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GuidaDiritto tributario · Il processo tributario

La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022)

Fino al 2022 le liti fiscali erano decise da commissioni tributarie composte da giudici non professionali, spesso a tempo parziale. La legge 130 del 2022 le ha trasformate in corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ha creato una magistratura tributaria professionale reclutata per concorso, ha introdotto il giudice monocratico per le liti minori, la testimonianza scritta e una regola espressa sull'onere della prova a carico del Fisco, e ha dato al giudice il potere di proporre una conciliazione. Negli anni successivi il legislatore è intervenuto più volte, alzando la soglia del giudice monocratico fino a 10.000 euro e raccogliendo tutto in un testo unico che si applica dal 2027. Questa pagina spiega che cosa è cambiato e che cosa significa per chi fa ricorso.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Organi: le commissioni tributarie sono diventate corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
  • Giudici: magistrati tributari professionali per concorso (organico 576), accanto ai giudici già in ruolo nel 2022.
  • Monocratico: liti fino a 10.000 euro per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.
  • Prova: testimonianza scritta e onere espresso a carico dell'amministrazione.
  • Dal 2027: tutto nel testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).

I nuovi giudici

Art. 1-bis, commi 1-3, D.Lgs. 545/1992

«La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari [...] e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale [...] alla data del 1° gennaio 2022. [...] I magistrati tributari [...] sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater. L'organico dei magistrati tributari [...] è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.»

La legge 130 del 2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ha cambiato nome e natura al giudice tributario. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono diventate corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, e accanto ai giudici tributari già in servizio, che restano fino ai settant'anni, è nata una magistratura tributaria professionale, a tempo pieno, reclutata con un concorso per esami che comprende una prova scritta di diritto tributario, civile o commerciale e la redazione di una sentenza, e una prova orale su un ampio programma (art. 4 D.Lgs. 545/1992). Per avviare il nuovo sistema la legge ha consentito il transito di un massimo di cento magistrati da altre giurisdizioni, di cui non più di cinquanta ordinari. L'obiettivo dichiarato è la specializzazione e l'indipendenza di un giudice che decide liti in cui una parte è sempre lo Stato.

Le novità del processo

NovitàRegolaDa quando
Giudice monocraticoLiti fino a 3.000 euro, poi 5.000, oggi 10.000 euro; escluse quelle di valore indeterminabile (art. 4-bis D.Lgs. 546/1992)Ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023; 5.000 dal 1° luglio 2023; 10.000 dal 2 maggio 2026
Testimonianza scrittaAmmessa dal giudice se necessaria, anche senza accordo delle parti; limiti sui verbali che fanno fede fino a querela di falso (art. 7 c. 4)Ricorsi notificati dal 16 settembre 2022
Onere della provaL'amministrazione prova le violazioni; atto annullato se la prova manca o è insufficiente (art. 7 c. 5-bis), letto in continuità con i principi precedenti (Cass. 31878/2022)Dal 16 settembre 2022, senza effetto retroattivo
Conciliazione proposta dal giudiceProposta in udienza o fuori; verbale come titolo; estinzione del giudizio (art. 48-bis.1); spese maggiorate del 50% per chi rifiuta senza giustificato motivo e ottiene meno (art. 15 c. 2-octies)Dal 16 settembre 2022
UdienzaCamera di consiglio, salvo richiesta di pubblica udienza in presenza o da remoto (art. 33)Testo attuale dopo la riforma del 2023
Reclamo-mediazioneAbrogatoRicorsi notificati dal 4 gennaio 2024
Nuove prove in appelloSolo se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile (art. 58)Dal 2 settembre 2024

La norma sull'onere della prova è quella che ha suscitato più aspettative: la Cassazione ha chiarito che non inverte le presunzioni legali previste dalle leggi d'imposta e non elimina le presunzioni semplici, ma obbliga il giudice ad annullare l'atto quando la prova dell'ufficio, anche presuntiva, è insufficiente o contraddittoria, come spiegato nella pagina sulla prova nel processo tributario. La conciliazione proposta dal giudice è uno strumento ancora poco usato, ma incide sulle spese; la soppressione del reclamo-mediazione, dal 2024, ha reso il ricorso l'unico passaggio obbligato, come spiegato nella pagina sulla fine della mediazione tributaria.

Il testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 175/2024 ha raccolto in un testo unico della giustizia tributaria le norme sull'ordinamento dei giudici (parte I, che riprende il D.Lgs. 545/1992) e sul processo (parte II, che riprende il D.Lgs. 546/1992), con i riferimenti agli articoli di origine accanto a ciascuna disposizione. Si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 131): da quella data, per esempio, i poteri istruttori del giudice e le regole sulla prova dell'art. 7 si trovano nell'art. 52, e le nuove prove in appello dell'art. 58 nell'art. 112. Per i ricorsi e gli atti del 2026 valgono ancora i decreti del 1992, nel testo modificato dalle riforme descritte sopra.

  1. Calcolare il valore della lite (l'imposta contestata, esclusi interessi e sanzioni, o le sole sanzioni) per sapere se decide il giudice monocratico.
  2. Preparare la prova sapendo che si può chiedere la testimonianza scritta e che l'ufficio deve provare la sua pretesa.
  3. Chiedere la pubblica udienza, in presenza o da remoto, se si vuole discutere la causa.
  4. Valutare seriamente la proposta conciliativa del giudice, per l'effetto sulle spese.
  5. Aggiornare i riferimenti normativi degli atti dal 2027.

I termini e la forma del ricorso sono spiegati nella pagina sul ricorso tributario; il secondo grado nella pagina sull'appello tributario; la tutela cautelare nella pagina sulla sospensione dell'atto impugnato.

Domande frequenti

Chi decide oggi il mio ricorso tributario?
Una corte di giustizia tributaria di primo grado, con sede nel capoluogo di provincia, composta da magistrati tributari professionali reclutati per concorso e, fino al loro pensionamento a settant'anni, dai giudici tributari già in servizio al 1° gennaio 2022. Per le liti fino a 10.000 euro, se il ricorso è stato notificato dal 2 maggio 2026, decide un giudice monocratico; le liti di valore superiore o indeterminabile vanno al collegio.
Il giudice mi ha proposto una conciliazione: devo accettarla?
Non è obbligatorio, ma il rifiuto ha un costo potenziale: se lei rifiuta senza un giustificato motivo e poi ottiene una sentenza meno favorevole della proposta, paga le spese del giudizio maggiorate del 50% (art. 15 c. 2-octies). Se accetta, la conciliazione si perfeziona con un verbale che indica le somme e i termini di pagamento e il giudizio si estingue (art. 48-bis.1).
Posso discutere la causa in udienza o da casa?
Di regola la causa è trattata in camera di consiglio, senza le parti. Se vuole discuterla deve chiedere la pubblica udienza con un'istanza notificata alle altre parti e depositata entro il termine per le memorie; può chiederla in presenza o da remoto, e se una parte chiede la presenza si discute in presenza, salvo il diritto di chi lo ha chiesto di collegarsi da remoto (art. 33).
Che cosa cambia dal 2027?
Dal 1° gennaio 2027 le norme su ordinamento e processo tributario, oggi sparse nei decreti 545 e 546 del 1992 e nelle leggi successive, sono raccolte nel testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024). Le regole sostanziali restano in larga parte le stesse, ma cambiano i numeri degli articoli: per esempio i poteri istruttori e la prova passano all'art. 52 e le nuove prove in appello all'art. 112. Negli atti processuali andranno citati i nuovi riferimenti.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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