Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Reati tributari

L'indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Pagare tasse e contributi con l'F24 compensandoli con crediti d'imposta è un'operazione quotidiana, ma se i crediti non spettano o non esistono, e si superano i 50.000 euro in un anno, diventa reato. La legge distingue nettamente tra crediti non spettanti, puniti meno e sanabili con il pagamento, e crediti inesistenti, puniti fino a sei anni: il caso tipico sono i crediti dei bonus edilizi acquistati e poi rivelatisi falsi. Questa pagina spiega la distinzione, le pene, l'incertezza che esclude il reato e il ruolo del pagamento.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Soglia: più di 50.000 euro di crediti compensati in un anno.
  • Non spettanti: da 6 mesi a 2 anni, non punibili se c'è obiettiva incertezza.
  • Inesistenti: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
  • Pagamento: estingue il reato solo per i crediti non spettanti.
  • Bonus edilizi: il caso più frequente di crediti inesistenti.

Il reato

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.»

La soglia si calcola sui crediti compensati nell'anno. Il reato riguarda la compensazione di imposte e contributi con il modello F24: chi invece chiede un rimborso o espone crediti fittizi nella dichiarazione risponde, se ne ricorrono i presupposti, dei reati dichiarativi (si veda la pagina sui reati tributari).

Non spettanti e inesistenti

Tipo di creditoDefinizioneConseguenze
InesistenteMancano in tutto o in parte i requisiti oggettivi o soggettivi, o sono rappresentati con falsi, simulazioni o artifici (art. 1, lett. g-quater)Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; sanzione amministrativa del 70%
Non spettanteUsato in violazione delle modalità o oltre la misura, privo di elementi ulteriori richiesti, o senza gli adempimenti previsti a pena di decadenza (lett. g-quinquies)Reclusione da 6 mesi a 2 anni, salvo obiettiva incertezza; sanzione amministrativa del 25%

Le definizioni, introdotte dal D.Lgs. 87/2024, hanno recepito e precisato la distinzione tracciata in sede tributaria dalle Sezioni Unite (Cass. SU 34419/2023 e 34452/2023). L'Agenzia recupera i crediti con l'atto di recupero dell'art. 38-bis DPR 600/1973, entro cinque anni per quelli non spettanti e otto per quelli inesistenti; le sanzioni amministrative sono del 25% e del 70% (art. 13 D.Lgs. 471/1997; si veda la pagina sulle contestazioni su crediti e bonus edilizi). Chi ha creato crediti fittizi per ottenere contributi pubblici può rispondere anche di truffa aggravata per erogazioni pubbliche.

Il pagamento e le conseguenze

Per i soli crediti non spettanti il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito con sanzioni e interessi è pagato integralmente, anche dopo adesione o conciliazione (art. 13, c. 1; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). Per i crediti inesistenti il pagamento prima della chiusura del dibattimento riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie, e il patteggiamento è ammesso solo con il debito estinto prima del dibattimento (art. 13-bis). La condanna comporta la confisca del profitto, anche per equivalente, preceduta spesso dal sequestro (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca).

  1. Ricostruire anno per anno i crediti compensati e la loro origine documentale.
  2. Classificare la contestazione: non spettanza o inesistenza, secondo le definizioni di legge.
  3. Documentare le verifiche fatte sui crediti acquistati e l'eventuale incertezza tecnica.
  4. Valutare il pagamento prima del dibattimento se il credito è non spettante.
  5. Coordinare la difesa penale con il ricorso contro l'atto di recupero.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra credito non spettante e credito inesistente?
Dal 2024 la legge le definisce. È inesistente il credito a cui mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che lo attribuisce, o i cui requisiti sono rappresentati in modo fraudolento con documenti falsi, simulazioni o artifici (art. 1, lett. g-quater, D.Lgs. 74/2000). È non spettante il credito usato in violazione delle modalità o oltre la misura consentita, quello fondato su fatti privi di ulteriori elementi o qualità richiesti, o quello usato senza gli adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza (lett. g-quinquies).
Quali pene sono previste?
Per i crediti non spettanti compensati per più di 50.000 euro in un anno, la reclusione da sei mesi a due anni; per i crediti inesistenti oltre la stessa soglia, la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 10-quater, cc. 1 e 2). Il reato riguarda la compensazione orizzontale in F24 prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Se pago il debito il reato si estingue?
Solo per i crediti non spettanti: il reato del comma 1 non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari con sanzioni e interessi sono estinti con il pagamento integrale, anche dopo adesione o conciliazione (art. 13, c. 1). Per i crediti inesistenti il pagamento prima della chiusura del dibattimento riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie (art. 13-bis).
Ho usato crediti di bonus edilizi comprati da altri che si sono rivelati falsi: rischio il penale?
Il reato richiede il dolo, cioè la consapevolezza di usare crediti non spettanti o inesistenti: chi li ha acquistati senza saperlo non commette il reato, ma resta esposto al recupero amministrativo secondo le regole sulla responsabilità del cessionario. Conviene documentare le verifiche fatte al momento dell'acquisto. Chi ha creato i crediti falsi può rispondere anche di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme