In breve
- Reato: dichiarazione dei redditi o IVA non presentata per evadere, oltre 50.000 euro di imposta.
- Pena: reclusione da due a cinque anni.
- Novanta giorni: la dichiarazione tardiva entro novanta giorni non è omessa.
- Non punibilità: dichiarazione e pagamento entro il termine dell'anno dopo, prima dei controlli.
- Pagamento tardivo: pena fino alla metà e niente pene accessorie.
Il reato e le soglie
«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.»
| Caso | Soglia | Norma |
|---|---|---|
| Dichiarazione dei redditi o IVA non presentata | Imposta evasa oltre 50.000 euro per singola imposta | Art. 5, c. 1 |
| Dichiarazione del sostituto d'imposta non presentata | Ritenute non versate oltre 50.000 euro | Art. 5, c. 1-bis |
| Dichiarazione presentata entro novanta giorni, non firmata o su modello non conforme | Non si considera omessa | Art. 5, c. 2 |
Il reato richiede il fine di evadere le imposte, e si consuma alla scadenza dei novanta giorni successivi al termine ordinario di presentazione (Cass. 36387/2019, per il sostituto d'imposta). Per il quadro generale si veda la guida ai reati tributari; per le dichiarazioni presentate ma false, la pagina sulla dichiarazione fraudolenta.
Come si evita o si riduce la pena
Non è punibile chi estingue integralmente il debito, comprese sanzioni e interessi, presentando la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, purché prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di un accertamento o di un procedimento penale (art. 13, c. 2; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). Fuori da questi casi, se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie; se è in corso una rateizzazione il processo può essere sospeso, e il patteggiamento è ammesso solo dopo il pagamento (art. 13-bis).
In caso di condanna o patteggiamento è sempre ordinata la confisca del profitto, cioè dell'imposta evasa, anche per equivalente; il sequestro non si dispone, salvo concreto pericolo di dispersione, se il debito è in rateizzazione e i pagamenti sono regolari (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca nei reati tributari). I termini di prescrizione sono aumentati di un terzo e sono interrotti anche dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento (art. 17). Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
- Presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza, se possibile.
- Calcolare l'imposta dovuta per ciascuna imposta e anno.
- Regolarizzare e pagare prima di qualsiasi controllo, con il ravvedimento.
- Chiedere la rateizzazione e rispettarla, se il debito è alto.
- Documentare i pagamenti nel processo per l'attenuante o il patteggiamento.
Domande frequenti
Ho presentato la dichiarazione con un mese di ritardo: ho commesso il reato?
La soglia di 50.000 euro si calcola sommando IRPEF e IVA?
Se pago tutto, evito il processo?
Che cosa cambia dal 2027?
Fonti normative
- Art. 5 D.Lgs. 74/2000 — Omessa dichiarazione
- Art. 13 D.Lgs. 74/2000 — Cause di non punibilità
- Art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 — Circostanze del reato
- Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 — Sequestro e confisca
- Art. 17 D.Lgs. 74/2000 — Interruzione della prescrizione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneTutti i reati tributari in tabella: fatture false, infedele oltre 100.000, omessa oltre 50.000, IVA oltre 250.000, ritenute oltre 150.000; pagamento che estingue.
- Reati tributariPagare il debito tributario per estinguere il reato o ridurre la penaOmessi versamenti pagati prima del dibattimento, ravvedimento prima dei controlli, rateizzazione e sospensione del processo, attenuante, patteggiamento, sequestro.
- Reati tributariSequestro e confisca nei reati tributariConfisca obbligatoria del profitto e per equivalente, sequestro preventivo, beni della società e dell'amministratore (SU Gubert), denaro sui conti, confisca allargata.
- Reati tributariLa dichiarazione fraudolenta: fatture false e altri artificiFatture false in dichiarazione senza soglia, altri artifici con soglie, pene fino a 8 anni, pagamento del debito, confisca, pene accessorie, patteggiamento.
- Reati tributariL'omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)Da 6 mesi a 2 anni sopra 150.000 euro, termine al 31 dicembre dell'anno dopo, niente reato in rateazione (D.Lgs. 87/2024), crisi di liquidità, amministratore subentrato.
- Reati tributariProcesso penale e accertamento tributario: il doppio binarioArtt. 19-21-ter D.Lgs. 74/2000: processi separati, niente sospensione, assoluzione penale nel processo tributario (Corte cost. 50/2026), sanzioni e testi unici dal 2027.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeIl ravvedimento operoso dopo la riforma 2024: sanzioni da 1/10 a 1/4 secondo i tempi, sanzione base 25% (12,5% entro 90 giorni), interessi legali 1,60% nel 2026.
- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.