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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Debiti con INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione: che cosa possono fare

Chi ha cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS non pagati si trova davanti a un creditore con poteri speciali: l'agente della riscossione può pignorare stipendio e conto corrente senza passare dal giudice, bloccare l'auto con il fermo, iscrivere ipoteca sulla casa. Ma ha anche limiti precisi, a partire dalla prima casa, e il debitore ha strumenti per fermare le azioni, come la rateizzazione e le definizioni agevolate. Questa pagina spiega tempi, poteri, limiti e vie d'uscita, con i rinvii alle pagine di dettaglio.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Titoli: cartella di pagamento e avviso di addebito INPS, esecutivi dopo sessanta giorni.
  • Stipendio e conto: pignorabili senza giudice, con limiti propri.
  • Prima casa: non pignorabile se è l'unica e ci si risiede.
  • Auto: fermo con preavviso di trenta giorni.
  • Vie d'uscita: rateizzazione, rottamazione, ricorso per vizi e prescrizione.

Cartelle e avvisi di addebito

Per le imposte il titolo è la cartella di pagamento; per i contributi, dal 2011, l'INPS notifica un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo e intima di pagare entro sessanta giorni (art. 30 D.L. 78/2010; si veda la pagina su cartelle e avvisi di addebito INPS). Decorsi sessanta giorni dalla notifica l'agente della riscossione può avviare l'esecuzione; se lascia passare un anno, deve prima notificare un'intimazione ad adempiere entro cinque giorni (art. 50 DPR 602/1973). Sui vizi della cartella e sulla prescrizione si vedano le pagine sulla cartella di pagamento e sulla prescrizione della cartella.

Che cosa può fare l'agente della riscossione

AzioneRegole e limitiNorma
Pignoramento di stipendio, conto, crediti verso terziOrdine diretto al terzo di pagare, senza giudice; stipendi: 1/10 fino a 2.500 euro, 1/7 fino a 5.000, 1/5 oltreArtt. 72-bis e 72-ter DPR 602/1973
IpotecaPer il doppio del credito; possibile da 20.000 euro, anche sulla prima casaArt. 77
Espropriazione della casaVietata sull'unica abitazione di residenza non di lusso; altrimenti oltre 120.000 euro e dopo sei mesi dall'ipotecaArt. 76
Fermo di auto e motoPreavviso di trenta giorni; escluso per i beni strumentali all'attivitàArt. 86
Art. 76, c. 1, lett. a, DPR 602/1973

«[L'agente della riscossione] non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 [...], e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.»

Il limite della prima casa vale solo per l'agente della riscossione: gli altri creditori, come una banca o il condominio, possono pignorarla con le regole ordinarie (si veda la pagina sul pignoramento dello stipendio e della pensione). Su fermo e ipoteca si vedano le pagine sul fermo amministrativo e sull'ipoteca esattoriale.

Come fermare le azioni

La domanda di rateizzazione blocca nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive, e con il pagamento della prima rata si possono estinguere i pignoramenti in corso (art. 19 DPR 602/1973; si veda la pagina sulla rateizzazione delle cartelle). Le definizioni agevolate, come la rottamazione-quinquies della L. 199/2025, consentono di pagare senza sanzioni e interessi di mora i carichi che vi rientrano (si veda la pagina sulle definizioni agevolate). Dal 1° gennaio 2027 le regole confluiscono nel testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025).

  1. Scaricare l'estratto di ruolo o la situazione debitoria dall'area riservata.
  2. Verificare date di notifica, prescrizione e vizi di ogni cartella o avviso.
  3. Chiedere la rateizzazione prima che partano pignoramenti o fermi.
  4. Controllare se i carichi rientrano in una definizione agevolata aperta.
  5. Impugnare nei termini: giudice tributario per le imposte, giudice del lavoro per i contributi.

Domande frequenti

L'Agenzia può pignorarmi lo stipendio senza passare dal giudice?
Sì. L'agente della riscossione può notificare al datore di lavoro l'ordine di pagare direttamente a lui le somme dovute, entro sessanta giorni per quelle già maturate e alle scadenze per le successive (art. 72-bis DPR 602/1973). Sullo stipendio può trattenere un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre (art. 72-ter). Le pensioni restano soggette ai limiti ordinari del codice di procedura civile.
Possono pignorarmi la casa in cui vivo?
No, se è l'unico immobile di proprietà, è adibito ad abitazione, non è di lusso né di categoria A/8 o A/9 e il debitore vi risiede anagraficamente (art. 76 DPR 602/1973). Negli altri casi l'espropriazione è possibile solo se il debito supera 120.000 euro, dopo l'iscrizione dell'ipoteca e sei mesi di attesa. L'ipoteca, invece, può essere iscritta anche sulla prima casa per debiti di almeno 20.000 euro (art. 77).
Mi hanno notificato un preavviso di fermo dell'auto: che cosa posso fare?
Entro trenta giorni si può pagare, chiedere la rateizzazione o dimostrare che il veicolo è strumentale all'attività d'impresa o professionale, nel qual caso il fermo non può essere iscritto (art. 86 DPR 602/1973). Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è sanzionato.
Come fermo le azioni esecutive?
Chiedendo la rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973): dopo la domanda non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive. Dove previste, le definizioni agevolate come la rottamazione-quinquies (L. 199/2025) permettono di pagare senza sanzioni e interessi di mora. Contro vizi e prescrizione si propone ricorso al giudice competente, che per i contributi INPS è il giudice del lavoro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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