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GuidaDiritto tributario · Il processo tributario

La prova nel processo tributario: onere, testimonianza scritta, presunzioni

Nel processo tributario si vince o si perde quasi sempre sulla prova. La riforma del 2022 ha scritto nella legge che è l'amministrazione a dover provare le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente; la Cassazione ha però chiarito che le presunzioni previste dalle leggi d'imposta restano in piedi, e con esse l'onere del contribuente di smentirle. La stessa riforma ha aperto, per la prima volta, alla testimonianza, ma solo scritta e solo se il giudice la ritiene necessaria. Questa pagina spiega come si distribuisce l'onere della prova, quali strumenti può usare il contribuente, quando vanno depositati i documenti e che cosa cambia dal 2027 con il testo unico della giustizia tributaria.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Onere: l'amministrazione prova le violazioni; atto annullato se la prova manca o è insufficiente (art. 7 c. 5-bis).
  • Presunzioni: restano quelle legali, con prova contraria a carico del contribuente, e quelle semplici gravi, precise e concordanti (Cass. 2746/2024, 16493/2024).
  • Testimoni: solo per iscritto, se il giudice lo ritiene necessario, per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022.
  • Documenti: fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza; quelli negati all'ufficio sono di regola inutilizzabili.
  • Dal 2027: stesse regole negli artt. 52 e 112 del testo unico della giustizia tributaria.

Chi deve provare che cosa

Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

«L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.»

La regola scritta nel 2022 sembrava una rivoluzione, ma la Cassazione l'ha letta in continuità con il passato. Già la prima pronuncia ha affermato che il comma 5-bis non stabilisce un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi vigenti, ma lo ribadisce in modo circostanziato per le violazioni non coperte da presunzioni legali (Cass. 31878/2022). Poi la Corte ha precisato che il richiamo alla «coerenza con la normativa tributaria sostanziale» mantiene in vita le presunzioni legali che impongono al contribuente la prova contraria (Cass. 2746/2024), e che la norma non abolisce neppure le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), ma detta al giudice le regole di valutazione della prova: se quella fornita dall'ufficio, anche presuntiva, è contraddittoria o insufficiente, l'atto va annullato; e poiché ha natura sostanziale, non si applica retroattivamente (Cass. 16493/2024).

SituazioneChi provaRiferimento
Violazioni contestate senza presunzione legaleL'amministrazione, in modo circostanziato e puntualeArt. 7 c. 5-bis; Cass. 31878/2022
Presunzione legale, per esempio versamenti e prelevamenti bancari non giustificatiL'ufficio prova il fatto base (i movimenti); il contribuente deve dimostrarne l'irrilevanza, operazione per operazioneArt. 32 DPR 600/1973; Cass. 2746/2024
Presunzioni sempliciL'ufficio, con indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente può smontarliArt. 2729 c.c.; Cass. 16493/2024
Richiesta di rimborsoIl contribuenteArt. 7 c. 5-bis, ultimo periodo
Documenti negati durante i controlliInutilizzabili a favore del contribuente, salvo deposito con il ricorso e dichiarazione di causa non imputabileArt. 32 c. 4-5 DPR 600/1973

La testimonianza scritta e le dichiarazioni di terzi

Art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992

«Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.»

Fino al 2022 il processo tributario non ammetteva testimoni. La legge 130 del 2022 ha introdotto la testimonianza, ma nella forma scritta del codice di procedura civile: la parte formula i capitoli, il giudice li ammette se li ritiene necessari per decidere, anche contro il parere dell'altra parte, e il testimone risponde per iscritto su un modulo, sottoscritto con firma autenticata o digitale, che il difensore deposita; il modello è pubblicato dal Dipartimento della giustizia tributaria e la notifica al testimone può avvenire anche in via telematica. La regola vale per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 (art. 8 c. 3 L. 130/2022). Il limite più importante riguarda i verbali della Guardia di finanza e degli altri pubblici ufficiali: su ciò che il verbalizzante attesta di aver fatto o constatato di persona, che fa fede fino a querela di falso, i testimoni non sono ammessi. Restano utilizzabili, con valore di indizio da valutare insieme agli altri elementi, le dichiarazioni scritte di terzi, sia quelle raccolte dagli uffici durante le verifiche sia quelle prodotte dal contribuente; quando una dichiarazione è decisiva, conviene trasformarla in testimonianza scritta chiedendone l'ammissione.

