In breve
- Organi: le commissioni tributarie sono diventate corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
- Giudici: magistrati tributari professionali per concorso (organico 576), accanto ai giudici già in ruolo nel 2022.
- Monocratico: liti fino a 10.000 euro per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.
- Prova: testimonianza scritta e onere espresso a carico dell'amministrazione.
- Dal 2027: tutto nel testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).
I nuovi giudici
«La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari [...] e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale [...] alla data del 1° gennaio 2022. [...] I magistrati tributari [...] sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater. L'organico dei magistrati tributari [...] è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.»
La legge 130 del 2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ha cambiato nome e natura al giudice tributario. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono diventate corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, e accanto ai giudici tributari già in servizio, che restano fino ai settant'anni, è nata una magistratura tributaria professionale, a tempo pieno, reclutata con un concorso per esami che comprende una prova scritta di diritto tributario, civile o commerciale e la redazione di una sentenza, e una prova orale su un ampio programma (art. 4 D.Lgs. 545/1992). Per avviare il nuovo sistema la legge ha consentito il transito di un massimo di cento magistrati da altre giurisdizioni, di cui non più di cinquanta ordinari. L'obiettivo dichiarato è la specializzazione e l'indipendenza di un giudice che decide liti in cui una parte è sempre lo Stato.
Le novità del processo
| Novità | Regola | Da quando |
|---|---|---|
| Giudice monocratico | Liti fino a 3.000 euro, poi 5.000, oggi 10.000 euro; escluse quelle di valore indeterminabile (art. 4-bis D.Lgs. 546/1992) | Ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023; 5.000 dal 1° luglio 2023; 10.000 dal 2 maggio 2026 |
| Testimonianza scritta | Ammessa dal giudice se necessaria, anche senza accordo delle parti; limiti sui verbali che fanno fede fino a querela di falso (art. 7 c. 4) | Ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 |
| Onere della prova | L'amministrazione prova le violazioni; atto annullato se la prova manca o è insufficiente (art. 7 c. 5-bis), letto in continuità con i principi precedenti (Cass. 31878/2022) | Dal 16 settembre 2022, senza effetto retroattivo |
| Conciliazione proposta dal giudice | Proposta in udienza o fuori; verbale come titolo; estinzione del giudizio (art. 48-bis.1); spese maggiorate del 50% per chi rifiuta senza giustificato motivo e ottiene meno (art. 15 c. 2-octies) | Dal 16 settembre 2022 |
| Udienza | Camera di consiglio, salvo richiesta di pubblica udienza in presenza o da remoto (art. 33) | Testo attuale dopo la riforma del 2023 |
| Reclamo-mediazione | Abrogato | Ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 |
| Nuove prove in appello | Solo se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile (art. 58) | Dal 2 settembre 2024 |
La norma sull'onere della prova è quella che ha suscitato più aspettative: la Cassazione ha chiarito che non inverte le presunzioni legali previste dalle leggi d'imposta e non elimina le presunzioni semplici, ma obbliga il giudice ad annullare l'atto quando la prova dell'ufficio, anche presuntiva, è insufficiente o contraddittoria, come spiegato nella pagina sulla prova nel processo tributario. La conciliazione proposta dal giudice è uno strumento ancora poco usato, ma incide sulle spese; la soppressione del reclamo-mediazione, dal 2024, ha reso il ricorso l'unico passaggio obbligato, come spiegato nella pagina sulla fine della mediazione tributaria.
Il testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 175/2024 ha raccolto in un testo unico della giustizia tributaria le norme sull'ordinamento dei giudici (parte I, che riprende il D.Lgs. 545/1992) e sul processo (parte II, che riprende il D.Lgs. 546/1992), con i riferimenti agli articoli di origine accanto a ciascuna disposizione. Si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 131): da quella data, per esempio, i poteri istruttori del giudice e le regole sulla prova dell'art. 7 si trovano nell'art. 52, e le nuove prove in appello dell'art. 58 nell'art. 112. Per i ricorsi e gli atti del 2026 valgono ancora i decreti del 1992, nel testo modificato dalle riforme descritte sopra.
- Calcolare il valore della lite (l'imposta contestata, esclusi interessi e sanzioni, o le sole sanzioni) per sapere se decide il giudice monocratico.
- Preparare la prova sapendo che si può chiedere la testimonianza scritta e che l'ufficio deve provare la sua pretesa.
- Chiedere la pubblica udienza, in presenza o da remoto, se si vuole discutere la causa.
- Valutare seriamente la proposta conciliativa del giudice, per l'effetto sulle spese.
- Aggiornare i riferimenti normativi degli atti dal 2027.
I termini e la forma del ricorso sono spiegati nella pagina sul ricorso tributario; il secondo grado nella pagina sull'appello tributario; la tutela cautelare nella pagina sulla sospensione dell'atto impugnato.
Domande frequenti
Chi decide oggi il mio ricorso tributario?
Il giudice mi ha proposto una conciliazione: devo accettarla?
Posso discutere la causa in udienza o da casa?
Che cosa cambia dal 2027?
Fonti normative
- L. 31 agosto 2022, n. 130 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
- Art. 1-bis D.Lgs. 545/1992 — La giurisdizione tributaria (testo vigente nel 2026)
- Art. 4-bis D.Lgs. 546/1992 — Giudice monocratico (testo vigente nel 2026)
- Art. 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992 — Conciliazione proposta dal giudice (testo vigente nel 2026)
- D.Lgs. 175/2024 — Testo unico della giustizia tributaria (dal 2027)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Il processo tributarioLa prova nel processo tributario: onere, testimonianza scritta, presunzioniChi prova che cosa davanti al giudice tributario: art. 7 c. 5-bis e Cassazione, presunzioni legali e semplici, testimonianza scritta, dichiarazioni di terzi, documenti.
- Il processo tributarioL'appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoArtt. 51-62 D.Lgs. 546/1992: 60 giorni o 6 mesi, motivi specifici, appello incidentale, niente domande, eccezioni e prove nuove (Corte cost. 36/2025), sospensione.
- Il processo tributarioLa fine del reclamo-mediazione (dal 2024) e la conciliazioneDal 4 gennaio 2024 niente più art. 17-bis: ricorso diretto. Conciliazione fuori udienza (art. 48), in udienza (48-bis) o proposta dal giudice (48-bis.1); sanzioni 40-60%.
- Il processo tributarioLa sospensione dell'atto impugnato nel processo tributarioDanno grave e irreparabile più fumus: istanza nel ricorso, camera di consiglio entro 30 giorni, decreto d'urgenza, ordinanza impugnabile in 15 giorni.
- Il processo tributarioIl ricorso per cassazione in materia tributariaContro la sentenza di secondo grado: i cinque motivi, 60 giorni o 6 mesi, avvocato cassazionista, sospensione, proposta di definizione accelerata, rinvio entro 6 mesi.