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GuidaDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

La circolazione senza assicurazione

Circolare con un veicolo non assicurato costa caro: una multa di centinaia o migliaia di euro, il sequestro immediato del mezzo e, se non si regolarizza, la confisca. Anche un'auto lasciata in sosta su strada pubblica deve essere assicurata, e oggi i controlli avvengono anche in automatico, incrociando le targhe rilevate dalle telecamere con la banca dati delle polizze. La legge prevede però vie per ridurre la sanzione e riavere il veicolo. Questa pagina spiega sanzioni, sequestro, sanatoria, recidiva e rischi per chi subisce un incidente.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Multa: da 866 a 3.464 euro, raddoppiata se recidivi in due anni.
  • Sequestro: il veicolo viene subito rimosso e depositato.
  • Restituzione: pagando, assicurando per sei mesi e coprendo le spese.
  • Sconto: sanzione dimezzata se la polizza è riattivata presto o il veicolo demolito.
  • Auto in sosta: anche parcheggiata su strada pubblica deve essere assicurata.

Sanzioni e sanatoria

Art. 193, c. 2, D.Lgs. 285/1992

«Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.»

SituazioneConseguenzaNorma
Prima violazioneDa 866 a 3.464 euro e sequestro del veicoloArt. 193, c. 2 e 4
Polizza riattivata entro 15 giorni dalla fine della tolleranzaSanzione dimezzataArt. 193, c. 3; art. 1901 c.c.
Demolizione e radiazione entro 30 giorniSanzione dimezzataArt. 193, c. 3
Seconda violazione in due anniSanzione raddoppiata, sospensione della patente da 1 a 2 mesi, fermo di 45 giorniArt. 193, c. 2-bis
Documenti assicurativi falsiConfisca del veicolo e sospensione della patente per un anno a chi li ha falsificatiArt. 193, c. 4-bis
Nessun pagamento né ricorsoConfiscaArtt. 193, c. 4, e 213

La polizza non pagata resta attiva per quindici giorni dopo la scadenza, poi si sospende (art. 1901 c.c.): circolare con la copertura sospesa equivale a circolare senza assicurazione (Cass. 8764/2010). Per riavere il veicolo si paga la sanzione in misura ridotta, si assicura il mezzo per almeno sei mesi e si garantiscono le spese di custodia (art. 193, c. 4).

Sosta, controlli automatici e incidenti

Anche i veicoli fermi su strade di uso pubblico o su aree equiparate devono essere assicurati, anche se danneggiati, salvo che siano ormai rottami (Cass. 22478/2004). La mancanza di copertura può essere accertata incrociando la banca dati delle polizze con le targhe rilevate da dispositivi omologati, comprese le telecamere ai semafori (art. 193, c. 4-ter; si veda la pagina sul photored). Il proprietario deve controllare che il veicolo non circoli senza copertura anche quando lo usa un altro (c. 1). Chi viene danneggiato da un veicolo non assicurato è risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Per contestare il verbale si veda la pagina sul ricorso contro una multa.

  1. Verificare la scadenza della polizza e i 15 giorni di tolleranza.
  2. Riattivare subito la copertura per dimezzare la sanzione.
  3. Pagare e assicurare per sei mesi per riavere il veicolo.
  4. Valutare la demolizione se il mezzo non serve più.
  5. Tenere i veicoli non assicurati in aree private chiuse al pubblico.

Domande frequenti

Quanto si paga se si viene fermati senza assicurazione?
La sanzione va da 866 a 3.464 euro, ed è raddoppiata per chi commette la violazione per la seconda volta in due anni (art. 193, c. 2, CdS). Si riduce alla metà se la polizza scaduta viene riattivata entro quindici giorni dalla fine del periodo di tolleranza, o se entro trenta giorni si demolisce e radia il veicolo, previa autorizzazione dell'organo accertatore (c. 3).
Come riavere il veicolo sequestrato?
La polizia ferma la circolazione e fa prelevare e depositare il veicolo. Viene restituito se si paga la sanzione in misura ridotta, si stipula un'assicurazione per almeno sei mesi e si garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia (art. 193, c. 4, CdS). Se non si paga e non si fa ricorso nei termini, il verbale diventa titolo esecutivo e il veicolo è confiscato (art. 213).
Anche l'auto parcheggiata in strada deve essere assicurata?
Sì: per la Cassazione i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree equiparate sono soggetti all'obbligo assicurativo, anche se danneggiati o privi di parti, salvo che siano ormai ridotti a rottami (Cass. 22478/2004). Un veicolo non assicurato va tenuto in un'area privata non aperta al pubblico. Anche la copertura sospesa per mancato pagamento del premio equivale a mancanza di assicurazione (Cass. 8764/2010).
E se l'auto la usava un'altra persona?
Il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo non circoli senza copertura anche quando è nella legittima disponibilità di un'altra persona (art. 193, c. 1, CdS). In caso di incidente causato da un veicolo non assicurato, le vittime sono risarcite dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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