Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto tributario · Il processo tributario

La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

Ogni pochi anni lo Stato offre ai contribuenti in causa con il fisco di chiudere la lite pagando una parte del valore, tanto minore quanto più il contribuente ha già vinto: è la definizione agevolata delle liti pendenti, l'ultima delle quali è stata la «tregua fiscale» della legge di bilancio 2023. Nel 2026 non c'è una nuova edizione per le controversie con l'Agenzia delle entrate, ma la legge di bilancio ha riaperto la rottamazione delle cartelle e ha consentito a Regioni e Comuni di definire i propri tributi, e restano gli strumenti ordinari per chiudere un processo: conciliazione, adesione, autotutela. Questa pagina spiega come funziona il meccanismo, con le regole dell'edizione 2023 che sono il modello di quelle future, e come valutare se conviene aderire quando la prossima arriverà.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Che cos'è: chiusura delle cause con il fisco pagando una percentuale del valore della lite (tributo senza sanzioni e interessi), decrescente con le vittorie del contribuente: 100 / 90 / 40 / 15 / 5% nell'edizione della L. 197/2022.
  • Come: domanda per ogni atto entro il termine, pagamento in unica soluzione o a rate, sospensione del processo su richiesta, estinzione con decreto; termini di impugnazione sospesi.
  • 2026: nessuna definizione delle liti con l'Agenzia; rottamazione-quinquies delle cartelle (L. 199/2025) con estinzione delle liti sui carichi definiti; definizioni dei tributi locali su delibera dell'ente.
  • Alternative: conciliazione (sanzioni 40-50%), adesione, autotutela, acquiescenza.
  • Valutare: probabilità di vittoria, sanzioni e interessi risparmiati, spese, effetti penali; adesione irrevocabile, niente rimborsi.

Il meccanismo: le percentuali dell'ultima edizione

Art. 1, comma 188, L. 197/2022

«In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.»

La definizione agevolata delle liti pendenti è una transazione di massa: lo Stato rinuncia a una parte della pretesa e a tutte le sanzioni e gli interessi in cambio di un incasso immediato e della chiusura di migliaia di processi. L'edizione della legge di bilancio 2023 riguardava le controversie con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione e dopo il rinvio, purché il ricorso di primo grado fosse stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva alla data della domanda. Il prezzo dipendeva dallo stato della lite: il 100% del valore della controversia, cioè del solo tributo, se non c'era ancora una sentenza; il 90% se il ricorso era iscritto in primo grado senza decisione; il 40% se il contribuente aveva vinto in primo grado, il 15% se aveva vinto in appello, il 5% se aveva vinto in entrambi i gradi e la causa era in Cassazione; nelle vittorie parziali si pagava l'intero sulla parte dell'atto confermata e la percentuale ridotta sulla parte annullata; per le liti sulle sole sanzioni non collegate a un tributo il 15% con vittoria e il 40% senza, e per le sanzioni collegate nulla se il tributo era stato definito. Erano escluse le risorse proprie dell'Unione, l'IVA all'importazione e il recupero degli aiuti di Stato. La procedura richiedeva una domanda per ciascun atto impugnato, esente da bollo, entro il 30 settembre 2023, e il pagamento nello stesso termine in unica soluzione o, sopra i mille euro, in venti rate trimestrali con gli interessi legali e senza compensazione; le somme già versate in pendenza di giudizio si scomputavano, senza rimborso dell'eccedenza; la definizione prevaleva sulle sentenze non passate in giudicato. Il processo restava in corso salvo richiesta di sospensione al giudice, con l'onere di depositare la domanda e la prova del versamento entro una data fissa, dopo di che il giudizio era dichiarato estinto con decreto del presidente o ordinanza, spese a carico di chi le aveva anticipate; i termini di impugnazione, di controricorso e di riassunzione in scadenza erano sospesi per undici mesi; il diniego, notificato entro un termine, era impugnabile davanti al giudice della lite. Le edizioni precedenti (2002, 2011, 2017, 2018) seguivano la stessa logica con percentuali diverse, e la struttura si ripete: chi non ha una sentenza paga tutto il tributo, chi ha vinto paga poco, chi ha perso non ha sconti sul tributo ma cancella sanzioni e interessi.