Documenti: quando e come

I documenti si depositano con il ricorso o fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza, le memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima e, se la causa è trattata in camera di consiglio, brevi repliche fino a cinque giorni liberi prima (art. 32 D.Lgs. 546/1992). Prima ancora, conta ciò che è accaduto durante i controlli: dati, documenti e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, se il contribuente era stato avvertito delle conseguenze, non possono essere considerati a suo favore né in sede amministrativa né in giudizio, a meno che li depositi con il ricorso di primo grado dichiarando di non aver potuto rispondere per causa a lui non imputabile (art. 32 c. 4-5 DPR 600/1973). In appello le regole si stringono: dal 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile (art. 58), e il deposito delle notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti è vietato in ogni caso, mentre per deleghe e procure la Corte costituzionale ha ripristinato la regola generale (sent. 36/2025), come spiegato nella pagina sull'appello tributario. Il giudice ha anche poteri istruttori propri: può chiedere dati e chiarimenti, relazioni a organi tecnici e disporre una consulenza tecnica (art. 7 c. 1-2).

Dal 1° gennaio 2027 il processo tributario è regolato dal testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024, art. 131): le regole sulla prova dell'art. 7 si trovano nell'art. 52 e quelle sulle nuove prove in appello nell'art. 112; i poteri istruttori degli uffici dell'art. 32 DPR 600/1973 confluiscono nel testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).

  1. Leggere l'atto e distinguere ciò che l'ufficio deve provare da ciò che la legge presume.
  2. Raccogliere prima la documentazione, operazione per operazione, e verificare che cosa era stato chiesto e non consegnato durante la verifica.
  3. Depositare con il ricorso i documenti decisivi, con la dichiarazione di causa non imputabile se servono documenti non esibiti.
  4. Chiedere la testimonianza scritta con capitoli precisi, se ci sono fatti che solo un terzo può riferire.
  5. Rispettare i termini di 20, 10 e 5 giorni liberi e, in appello, motivare l'indispensabilità di ogni documento nuovo.

Il ricorso e i suoi termini sono spiegati nella pagina sul ricorso tributario; il caso più frequente di presunzione legale nella pagina sull'accertamento bancario; la riforma del 2022 nel suo insieme nella pagina sulla riforma della giustizia tributaria.

Domande frequenti

Dopo la riforma è sempre il Fisco a dover provare tutto?
No. L'art. 7 c. 5-bis impone all'amministrazione di provare le violazioni contestate e al giudice di annullare l'atto se la prova manca o è insufficiente, ma la Cassazione ha chiarito che la norma non cambia la distribuzione dell'onere: dove la legge d'imposta prevede una presunzione legale, come per i movimenti bancari non giustificati, resta al contribuente la prova contraria (Cass. 2746/2024), e il Fisco può continuare a usare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (Cass. 16493/2024). Spetta sempre al contribuente provare le ragioni di un rimborso.
Posso portare testimoni davanti alla Corte di giustizia tributaria?
Sì, ma solo con la testimonianza scritta: il testimone risponde per iscritto ai quesiti su un modulo, che poi viene depositato (art. 257-bis c.p.c.). La ammette il giudice se la ritiene necessaria per decidere, anche senza l'accordo dell'altra parte, per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022. Se l'accertamento si basa su verbali che fanno fede fino a querela di falso, i testimoni possono riferire solo su fatti diversi da quelli attestati dal pubblico ufficiale. Il giuramento resta escluso.
Ho documenti che non ho consegnato durante la verifica: posso usarli nel ricorso?
Dipende. I documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, se l'ufficio l'aveva avvertita delle conseguenze, non possono essere considerati a suo favore; la preclusione non opera se li deposita insieme al ricorso di primo grado dichiarando che non ha potuto consegnarli prima per causa a lei non imputabile (art. 32 DPR 600/1973). I documenti che non erano stati richiesti si possono depositare fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (art. 32 D.Lgs. 546/1992).
Le dichiarazioni dei miei clienti o fornitori contano come prova?
Le dichiarazioni scritte di terzi, raccolte dalla Guardia di finanza o prodotte dal contribuente, sono ammesse come elementi indiziari, da valutare insieme agli altri, e valgono per entrambe le parti. Se servono come prova piena, oggi conviene chiedere al giudice di ammettere la testimonianza scritta di quelle persone, che ha il valore di una vera prova testimoniale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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