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ReatoDiritto penale · Reati tributari

La dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Chi dichiara meno ricavi di quelli reali o deduce costi che non esistono commette un illecito tributario, ma diventa reato solo sopra soglie elevate e senza l'uso di documenti falsi o artifici, che portano invece alla dichiarazione fraudolenta. Molte contestazioni nascono da valutazioni, competenze tra esercizi e costi non inerenti, che la legge esclude dal penale. Questa pagina spiega le soglie, che cosa non conta, le pene, come il pagamento del debito può evitare la condanna o ridurre la pena e come ci si difende.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Soglie: imposta evasa oltre 100.000 euro e attivi sottratti oltre il 10% o 2 milioni.
  • Pena: reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi.
  • Esclusi: valutazioni, competenza, inerenza e deducibilità di costi reali.
  • Pagamento: prima dei controlli esclude il reato; dopo riduce la pena.
  • Prescrizione: aumentata di un terzo e interrotta dal verbale.

Il reato e le soglie

Art. 4, c. 1, D.Lgs. 74/2000

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.»

L'imposta evasa è la differenza tra l'imposta dovuta e quella dichiarata, al netto di acconti e ritenute; non conta l'imposta solo teorica legata alla rettifica di perdite spettanti (art. 1, lett. f). Il reato richiede il dolo specifico di evasione e riguarda la singola dichiarazione annuale. Se la dichiarazione si basa su fatture false o su operazioni simulate e altri artifici si applicano i reati più gravi degli artt. 2 e 3 (si veda la pagina sulla dichiarazione fraudolenta); se la dichiarazione non viene presentata, l'omessa dichiarazione.

Che cosa non conta ai fini penali

ContestazioneRilevanza penaleNorma
Classificazione errata di elementi esistentiEsclusaArt. 4, c. 1-bis
Valutazioni con criteri indicati in bilancio o in documenti fiscaliEscluseArt. 4, c. 1-bis
Costi imputati all'esercizio sbagliatoEsclusiArt. 4, c. 1-bis
Costi reali ma non inerenti o non deducibiliEsclusiArt. 4, c. 1-bis
Altre valutazioni con scarto complessivo sotto il 10%Non punibili e fuori dal calcolo delle soglieArt. 4, c. 1-ter
Ricavi non dichiarati o costi inesistentiRilevanti se superano le soglieArt. 4, c. 1

Il procedimento penale corre in parallelo all'accertamento fiscale e il giudice penale verifica autonomamente il superamento delle soglie (si veda la pagina sul doppio binario). L'ente risponde ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la dichiarazione infedele solo nelle frodi IVA transfrontaliere con un danno di almeno dieci milioni di euro (art. 25-quinquiesdecies, c. 1-bis).

Pagamento, pene e prescrizione

Il reato non è punibile se il debito, con sanzioni e interessi, è pagato integralmente con il ravvedimento operoso o con la dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo, prima della formale conoscenza di controlli o procedimenti (art. 13, c. 2; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). Il pagamento successivo, entro la chiusura del dibattimento di primo grado, riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie; con la rateizzazione il processo può essere sospeso; il patteggiamento è ammesso solo se il debito è estinto prima dell'apertura del dibattimento (art. 13-bis). La condanna comporta pene accessorie come l'interdizione dagli uffici direttivi e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 12) e la confisca del profitto, anche per equivalente (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca). La prescrizione è aumentata di un terzo e interrotta anche dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento (art. 17). Dal 1° gennaio 2027 le norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

  1. Ricostruire con il commercialista l'imposta evasa per singola imposta e per anno.
  2. Separare le contestazioni su valutazioni, competenza e inerenza da quelle su ricavi e costi inesistenti.
  3. Valutare subito ravvedimento o integrativa se non sono ancora iniziati controlli.
  4. Considerare adesione e rateizzazione per ridurre la pena ed evitare il sequestro.
  5. Coordinare difesa penale e contenzioso tributario.

Domande frequenti

Quando una dichiarazione sbagliata diventa reato?
Quando, per evadere le imposte, si dichiarano elementi attivi inferiori al reale o passivi inesistenti e sono superate entrambe le soglie: imposta evasa oltre 100.000 euro per singola imposta (IRPEF, IRES o IVA) e elementi attivi sottratti oltre il 10 per cento di quelli dichiarati o, comunque, oltre 2 milioni di euro (art. 4 D.Lgs. 74/2000). La pena è la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Se si usano fatture false o altri artifici si applicano invece gli artt. 2 e 3.
L'Agenzia contesta costi non inerenti: rischio il penale?
No, per quella parte. Ai fini penali non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi esistenti i cui criteri sono indicati in bilancio o in documenti fiscali, della violazione del principio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di costi reali (art. 4, c. 1-bis). Inoltre le valutazioni che nel complesso differiscono meno del 10 per cento da quelle corrette non sono punibili e non si calcolano nelle soglie (c. 1-ter).
Se pago, il reato si estingue?
Dipende dal momento. Il reato non è punibile se imposte, sanzioni e interessi sono pagati integralmente con il ravvedimento operoso o con la dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo, purché prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimenti (art. 13, c. 2). Se si paga dopo, ma prima della chiusura del dibattimento di primo grado, la pena è ridotta fino alla metà e non si applicano le pene accessorie (art. 13-bis).
In quanto tempo si prescrive?
Il termine ordinario di prescrizione è aumentato di un terzo per i delitti degli articoli da 2 a 10 (art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 74/2000), e oltre agli atti del codice penale lo interrompono anche il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento (c. 1). Il reato si riferisce alla singola dichiarazione annuale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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