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GuidaDiritto tributario · Il processo tributario

Le spese nel processo tributario

Nel processo tributario chi perde paga le spese dell'altra parte: il contribuente che vince ha diritto al rimborso dell'avvocato o del commercialista, e quello che perde deve rimborsare l'ente impositore, anche se difeso da propri funzionari. Dal 2024 la compensazione è più difficile e chi rifiuta senza motivo una proposta conciliativa rischia di pagare il 50% in più. Questa pagina spiega le regole, i casi di annullamento in autotutela durante la causa, il contributo unificato e il patrocinio a spese dello Stato.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Chi perde paga: anche l'ente impositore, e anche il contribuente se perde.
  • Compensazione solo per soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni motivate o documenti decisivi prodotti tardi.
  • Proposta conciliativa rifiutata senza motivo: spese maggiorate del 50% se l'esito è peggiore.
  • Autotutela in corso di causa: le spese si decidono secondo chi avrebbe vinto.
  • Contributo unificato da 30 a 1.500 euro; patrocinio gratuito per chi ha redditi bassi.

La regola: chi perde paga

Art. 15, c. 1 e 2, D.Lgs. 546/1992

«La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. [...] Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»

Le spese comprendono il contributo unificato, il compenso del difensore, le spese generali, gli esborsi, il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuti (c. 2-ter). Il compenso si calcola con i parametri della professione del difensore, avvocato, commercialista o altro professionista abilitato; agli iscritti negli elenchi speciali dei difensori tributari si applicano i parametri dei commercialisti (c. 2-quinquies). Se l'Agenzia delle entrate, l'agente della riscossione o un ente locale vincono difesi da propri funzionari, le spese sono liquidate con i parametri degli avvocati ridotti del 20% e riscosse a ruolo dopo il passaggio in giudicato (c. 2-sexies). Anche l'ordinanza sulla sospensione dell'atto decide sulle spese della fase cautelare (c. 2-quater). Nel liquidare, il giudice tiene conto anche della sinteticità e chiarezza degli atti di parte (c. 2-nonies).

La compensazione era in passato frequente. La riforma del D.Lgs. 220/2023, per i giudizi iniziati dal 5 gennaio 2024, l'ha limitata a tre ipotesi: soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, vittoria ottenuta grazie a documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. È un motivo in più per allegare fin dall'inizio, o già nel contraddittorio con l'ufficio, tutti i documenti utili.

Conciliazione, lite temeraria, rinuncia e autotutela

SituazioneChi paga le speseNorma
Proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, esito finale inferiore alla propostaChi l'ha rifiutata, con maggiorazione del 50%Art. 15, c. 2-octies
Conciliazione raggiuntaSpese compensate, salvo diverso accordo nel verbaleArt. 15, c. 2-octies
Lite temeraria o azione senza la normale prudenzaAnche un risarcimento dei danni o una somma equitativa in aggiunta alle speseArt. 15, c. 2-bis; art. 96, c. 1 e 3, c.p.c.
Rinuncia al ricorsoChi rinuncia, salvo diverso accordoArt. 44
Definizione agevolata della lite prevista dalla leggeCiascuno le proprieArt. 46, c. 3
Annullamento in autotutela o altra cessazione della materia del contendereSecondo la soccombenza virtualeArt. 46; Corte cost. 274/2005

Quando l'ufficio annulla l'atto in autotutela dopo il ricorso, la causa si chiude per cessazione della materia del contendere. La regola secondo cui ciascuno paga le proprie spese vale solo per le definizioni agevolate: la Corte costituzionale l'ha dichiarata illegittima per gli altri casi (sent. 274/2005), nei quali il giudice decide in base a chi avrebbe avuto ragione. Il contribuente che ha dovuto fare ricorso contro un atto poi ritirato può quindi ottenere il rimborso delle spese.

Contributo unificato e patrocinio a spese dello Stato

Il ricorso sconta il contributo unificato, calcolato sul valore della lite: 30 euro fino a 2.582,28 euro, 60 fino a 5.000, 120 fino a 25.000 e per le liti di valore indeterminabile, 250 fino a 75.000, 500 fino a 200.000, 1.500 oltre (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002). Chi ha redditi entro i limiti del patrocinio a spese dello Stato può chiederlo alla commissione istituita presso ogni corte di giustizia tributaria, che decide al posto del consiglio dell'ordine; la parte ammessa può scegliere come difensore un avvocato o un altro professionista abilitato alla difesa tributaria (artt. 138-141). Dal 1° gennaio 2027 le regole sulle spese passano nell'art. 59 del testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).

  1. Chiedere sempre la condanna alle spese nel ricorso e allegare la nota spese.
  2. Depositare subito i documenti decisivi, per non rischiare la compensazione.
  3. Valutare con attenzione ogni proposta conciliativa: il rifiuto può costare il 50% in più.
  4. Se l'ufficio annulla l'atto dopo il ricorso, chiedere le spese secondo la soccombenza virtuale.
  5. Verificare i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato prima di iniziare.

Come si imposta il giudizio è spiegato nelle pagine sul ricorso tributario, sull'appello e sul ricorso per cassazione; le regole sulle spese nel processo civile nella pagina su chi paga le spese della causa.

Domande frequenti

Se vinco il ricorso, l'Agenzia mi rimborsa le spese?
Sì, di regola: la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese liquidate nella sentenza (art. 15, c. 1, D.Lgs. 546/1992), comprese quelle per il contributo unificato, il compenso del difensore, le spese generali, il contributo previdenziale e l'IVA se dovuti. Il giudice può compensarle solo in caso di soccombenza reciproca, per gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente o se si è vinto grazie a documenti decisivi prodotti solo durante il giudizio (c. 2).
L'Agenzia ha annullato l'atto in autotutela dopo il ricorso: chi paga le spese?
Il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, ma le spese non restano automaticamente a carico di chi le ha anticipate: questa regola vale solo per le definizioni agevolate previste dalla legge (art. 46, c. 3, D.Lgs. 546/1992, come ridotto dalla Corte cost. 274/2005). Negli altri casi il giudice decide secondo la soccombenza virtuale, valutando chi avrebbe avuto ragione: se l'atto era illegittimo, le spese possono essere poste a carico dell'ente.
Che cosa rischio se rifiuto la proposta di conciliazione?
Se una parte o il giudice ha formulato una proposta conciliativa e l'altra la rifiuta senza giustificato motivo, restano a suo carico le spese del giudizio maggiorate del 50% quando l'esito finale è per lei meno favorevole della proposta (art. 15, c. 2-octies). Se invece la conciliazione si perfeziona, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo, e le sanzioni si riducono al 40% del minimo in primo grado, al 50% in secondo grado e al 60% in Cassazione (art. 48-ter).
Quanto costa depositare un ricorso tributario?
Il contributo unificato dipende dal valore della lite, cioè dall'imposta contestata al netto di interessi e sanzioni, o dalle sole sanzioni: 30 euro fino a 2.582,28 euro, 60 fino a 5.000, 120 fino a 25.000 e per le liti di valore indeterminabile, 250 fino a 75.000, 500 fino a 200.000 e 1.500 oltre (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002). A questo si aggiunge il compenso del difensore, che il giudice pone a carico di chi perde.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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