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ReatoDiritto penale · Reati tributari

L'omessa dichiarazione: quando diventa reato

Non presentare la dichiarazione dei redditi o dell'IVA è sempre una violazione tributaria, ma diventa reato quando l'imposta evasa supera una soglia precisa. La legge lascia però un margine: la dichiarazione presentata entro novanta giorni non si considera omessa, e chi regolarizza e paga prima che inizino i controlli non è punibile. Questa pagina spiega le soglie, le pene, il caso del sostituto d'imposta, le vie per evitare o ridurre la pena e che cosa cambia dal 2027.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: dichiarazione dei redditi o IVA non presentata per evadere, oltre 50.000 euro di imposta.
  • Pena: reclusione da due a cinque anni.
  • Novanta giorni: la dichiarazione tardiva entro novanta giorni non è omessa.
  • Non punibilità: dichiarazione e pagamento entro il termine dell'anno dopo, prima dei controlli.
  • Pagamento tardivo: pena fino alla metà e niente pene accessorie.

Il reato e le soglie

Art. 5, c. 1, D.Lgs. 74/2000

«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.»

CasoSogliaNorma
Dichiarazione dei redditi o IVA non presentataImposta evasa oltre 50.000 euro per singola impostaArt. 5, c. 1
Dichiarazione del sostituto d'imposta non presentataRitenute non versate oltre 50.000 euroArt. 5, c. 1-bis
Dichiarazione presentata entro novanta giorni, non firmata o su modello non conformeNon si considera omessaArt. 5, c. 2

Il reato richiede il fine di evadere le imposte, e si consuma alla scadenza dei novanta giorni successivi al termine ordinario di presentazione (Cass. 36387/2019, per il sostituto d'imposta). Per il quadro generale si veda la guida ai reati tributari; per le dichiarazioni presentate ma false, la pagina sulla dichiarazione fraudolenta.

Come si evita o si riduce la pena

Non è punibile chi estingue integralmente il debito, comprese sanzioni e interessi, presentando la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, purché prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di un accertamento o di un procedimento penale (art. 13, c. 2; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). Fuori da questi casi, se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie; se è in corso una rateizzazione il processo può essere sospeso, e il patteggiamento è ammesso solo dopo il pagamento (art. 13-bis).

In caso di condanna o patteggiamento è sempre ordinata la confisca del profitto, cioè dell'imposta evasa, anche per equivalente; il sequestro non si dispone, salvo concreto pericolo di dispersione, se il debito è in rateizzazione e i pagamenti sono regolari (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca nei reati tributari). I termini di prescrizione sono aumentati di un terzo e sono interrotti anche dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento (art. 17). Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

  1. Presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza, se possibile.
  2. Calcolare l'imposta dovuta per ciascuna imposta e anno.
  3. Regolarizzare e pagare prima di qualsiasi controllo, con il ravvedimento.
  4. Chiedere la rateizzazione e rispettarla, se il debito è alto.
  5. Documentare i pagamenti nel processo per l'attenuante o il patteggiamento.

Domande frequenti

Ho presentato la dichiarazione con un mese di ritardo: ho commesso il reato?
No: ai fini penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (art. 5, c. 2, D.Lgs. 74/2000). Restano le sanzioni amministrative per il ritardo, che si possono ridurre con il ravvedimento operoso.
La soglia di 50.000 euro si calcola sommando IRPEF e IVA?
No: la soglia si riferisce a taluna delle singole imposte, quindi va verificata separatamente per le imposte sui redditi e per l'IVA di ciascun anno (art. 5, c. 1, D.Lgs. 74/2000). Per il sostituto d'imposta conta invece l'ammontare delle ritenute non versate, sempre oltre 50.000 euro (c. 1-bis).
Se pago tutto, evito il processo?
Dipende dal momento. Non è punibile chi paga integralmente imposte, sanzioni e interessi e presenta la dichiarazione omessa entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo, purché prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali (art. 13, c. 2). Se si paga dopo, ma prima della chiusura del dibattimento di primo grado, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie (art. 13-bis).
Che cosa cambia dal 2027?
Dal 1° gennaio 2027 le norme penali tributarie confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Per i fatti commessi fino ad allora si continua a guardare al D.Lgs. 74/2000 nel testo vigente al momento del fatto, salvo le regole sulla successione delle leggi penali più favorevoli.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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