In breve
- Soglia: più di 50.000 euro di crediti compensati in un anno.
- Non spettanti: da 6 mesi a 2 anni, non punibili se c'è obiettiva incertezza.
- Inesistenti: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- Pagamento: estingue il reato solo per i crediti non spettanti.
- Bonus edilizi: il caso più frequente di crediti inesistenti.
Il reato
«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.»
La soglia si calcola sui crediti compensati nell'anno. Il reato riguarda la compensazione di imposte e contributi con il modello F24: chi invece chiede un rimborso o espone crediti fittizi nella dichiarazione risponde, se ne ricorrono i presupposti, dei reati dichiarativi (si veda la pagina sui reati tributari).
Non spettanti e inesistenti
| Tipo di credito | Definizione | Conseguenze |
|---|---|---|
| Inesistente | Mancano in tutto o in parte i requisiti oggettivi o soggettivi, o sono rappresentati con falsi, simulazioni o artifici (art. 1, lett. g-quater) | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; sanzione amministrativa del 70% |
| Non spettante | Usato in violazione delle modalità o oltre la misura, privo di elementi ulteriori richiesti, o senza gli adempimenti previsti a pena di decadenza (lett. g-quinquies) | Reclusione da 6 mesi a 2 anni, salvo obiettiva incertezza; sanzione amministrativa del 25% |
Le definizioni, introdotte dal D.Lgs. 87/2024, hanno recepito e precisato la distinzione tracciata in sede tributaria dalle Sezioni Unite (Cass. SU 34419/2023 e 34452/2023). L'Agenzia recupera i crediti con l'atto di recupero dell'art. 38-bis DPR 600/1973, entro cinque anni per quelli non spettanti e otto per quelli inesistenti; le sanzioni amministrative sono del 25% e del 70% (art. 13 D.Lgs. 471/1997; si veda la pagina sulle contestazioni su crediti e bonus edilizi). Chi ha creato crediti fittizi per ottenere contributi pubblici può rispondere anche di truffa aggravata per erogazioni pubbliche.
Il pagamento e le conseguenze
Per i soli crediti non spettanti il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito con sanzioni e interessi è pagato integralmente, anche dopo adesione o conciliazione (art. 13, c. 1; si veda la pagina sulla non punibilità per pagamento). Per i crediti inesistenti il pagamento prima della chiusura del dibattimento riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie, e il patteggiamento è ammesso solo con il debito estinto prima del dibattimento (art. 13-bis). La condanna comporta la confisca del profitto, anche per equivalente, preceduta spesso dal sequestro (art. 12-bis; si veda la pagina su sequestro e confisca).
- Ricostruire anno per anno i crediti compensati e la loro origine documentale.
- Classificare la contestazione: non spettanza o inesistenza, secondo le definizioni di legge.
- Documentare le verifiche fatte sui crediti acquistati e l'eventuale incertezza tecnica.
- Valutare il pagamento prima del dibattimento se il credito è non spettante.
- Coordinare la difesa penale con il ricorso contro l'atto di recupero.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra credito non spettante e credito inesistente?
Quali pene sono previste?
Se pago il debito il reato si estingue?
Ho usato crediti di bonus edilizi comprati da altri che si sono rivelati falsi: rischio il penale?
Fonti normative
- Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 — Indebita compensazione
- Art. 1 D.Lgs. 74/2000 — Definizioni (lett. g-quater e g-quinquies)
- Art. 13 D.Lgs. 74/2000 — Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
- Art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 — Circostanze del reato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Imposte e situazioni particolariCrediti d'imposta e bonus edilizi: recuperi, cessioni contestate, responsabilitàCrediti non spettanti o inesistenti: recupero in 5 o 8 anni, sanzioni 25% e 70%, cessionario responsabile solo per dolo o colpa grave (art. 121 DL 34/2020), reati.
- Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneTutti i reati tributari in tabella: fatture false, infedele oltre 100.000, omessa oltre 50.000, IVA oltre 250.000, ritenute oltre 150.000; pagamento che estingue.
- Reati tributariPagare il debito tributario per estinguere il reato o ridurre la penaOmessi versamenti pagati prima del dibattimento, ravvedimento prima dei controlli, rateizzazione e sospensione del processo, attenuante, patteggiamento, sequestro.
- Reati tributariSequestro e confisca nei reati tributariConfisca obbligatoria del profitto e per equivalente, sequestro preventivo, beni della società e dell'amministratore (SU Gubert), denaro sui conti, confisca allargata.
- Reati contro il patrimonioLa truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)Art. 640-bis c.p.: da 2 a 7 anni, d'ufficio; differenza con il 316-ter (soglia 3.999,96 euro), bonus edilizi e crediti d'imposta, confisca per equivalente, società.
- Reati tributariL'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)Il reato di omesso versamento IVA dopo il 2024: soglia 250.000 euro, consumazione al 31 dicembre dell'anno successivo, rateazione che esclude.
- Reati tributariL'omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000)Da 6 mesi a 2 anni sopra 150.000 euro, termine al 31 dicembre dell'anno dopo, niente reato in rateazione (D.Lgs. 87/2024), crisi di liquidità, amministratore subentrato.
- Reati tributariLa dichiarazione fraudolenta: fatture false e altri artificiFatture false in dichiarazione senza soglia, altri artifici con soglie, pene fino a 8 anni, pagamento del debito, confisca, pene accessorie, patteggiamento.