In breve
- Tradizionale: capitale garantito, rischio legato alla vita.
- Unit e index linked: il rischio finanziario è dell'assicurato.
- Recesso: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
- Creditori: somme impignorabili, ma non le unit linked pure.
- Tutela: reclamo, ACF, Arbitro Assicurativo, giudice.
Polizza vita o investimento
La polizza vita tradizionale serve a garantire una somma al verificarsi di un evento della vita umana, come la morte o la sopravvivenza a una certa data (art. 1882 c.c.): il capitale è predeterminato. Nelle polizze unit linked e index linked pure, invece, il rendimento dipende dall'andamento di fondi o indici, la compagnia non garantisce né il capitale né un rendimento minimo e la componente di investimento prevale su quella previdenziale (Cass. 29583/2021). Sono prodotti di investimento assicurativi, venduti con regole più severe.
| Aspetto | Polizza tradizionale | Unit o index linked pura |
|---|---|---|
| Rischio di perdita del capitale | Nullo, somma predeterminata | A carico dell'assicurato |
| Regole di vendita | Informativa assicurativa | Informativa su costi e oneri, adeguatezza o appropriatezza |
| Protezione dai creditori | Somme dovute impignorabili | Esclusa: il curatore può acquisire il riscatto |
| Recesso | Entro 30 giorni | Entro 30 giorni |
«Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.»
Riscatto, beneficiari e contestazioni
La polizza deve regolare il riscatto in modo che il contraente possa conoscere in ogni momento il valore che otterrebbe (art. 1925 c.c.). Il beneficiario designato acquista un diritto proprio, non ereditario (art. 1920); se sono designati genericamente gli eredi, la somma non si divide secondo le quote di successione salvo diversa volontà, e se un beneficiario muore prima del contraente la sua quota va ai suoi eredi, salvo revoca o diversa disposizione del contraente (Cass. 11421/2021; si veda la pagina su polizza vita e successione). I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in dieci anni (art. 2952 c.c.). Le somme dovute sono impignorabili (art. 1923 c.c.), ma non il valore delle unit linked pure (Cass. 3785/2024).
Chi ha acquistato un prodotto di investimento assicurativo senza un'informativa corretta o senza una valutazione di adeguatezza può contestare la vendita: si presenta reclamo all'impresa o all'intermediario, poi si può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob, competente per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella distribuzione, o all'Arbitro Assicurativo operativo dal 2026 (si veda la pagina sul sinistro non pagato). In giudizio serve prima la mediazione. Sugli investimenti bancari in generale si veda la pagina sul risparmio tradito.
- Recuperare proposta, contratto, documento informativo e questionario di adeguatezza.
- Verificare ramo, garanzie di capitale, costi e valore di riscatto.
- Recedere entro 30 giorni se il prodotto non corrisponde a quanto promesso.
- Presentare reclamo scritto indicando le informazioni mancate.
- Ricorrere all'arbitro competente o al giudice entro dieci anni.
Domande frequenti
Come capisco se la mia è una vera polizza vita o un investimento?
Ho firmato da poco: posso tirarmi indietro?
I creditori possono prendere la mia polizza?
Mi hanno venduto una unit linked senza spiegarmi i rischi: che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 1923 c.c. — Diritti dei creditori e degli eredi
- Art. 1925 c.c. — Riscatto e riduzione della polizza
- Art. 177 D.Lgs. 209/2005 (CAP) — Diritto di recesso
- Art. 121-sexies CAP — Informativa al contraente e incentivi
- Art. 121-septies CAP — Adeguatezza e appropriatezza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàLa polizza vita non è ereditàArtt. 1920-1923 c.c.: diritto proprio del beneficiario, eredi come beneficiari (SU 11421/2021), revoca, impignorabilità, premi e legittima, imposte.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa compagnia di assicurazione non paga il sinistro: che cosa farePolizze casa, infortuni e danni: avviso entro 3 giorni, reticenze, clausole vessatorie, reclamo e Arbitro Assicurativo dal 2026, mediazione, prescrizione di due anni.
- Banche, consumatori e assicurazioniInvestimenti sbagliati: quando la banca rispondeTitoli e fondi che hanno perso valore: obblighi di informazione e adeguatezza, onere della prova sulla banca, contratto scritto, ACF fino a 500.000 euro.
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- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Banche, consumatori e assicurazioniEstinzione anticipata del prestito e rimborso dei costi (Lexitor)Chi estingue prima un prestito o una cessione del quinto ha diritto al rimborso pro quota di interessi e costi, anche iniziali: le regole secondo la data del contratto.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.