In breve
- Che cos'è: chiusura delle cause con il fisco pagando una percentuale del valore della lite (tributo senza sanzioni e interessi), decrescente con le vittorie del contribuente: 100 / 90 / 40 / 15 / 5% nell'edizione della L. 197/2022.
- Come: domanda per ogni atto entro il termine, pagamento in unica soluzione o a rate, sospensione del processo su richiesta, estinzione con decreto; termini di impugnazione sospesi.
- 2026: nessuna definizione delle liti con l'Agenzia; rottamazione-quinquies delle cartelle (L. 199/2025) con estinzione delle liti sui carichi definiti; definizioni dei tributi locali su delibera dell'ente.
- Alternative: conciliazione (sanzioni 40-50%), adesione, autotutela, acquiescenza.
- Valutare: probabilità di vittoria, sanzioni e interessi risparmiati, spese, effetti penali; adesione irrevocabile, niente rimborsi.
Il meccanismo: le percentuali dell'ultima edizione
«In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.»
La definizione agevolata delle liti pendenti è una transazione di massa: lo Stato rinuncia a una parte della pretesa e a tutte le sanzioni e gli interessi in cambio di un incasso immediato e della chiusura di migliaia di processi. L'edizione della legge di bilancio 2023 riguardava le controversie con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione e dopo il rinvio, purché il ricorso di primo grado fosse stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva alla data della domanda. Il prezzo dipendeva dallo stato della lite: il 100% del valore della controversia, cioè del solo tributo, se non c'era ancora una sentenza; il 90% se il ricorso era iscritto in primo grado senza decisione; il 40% se il contribuente aveva vinto in primo grado, il 15% se aveva vinto in appello, il 5% se aveva vinto in entrambi i gradi e la causa era in Cassazione; nelle vittorie parziali si pagava l'intero sulla parte dell'atto confermata e la percentuale ridotta sulla parte annullata; per le liti sulle sole sanzioni non collegate a un tributo il 15% con vittoria e il 40% senza, e per le sanzioni collegate nulla se il tributo era stato definito. Erano escluse le risorse proprie dell'Unione, l'IVA all'importazione e il recupero degli aiuti di Stato. La procedura richiedeva una domanda per ciascun atto impugnato, esente da bollo, entro il 30 settembre 2023, e il pagamento nello stesso termine in unica soluzione o, sopra i mille euro, in venti rate trimestrali con gli interessi legali e senza compensazione; le somme già versate in pendenza di giudizio si scomputavano, senza rimborso dell'eccedenza; la definizione prevaleva sulle sentenze non passate in giudicato. Il processo restava in corso salvo richiesta di sospensione al giudice, con l'onere di depositare la domanda e la prova del versamento entro una data fissa, dopo di che il giudizio era dichiarato estinto con decreto del presidente o ordinanza, spese a carico di chi le aveva anticipate; i termini di impugnazione, di controricorso e di riassunzione in scadenza erano sospesi per undici mesi; il diniego, notificato entro un termine, era impugnabile davanti al giudice della lite. Le edizioni precedenti (2002, 2011, 2017, 2018) seguivano la stessa logica con percentuali diverse, e la struttura si ripete: chi non ha una sentenza paga tutto il tributo, chi ha vinto paga poco, chi ha perso non ha sconti sul tributo ma cancella sanzioni e interessi.
Il 2026 e gli strumenti per chiudere una lite oggi
| Strumento | Che cosa consente | Norma |
|---|---|---|
| Definizione agevolata delle liti con l'Agenzia | Nessuna edizione aperta nel 2026; l'ultima è chiusa il 30 settembre 2023; le prossime riprenderanno il modello delle percentuali per grado | L. 197/2022 c. 186-205 |
| Rottamazione-quinquies | Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2023: pagamento del solo tributo senza sanzioni, interessi e aggio, fino a 54 rate; domanda entro il 30 aprile 2026; per i carichi in causa, rinuncia al giudizio ed estinzione con il pagamento | L. 199/2025 |
| Definizioni dei tributi locali | Regioni, Province e Comuni possono deliberare definizioni agevolate dei propri tributi, anche in contenzioso, con le modalità stabilite dall'ente | L. 199/2025 |
| Conciliazione giudiziale | Accordo con l'ufficio fuori udienza o in udienza, in primo grado e in appello, anche su proposta del giudice; sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello; rate; il rifiuto ingiustificato di una proposta poi non superata costa le spese maggiorate del 50% | Artt. 48, 48-bis, 48-bis.1, 48-ter D.Lgs. 546/1992; art. 15 c. 2-octies |
| Accertamento con adesione | Prima del ricorso: contraddittorio con l'ufficio, sanzioni a un terzo del minimo, rate fino a 16; sospende i termini di 90 giorni | D.Lgs. 218/1997 |
| Acquiescenza | Rinuncia al ricorso con sanzioni a un terzo | Art. 15 D.Lgs. 218/1997 |
| Autotutela | Annullamento obbligatorio per i vizi manifesti (errore di persona, di calcolo, doppia imposizione, pagamenti già eseguiti, mancanza di documenti poi sanata) e facoltativo negli altri casi; il diniego è impugnabile | Artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 |
| Transazione fiscale | Nella crisi d'impresa: pagamento parziale dei tributi nel concordato o negli accordi di ristrutturazione | Artt. 63 e 88 CCII |
La scelta di aderire a una definizione, quando ne arriverà una nuova, si fa con un calcolo semplice: il costo della definizione contro il valore atteso della lite, che è la pretesa totale (tributo, sanzioni, interessi e spese) moltiplicata per la probabilità di perdere nei gradi che restano. Chi ha perso in primo grado e deve pagare il 100% del tributo risparmia le sanzioni, che dopo la riforma del 2024 valgono di regola il 70% del tributo, e gli interessi, e chiude un appello incerto; chi ha vinto in primo grado paga il 40% e rinuncia a un possibile azzeramento, scelta che conviene se il motivo di vittoria è fragile o se l'Agenzia ha già una giurisprudenza favorevole in appello; chi ha vinto due volte e attende la Cassazione paga il 5% per non attendere anni. La definizione non va accettata quando la questione è già decisa dalla Cassazione o dalle Sezioni Unite a favore del contribuente, quando l'atto è nullo per un vizio formale insanabile o quando la pretesa è prescritta o decaduta, perché in questi casi la vittoria è probabile e l'autotutela obbligatoria può ottenere lo stesso risultato gratis. Sul piano penale la definizione non estingue i reati tributari, ma il pagamento integrale del debito, sanzioni e interessi compresi, prima del dibattimento è causa di non punibilità per l'omesso versamento e la dichiarazione infedele e omessa nei casi previsti dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000 e attenuante per gli altri, e l'accordo con il fisco pesa nel giudizio di rateizzazione. Per le liti sulle cartelle la rottamazione riapre una porta: il contribuente che ha impugnato la cartella o l'intimazione per carichi 2000-2023 può definirli con il solo tributo, impegnandosi a rinunciare al giudizio, che si estingue con il pagamento; la lite sull'accertamento a monte, non ancora iscritto a ruolo, resta invece fuori e va gestita con la conciliazione.
Come prepararsi alla prossima definizione
- Mappare le liti: per ogni atto impugnato, grado, esito delle sentenze, valore del tributo, sanzioni e interessi, somme già versate in pendenza.
- Calcolare il costo con le percentuali del modello 2023 e confrontarlo con il rischio residuo e con le spese future.
- Nel frattempo: valutare la conciliazione in ogni grado, l'autotutela per i vizi manifesti e la rottamazione per i carichi a ruolo.
- Quando la legge arriva: verificare la data di pendenza richiesta, le esclusioni, i termini per domanda e pagamento, la sospensione del processo da chiedere al giudice, la rateazione.
- Dopo l'adesione: depositare domanda e quietanza nel processo per l'estinzione, conservare le ricevute, controllare l'eventuale diniego e impugnarlo entro 60 giorni.
Le definizioni delle liti tornano a cicli e premiano chi ha già vinto; nell'attesa la causa si chiude con la conciliazione, l'autotutela o la rottamazione della cartella. Le fasi del processo sono nelle pagine sul ricorso tributario e sull'appello; le definizioni delle cartelle nella pagina sulla rottamazione; la conciliazione nella pagina sulla fine del reclamo-mediazione.
Domande frequenti
Nel 2026 posso chiudere la mia causa con l'Agenzia delle entrate pagando una percentuale?
Come funzionavano le percentuali dell'ultima definizione?
Che cosa succedeva al processo e ai termini?
Conviene aderire a una definizione agevolata?
La rottamazione delle cartelle chiude anche la causa?
Fonti normative
- Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 — Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Art. 12 D.Lgs. 546/1992 — Valore della controversia (c. 2)
- Art. 48 D.Lgs. 546/1992 — Conciliazione fuori udienza
- Art. 48-ter D.Lgs. 546/1992 — Definizione e pagamento delle somme dovute (sanzioni ridotte)
- L. 199/2025 — Legge di bilancio 2026 (rottamazione-quinquies e definizioni dei tributi locali)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
- Il processo tributarioL'appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoArtt. 51-62 D.Lgs. 546/1992: 60 giorni o 6 mesi, motivi specifici, appello incidentale, niente domande, eccezioni e prove nuove (Corte cost. 36/2025), sospensione.
- Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoRottamazione-quinquies (L. 199/2025): carichi 2000-2023, 54 rate al 3%, domanda chiusa il 30/4/2026, decadenza con 2 rate.
- Il processo tributarioLa fine del reclamo-mediazione (dal 2024) e la conciliazioneDal 4 gennaio 2024 niente più art. 17-bis: ricorso diretto. Conciliazione fuori udienza (art. 48), in udienza (48-bis) o proposta dal giudice (48-bis.1); sanzioni 40-60%.
- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.
- AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaL'autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto): annullamento obbligatorio per errori manifesti anche su atti definitivi, facoltativa, istanza, silenzio.