In breve
- Reato: emettere fatture per operazioni inesistenti per far evadere un altro.
- Pena: da quattro a otto anni; da uno e mezzo a sei sotto 100.000 euro l'anno.
- Inesistenti: anche gonfiate o intestate a un soggetto diverso da quello reale.
- Utilizzatore: risponde di dichiarazione fraudolenta, non di concorso nell'emissione.
- Società: sanzioni pecuniarie e interdittive per il D.Lgs. 231/2001.
Il reato
«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»
Le operazioni inesistenti comprendono quelle non effettuate in tutto o in parte, quelle con corrispettivi o IVA gonfiati e quelle riferite a soggetti diversi da quelli effettivi (art. 1, lett. a). Il reato non richiede che l'evasione avvenga davvero: basta emettere le fatture con lo scopo di consentirla a terzi. L'emissione di più fatture nello stesso periodo d'imposta è un solo reato (art. 8, c. 2). È il reato tipico delle cosiddette «cartiere», società create per vendere fatture.
Emittente e utilizzatore
| Chi | Reato | Norma |
|---|---|---|
| Chi emette le fatture | Emissione di fatture per operazioni inesistenti | Art. 8 |
| Chi le usa nella dichiarazione | Dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti | Art. 2 |
| Rapporto tra i due | Nessun concorso reciproco: ciascuno risponde solo del proprio reato | Art. 9 |
| Società nel cui interesse si agisce | Sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (400 nell'ipotesi attenuata) e interdittive | Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 |
La deroga dell'art. 9 evita che la stessa condotta venga punita due volte: chi emette non risponde anche della dichiarazione di chi usa, e viceversa. Per l'utilizzatore si veda la pagina sulla dichiarazione fraudolenta. La società nel cui interesse o vantaggio il reato è commesso risponde con sanzioni pecuniarie, aumentate di un terzo se ha conseguito un profitto di rilevante entità, e con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).
Conseguenze, pagamento e prescrizione
La condanna comporta le pene accessorie dell'art. 12, tra cui l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, per questo reato, l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni; è sempre ordinata la confisca del prezzo o del profitto, anche per equivalente (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca). La non punibilità per pagamento del debito tributario non si applica a questo reato (art. 13; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). I termini di prescrizione sono aumentati di un terzo (art. 17). Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
- Non firmare fatture o documenti per operazioni che non si conoscono.
- Conservare la prova delle operazioni reali: contratti, consegne, pagamenti tracciati.
- Verificare l'effettiva operatività dei fornitori e dei clienti.
- Nominare subito un difensore in caso di verifica o sequestro.
- Valutare con il difensore la posizione della società e il modello 231.
Domande frequenti
Che cosa sono le operazioni «inesistenti»?
Quali sono le pene?
Chi emette la fattura risponde anche della dichiarazione di chi la usa?
Se l'utilizzatore paga le imposte, il reato di chi ha emesso le fatture si estingue?
Fonti normative
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 — Emissione di fatture per operazioni inesistenti
- Art. 9 D.Lgs. 74/2000 — Concorso di persone
- Art. 1 D.Lgs. 74/2000 — Definizioni
- Art. 12 D.Lgs. 74/2000 — Pene accessorie
- Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 — Reati tributari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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