizione e radiazione entro 30 giorni | Sanzione dimezzata | Art. 193, c. 3 |
| Seconda violazione in due anni | Sanzione raddoppiata, sospensione della patente da 1 a 2 mesi, fermo di 45 giorni | Art. 193, c. 2-bis |
| Documenti assicurativi falsi | Confisca del veicolo e sospensione della patente per un anno a chi li ha falsificati | Art. 193, c. 4-bis |
| Nessun pagamento né ricorso | Confisca | Artt. 193, c. 4, e 213 |
La polizza non pagata resta attiva per quindici giorni dopo la scadenza, poi si sospende (art. 1901 c.c.): circolare con la copertura sospesa equivale a circolare senza assicurazione (Cass. 8764/2010). Per riavere il veicolo si paga la sanzione in misura ridotta, si assicura il mezzo per almeno sei mesi e si garantiscono le spese di custodia (art. 193, c. 4).
Sosta, controlli automatici e incidenti
Anche i veicoli fermi su strade di uso pubblico o su aree equiparate devono essere assicurati, anche se danneggiati, salvo che siano ormai rottami (Cass. 22478/2004). La mancanza di copertura può essere accertata incrociando la banca dati delle polizze con le targhe rilevate da dispositivi omologati, comprese le telecamere ai semafori (art. 193, c. 4-ter; si veda la pagina sul photored). Il proprietario deve controllare che il veicolo non circoli senza copertura anche quando lo usa un altro (c. 1). Chi viene danneggiato da un veicolo non assicurato è risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Per contestare il verbale si veda la pagina sul ricorso contro una multa.
- Verificare la scadenza della polizza e i 15 giorni di tolleranza.
- Riattivare subito la copertura per dimezzare la sanzione.
- Pagare e assicurare per sei mesi per riavere il veicolo.
- Valutare la demolizione se il mezzo non serve più.
- Tenere i veicoli non assicurati in aree private chiuse al pubblico.
Domande frequenti
Quanto si paga se si viene fermati senza assicurazione?
Come riavere il veicolo sequestrato?
Anche l'auto parcheggiata in strada deve essere assicurata?
E se l'auto la usava un'altra persona?
Fonti normative
- Art. 193 D.Lgs. 285/1992 — Obbligo di assicurazione
- Art. 213 D.Lgs. 285/1992 — Sequestro e confisca
- Art. 1901 c.c. — Mancato pagamento del premio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoIl Fondo di garanzia per le vittime della stradaArtt. 283-287 cod. ass.: pirata della strada, veicolo non assicurato, compagnia in liquidazione, veicolo rubato; danni coperti, impresa designata, 60 giorni.
- Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
- Multe e sanzioni amministrativePassare con il rosso: sanzioni, photored e ricorsoArt. 146 CdS: da 167 a 665 euro, più un terzo di notte, 6 punti, sospensione se recidivi; photored omologati, giallo di 3 secondi, notifica in 90 giorni, ricorsi.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
- Multe e sanzioni amministrativeLa sospensione della patente decisa dal prefettoArt. 218 CdS: ritiro, ordinanza del prefetto in 15 giorni, permesso di guida fino a 3 ore, sospensione breve per punti (art. 218-ter), opposizione in 30 giorni
- Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoCartella per multa non pagata: importo doppio (metà del massimo, +10% a semestre), prescrizione di 5 anni, verbale mai notificato, opposizione in 30 giorni, fermo.
- Reati stradaliGuida senza patente: sanzioni, recidiva e patente sospesaArt. 116 CdS: sanzione da 5.000 a 30.000 euro e reato solo se ripetuto nel biennio; patente sospesa, revocata, scaduta, di altra categoria o estera; fermo e confisca.
- Debiti, crediti e pignoramentiPignoramento dell'auto e fermo amministrativoArt. 521-bis c.p.c.: pignoramento con trascrizione al PRA, consegna all'IVG in 10 giorni, vendita; l'auto da lavoro; il fermo dell'Agenzia riscossione; come difendersi.