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ReatoDiritto penale · Reati tributari

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti

Chi emette fatture per operazioni mai avvenute, gonfiate o intestate a soggetti diversi da quelli reali, per permettere a qualcun altro di evadere, commette uno dei reati tributari più gravi. La legge lo punisce anche se chi emette non guadagna nulla in termini di imposte, e lo tiene distinto dal reato di chi usa le fatture nella propria dichiarazione. Questa pagina spiega che cosa sono le operazioni inesistenti, le pene, il rapporto con l'utilizzatore, le conseguenze per la società e perché qui il pagamento non basta a evitare il processo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: emettere fatture per operazioni inesistenti per far evadere un altro.
  • Pena: da quattro a otto anni; da uno e mezzo a sei sotto 100.000 euro l'anno.
  • Inesistenti: anche gonfiate o intestate a un soggetto diverso da quello reale.
  • Utilizzatore: risponde di dichiarazione fraudolenta, non di concorso nell'emissione.
  • Società: sanzioni pecuniarie e interdittive per il D.Lgs. 231/2001.

Il reato

Art. 8, c. 1-2-bis, D.Lgs. 74/2000

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»

Le operazioni inesistenti comprendono quelle non effettuate in tutto o in parte, quelle con corrispettivi o IVA gonfiati e quelle riferite a soggetti diversi da quelli effettivi (art. 1, lett. a). Il reato non richiede che l'evasione avvenga davvero: basta emettere le fatture con lo scopo di consentirla a terzi. L'emissione di più fatture nello stesso periodo d'imposta è un solo reato (art. 8, c. 2). È il reato tipico delle cosiddette «cartiere», società create per vendere fatture.

Emittente e utilizzatore

ChiReatoNorma
Chi emette le fattureEmissione di fatture per operazioni inesistentiArt. 8
Chi le usa nella dichiarazioneDichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistentiArt. 2
Rapporto tra i dueNessun concorso reciproco: ciascuno risponde solo del proprio reatoArt. 9
Società nel cui interesse si agisceSanzioni pecuniarie fino a 500 quote (400 nell'ipotesi attenuata) e interdittiveArt. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

La deroga dell'art. 9 evita che la stessa condotta venga punita due volte: chi emette non risponde anche della dichiarazione di chi usa, e viceversa. Per l'utilizzatore si veda la pagina sulla dichiarazione fraudolenta. La società nel cui interesse o vantaggio il reato è commesso risponde con sanzioni pecuniarie, aumentate di un terzo se ha conseguito un profitto di rilevante entità, e con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Conseguenze, pagamento e prescrizione

La condanna comporta le pene accessorie dell'art. 12, tra cui l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, per questo reato, l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni; è sempre ordinata la confisca del prezzo o del profitto, anche per equivalente (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca). La non punibilità per pagamento del debito tributario non si applica a questo reato (art. 13; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). I termini di prescrizione sono aumentati di un terzo (art. 17). Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

  1. Non firmare fatture o documenti per operazioni che non si conoscono.
  2. Conservare la prova delle operazioni reali: contratti, consegne, pagamenti tracciati.
  3. Verificare l'effettiva operatività dei fornitori e dei clienti.
  4. Nominare subito un difensore in caso di verifica o sequestro.
  5. Valutare con il difensore la posizione della società e il modello 231.

Domande frequenti

Che cosa sono le operazioni «inesistenti»?
Non solo quelle mai avvenute: la legge comprende le operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, quelle per cui la fattura indica corrispettivi o IVA superiori al reale e quelle attribuite a soggetti diversi da quelli effettivi, cioè le operazioni soggettivamente inesistenti con un intestatario di comodo (art. 1, lett. a, D.Lgs. 74/2000).
Quali sono le pene?
La reclusione da quattro a otto anni; se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a 100.000 euro per periodo d'imposta, la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Più fatture emesse nello stesso periodo d'imposta costituiscono un solo reato (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Si aggiungono le pene accessorie, tra cui l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni, e la confisca (artt. 12 e 12-bis).
Chi emette la fattura risponde anche della dichiarazione di chi la usa?
No: in deroga alle regole generali sul concorso, l'emittente non è punibile per concorso nella dichiarazione fraudolenta dell'utilizzatore, e l'utilizzatore non è punibile per concorso nell'emissione (art. 9 D.Lgs. 74/2000). Ciascuno risponde del proprio reato.
Se l'utilizzatore paga le imposte, il reato di chi ha emesso le fatture si estingue?
No: la non punibilità per pagamento del debito tributario riguarda l'omesso versamento e le dichiarazioni (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, 2, 3, 4 e 5), non l'emissione di fatture false (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Il pagamento può incidere sulla pena e sulle misure patrimoniali, ma non chiude il processo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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