Il 2026 e gli strumenti per chiudere una lite oggi

StrumentoChe cosa consenteNorma
Definizione agevolata delle liti con l'AgenziaNessuna edizione aperta nel 2026; l'ultima è chiusa il 30 settembre 2023; le prossime riprenderanno il modello delle percentuali per gradoL. 197/2022 c. 186-205
Rottamazione-quinquiesCarichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2023: pagamento del solo tributo senza sanzioni, interessi e aggio, fino a 54 rate; domanda entro il 30 aprile 2026; per i carichi in causa, rinuncia al giudizio ed estinzione con il pagamentoL. 199/2025
Definizioni dei tributi localiRegioni, Province e Comuni possono deliberare definizioni agevolate dei propri tributi, anche in contenzioso, con le modalità stabilite dall'enteL. 199/2025
Conciliazione giudizialeAccordo con l'ufficio fuori udienza o in udienza, in primo grado e in appello, anche su proposta del giudice; sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello; rate; il rifiuto ingiustificato di una proposta poi non superata costa le spese maggiorate del 50%Artt. 48, 48-bis, 48-bis.1, 48-ter D.Lgs. 546/1992; art. 15 c. 2-octies
Accertamento con adesionePrima del ricorso: contraddittorio con l'ufficio, sanzioni a un terzo del minimo, rate fino a 16; sospende i termini di 90 giorniD.Lgs. 218/1997
AcquiescenzaRinuncia al ricorso con sanzioni a un terzoArt. 15 D.Lgs. 218/1997
AutotutelaAnnullamento obbligatorio per i vizi manifesti (errore di persona, di calcolo, doppia imposizione, pagamenti già eseguiti, mancanza di documenti poi sanata) e facoltativo negli altri casi; il diniego è impugnabileArtt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000
Transazione fiscaleNella crisi d'impresa: pagamento parziale dei tributi nel concordato o negli accordi di ristrutturazioneArtt. 63 e 88 CCII

La scelta di aderire a una definizione, quando ne arriverà una nuova, si fa con un calcolo semplice: il costo della definizione contro il valore atteso della lite, che è la pretesa totale (tributo, sanzioni, interessi e spese) moltiplicata per la probabilità di perdere nei gradi che restano. Chi ha perso in primo grado e deve pagare il 100% del tributo risparmia le sanzioni, che dopo la riforma del 2024 valgono di regola il 70% del tributo, e gli interessi, e chiude un appello incerto; chi ha vinto in primo grado paga il 40% e rinuncia a un possibile azzeramento, scelta che conviene se il motivo di vittoria è fragile o se l'Agenzia ha già una giurisprudenza favorevole in appello; chi ha vinto due volte e attende la Cassazione paga il 5% per non attendere anni. La definizione non va accettata quando la questione è già decisa dalla Cassazione o dalle Sezioni Unite a favore del contribuente, quando l'atto è nullo per un vizio formale insanabile o quando la pretesa è prescritta o decaduta, perché in questi casi la vittoria è probabile e l'autotutela obbligatoria può ottenere lo stesso risultato gratis. Sul piano penale la definizione non estingue i reati tributari, ma il pagamento integrale del debito, sanzioni e interessi compresi, prima del dibattimento è causa di non punibilità per l'omesso versamento e la dichiarazione infedele e omessa nei casi previsti dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000 e attenuante per gli altri, e l'accordo con il fisco pesa nel giudizio di rateizzazione. Per le liti sulle cartelle la rottamazione riapre una porta: il contribuente che ha impugnato la cartella o l'intimazione per carichi 2000-2023 può definirli con il solo tributo, impegnandosi a rinunciare al giudizio, che si estingue con il pagamento; la lite sull'accertamento a monte, non ancora iscritto a ruolo, resta invece fuori e va gestita con la conciliazione.

Come prepararsi alla prossima definizione

  1. Mappare le liti: per ogni atto impugnato, grado, esito delle sentenze, valore del tributo, sanzioni e interessi, somme già versate in pendenza.
  2. Calcolare il costo con le percentuali del modello 2023 e confrontarlo con il rischio residuo e con le spese future.
  3. Nel frattempo: valutare la conciliazione in ogni grado, l'autotutela per i vizi manifesti e la rottamazione per i carichi a ruolo.
  4. Quando la legge arriva: verificare la data di pendenza richiesta, le esclusioni, i termini per domanda e pagamento, la sospensione del processo da chiedere al giudice, la rateazione.
  5. Dopo l'adesione: depositare domanda e quietanza nel processo per l'estinzione, conservare le ricevute, controllare l'eventuale diniego e impugnarlo entro 60 giorni.

