In breve
- Chi perde paga: anche l'ente impositore, e anche il contribuente se perde.
- Compensazione solo per soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni motivate o documenti decisivi prodotti tardi.
- Proposta conciliativa rifiutata senza motivo: spese maggiorate del 50% se l'esito è peggiore.
- Autotutela in corso di causa: le spese si decidono secondo chi avrebbe vinto.
- Contributo unificato da 30 a 1.500 euro; patrocinio gratuito per chi ha redditi bassi.
La regola: chi perde paga
«La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. [...] Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»
Le spese comprendono il contributo unificato, il compenso del difensore, le spese generali, gli esborsi, il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuti (c. 2-ter). Il compenso si calcola con i parametri della professione del difensore, avvocato, commercialista o altro professionista abilitato; agli iscritti negli elenchi speciali dei difensori tributari si applicano i parametri dei commercialisti (c. 2-quinquies). Se l'Agenzia delle entrate, l'agente della riscossione o un ente locale vincono difesi da propri funzionari, le spese sono liquidate con i parametri degli avvocati ridotti del 20% e riscosse a ruolo dopo il passaggio in giudicato (c. 2-sexies). Anche l'ordinanza sulla sospensione dell'atto decide sulle spese della fase cautelare (c. 2-quater). Nel liquidare, il giudice tiene conto anche della sinteticità e chiarezza degli atti di parte (c. 2-nonies).
La compensazione era in passato frequente. La riforma del D.Lgs. 220/2023, per i giudizi iniziati dal 5 gennaio 2024, l'ha limitata a tre ipotesi: soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, vittoria ottenuta grazie a documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. È un motivo in più per allegare fin dall'inizio, o già nel contraddittorio con l'ufficio, tutti i documenti utili.
Conciliazione, lite temeraria, rinuncia e autotutela
| Situazione | Chi paga le spese | Norma |
|---|---|---|
| Proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, esito finale inferiore alla proposta | Chi l'ha rifiutata, con maggiorazione del 50% | Art. 15, c. 2-octies |
| Conciliazione raggiunta | Spese compensate, salvo diverso accordo nel verbale | Art. 15, c. 2-octies |
| Lite temeraria o azione senza la normale prudenza | Anche un risarcimento dei danni o una somma equitativa in aggiunta alle spese | Art. 15, c. 2-bis; art. 96, c. 1 e 3, c.p.c. |
| Rinuncia al ricorso | Chi rinuncia, salvo diverso accordo | Art. 44 |
| Definizione agevolata della lite prevista dalla legge | Ciascuno le proprie | Art. 46, c. 3 |
| Annullamento in autotutela o altra cessazione della materia del contendere | Secondo la soccombenza virtuale | Art. 46; Corte cost. 274/2005 |
Quando l'ufficio annulla l'atto in autotutela dopo il ricorso, la causa si chiude per cessazione della materia del contendere. La regola secondo cui ciascuno paga le proprie spese vale solo per le definizioni agevolate: la Corte costituzionale l'ha dichiarata illegittima per gli altri casi (sent. 274/2005), nei quali il giudice decide in base a chi avrebbe avuto ragione. Il contribuente che ha dovuto fare ricorso contro un atto poi ritirato può quindi ottenere il rimborso delle spese.
Contributo unificato e patrocinio a spese dello Stato
Il ricorso sconta il contributo unificato, calcolato sul valore della lite: 30 euro fino a 2.582,28 euro, 60 fino a 5.000, 120 fino a 25.000 e per le liti di valore indeterminabile, 250 fino a 75.000, 500 fino a 200.000, 1.500 oltre (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002). Chi ha redditi entro i limiti del patrocinio a spese dello Stato può chiederlo alla commissione istituita presso ogni corte di giustizia tributaria, che decide al posto del consiglio dell'ordine; la parte ammessa può scegliere come difensore un avvocato o un altro professionista abilitato alla difesa tributaria (artt. 138-141). Dal 1° gennaio 2027 le regole sulle spese passano nell'art. 59 del testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).
- Chiedere sempre la condanna alle spese nel ricorso e allegare la nota spese.
- Depositare subito i documenti decisivi, per non rischiare la compensazione.
- Valutare con attenzione ogni proposta conciliativa: il rifiuto può costare il 50% in più.
- Se l'ufficio annulla l'atto dopo il ricorso, chiedere le spese secondo la soccombenza virtuale.
- Verificare i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato prima di iniziare.
Come si imposta il giudizio è spiegato nelle pagine sul ricorso tributario, sull'appello e sul ricorso per cassazione; le regole sulle spese nel processo civile nella pagina su chi paga le spese della causa.
Domande frequenti
Se vinco il ricorso, l'Agenzia mi rimborsa le spese?
L'Agenzia ha annullato l'atto in autotutela dopo il ricorso: chi paga le spese?
Che cosa rischio se rifiuto la proposta di conciliazione?
Quanto costa depositare un ricorso tributario?
Fonti normative
- Art. 15 D.Lgs. 546/1992 — Spese del giudizio (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Artt. 44 e 46 D.Lgs. 546/1992 — Rinuncia e cessazione della materia del contendere
- Art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002 — Contributo unificato tributario
- Artt. 138-141 DPR 115/2002 — Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
- Art. 59 D.Lgs. 175/2024 — Spese del giudizio nel testo unico, dal 1° gennaio 2027
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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