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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Polizze vita e unit linked: quando si possono contestare

Molte persone hanno sottoscritto in banca o alle poste una polizza vita convinte di mettere al sicuro i risparmi, e scoprono al riscatto di aver perso parte del capitale: spesso non era una polizza tradizionale ma una unit linked, un prodotto il cui valore dipende da fondi di investimento. La differenza conta per le regole di vendita, per la tutela dai creditori e per le contestazioni possibili. Questa pagina spiega come distinguere i tipi di polizza, gli obblighi di informazione e di adeguatezza, il recesso, il riscatto, i beneficiari e a chi rivolgersi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Tradizionale: capitale garantito, rischio legato alla vita.
  • Unit e index linked: il rischio finanziario è dell'assicurato.
  • Recesso: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
  • Creditori: somme impignorabili, ma non le unit linked pure.
  • Tutela: reclamo, ACF, Arbitro Assicurativo, giudice.

Polizza vita o investimento

La polizza vita tradizionale serve a garantire una somma al verificarsi di un evento della vita umana, come la morte o la sopravvivenza a una certa data (art. 1882 c.c.): il capitale è predeterminato. Nelle polizze unit linked e index linked pure, invece, il rendimento dipende dall'andamento di fondi o indici, la compagnia non garantisce né il capitale né un rendimento minimo e la componente di investimento prevale su quella previdenziale (Cass. 29583/2021). Sono prodotti di investimento assicurativi, venduti con regole più severe.

AspettoPolizza tradizionaleUnit o index linked pura
Rischio di perdita del capitaleNullo, somma predeterminataA carico dell'assicurato
Regole di venditaInformativa assicurativaInformativa su costi e oneri, adeguatezza o appropriatezza
Protezione dai creditoriSomme dovute impignorabiliEsclusa: il curatore può acquisire il riscatto
RecessoEntro 30 giorniEntro 30 giorni
Art. 177, c. 1, D.Lgs. 209/2005

«Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.»

Riscatto, beneficiari e contestazioni

La polizza deve regolare il riscatto in modo che il contraente possa conoscere in ogni momento il valore che otterrebbe (art. 1925 c.c.). Il beneficiario designato acquista un diritto proprio, non ereditario (art. 1920); se sono designati genericamente gli eredi, la somma non si divide secondo le quote di successione salvo diversa volontà, e se un beneficiario muore prima del contraente la sua quota va ai suoi eredi, salvo revoca o diversa disposizione del contraente (Cass. 11421/2021; si veda la pagina su polizza vita e successione). I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in dieci anni (art. 2952 c.c.). Le somme dovute sono impignorabili (art. 1923 c.c.), ma non il valore delle unit linked pure (Cass. 3785/2024).

Chi ha acquistato un prodotto di investimento assicurativo senza un'informativa corretta o senza una valutazione di adeguatezza può contestare la vendita: si presenta reclamo all'impresa o all'intermediario, poi si può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob, competente per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella distribuzione, o all'Arbitro Assicurativo operativo dal 2026 (si veda la pagina sul sinistro non pagato). In giudizio serve prima la mediazione. Sugli investimenti bancari in generale si veda la pagina sul risparmio tradito.

  1. Recuperare proposta, contratto, documento informativo e questionario di adeguatezza.
  2. Verificare ramo, garanzie di capitale, costi e valore di riscatto.
  3. Recedere entro 30 giorni se il prodotto non corrisponde a quanto promesso.
  4. Presentare reclamo scritto indicando le informazioni mancate.
  5. Ricorrere all'arbitro competente o al giudice entro dieci anni.

Domande frequenti

Come capisco se la mia è una vera polizza vita o un investimento?
Nelle polizze tradizionali la compagnia garantisce una somma predeterminata al verificarsi di un evento legato alla vita, e il rischio di perdere il capitale è nullo. Nelle unit linked e index linked pure il rendimento dipende da fondi o indici, la compagnia non garantisce né il capitale né un rendimento minimo e il rischio finanziario grava sull'assicurato (Cass. 29583/2021). Lo si capisce dal documento contenente le informazioni chiave e dalle condizioni: il ramo assicurativo e la presenza di garanzie di capitale.
Ho firmato da poco: posso tirarmi indietro?
Sì. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni da quando ha ricevuto la comunicazione della conclusione, e la compagnia deve rimborsare entro trenta giorni il premio, al netto della parte relativa al periodo di copertura e delle spese di emissione indicate nel contratto (art. 177 CAP). Prima della conclusione la proposta è revocabile (art. 176).
I creditori possono prendere la mia polizza?
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (art. 1923 c.c.). La Cassazione ha però escluso questa protezione per le unit linked pure, che hanno funzione esclusivamente finanziaria: in caso di fallimento il curatore può acquisirne il valore di riscatto (Cass. 3785/2024).
Mi hanno venduto una unit linked senza spiegarmi i rischi: che cosa posso fare?
Chi distribuisce prodotti di investimento assicurativi deve fornire informazioni appropriate su costi e oneri e, quando presta consulenza, valutare se il prodotto è adeguato a conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e tolleranza al rischio del cliente (artt. 121-sexies e 121-septies CAP). Se queste regole sono state violate si può presentare reclamo e poi ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob, all'Arbitro Assicurativo o al giudice, previa mediazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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