Le definizioni delle liti tornano a cicli e premiano chi ha già vinto; nell'attesa la causa si chiude con la conciliazione, l'autotutela o la rottamazione della cartella. Le fasi del processo sono nelle pagine sul ricorso tributario e sull'appello; le definizioni delle cartelle nella pagina sulla rottamazione; la conciliazione nella pagina sulla fine del reclamo-mediazione.

Domande frequenti

Nel 2026 posso chiudere la mia causa con l'Agenzia delle entrate pagando una percentuale?
Non con una definizione agevolata: l'ultima edizione nazionale è quella della legge di bilancio 2023, chiusa il 30 settembre 2023, e la legge di bilancio 2026 non ne ha prevista una nuova per le liti con l'Agenzia. Puoi però usare la conciliazione giudiziale, che consente di chiudere la causa in primo o secondo grado con le sanzioni ridotte al 40% o al 50% del minimo e con il pagamento anche rateale, l'autotutela se l'atto è viziato, e, se la lite riguarda una cartella con carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, la rottamazione-quinquies, che estingue il giudizio sui carichi definiti. Se il tuo tributo è comunale o regionale, verifica se l'ente ha deliberato una definizione agevolata, consentita dalla legge di bilancio 2026.
Come funzionavano le percentuali dell'ultima definizione?
Si pagava il valore della controversia, cioè il tributo senza interessi e sanzioni, in percentuale decrescente secondo l'esito dei gradi: 100% se non c'era ancora una sentenza, 90% se il ricorso era solo iscritto in primo grado, 40% se l'Agenzia aveva perso in primo grado, 15% se aveva perso in appello, 5% se aveva perso in tutti i gradi e la causa era in Cassazione; per le liti sulle sole sanzioni non collegate al tributo il 15% o il 40%, e per le sanzioni collegate nulla se il tributo era definito. In caso di vittoria parziale, intero sulla parte confermata e ridotto sulla parte annullata. È il modello che le edizioni future riprendono, e che rende la definizione conveniente soprattutto per chi ha già vinto e teme l'appello del fisco.
Che cosa succedeva al processo e ai termini?
Il processo non si sospendeva automaticamente: il contribuente doveva chiederlo al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione, e depositare entro la data fissata la domanda e la prova del pagamento (o della prima rata), dopo di che il processo era dichiarato estinto con decreto, con le spese a carico di chi le aveva anticipate. I termini per impugnare le sentenze, per il controricorso e per la riassunzione che scadevano nel periodo erano sospesi per undici mesi. Il diniego della definizione era impugnabile davanti al giudice della lite entro 60 giorni; le somme già pagate in pendenza di giudizio si scomputavano, senza rimborsi per l'eccedenza.
Conviene aderire a una definizione agevolata?
Conviene quando la probabilità di vincere nei gradi successivi è incerta e la percentuale richiesta è inferiore al rischio: chi ha perso in primo grado paga il 100% del tributo ma azzera sanzioni e interessi, chi ha vinto paga il 40% o il 15% e si libera dell'appello del fisco, chi è in Cassazione dopo due vittorie paga il 5%. Vanno considerati le sanzioni e gli interessi già maturati, le spese legali future, la possibilità di rateizzare, la solidità dei motivi (una lite su un principio già deciso dalla Cassazione a favore del contribuente non va definita) e, per i reati tributari, il fatto che il pagamento integrale del debito è attenuante e per alcuni delitti causa di non punibilità. La definizione è irrevocabile e non dà diritto a rimborsi.
La rottamazione delle cartelle chiude anche la causa?
Solo la causa sulla cartella o sull'intimazione, cioè sui carichi affidati all'agente della riscossione che rientrano nella definizione: la legge prevede che il contribuente si impegni a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti e che il processo si estingua con il pagamento; non chiude invece la lite sull'avviso di accertamento non ancora iscritto a ruolo. Per la rottamazione-quinquies della legge di bilancio 2026 la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 e l'estinzione della lite segue il pagamento della prima rata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme