Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Bollette gonfiate, arretrate o prescritte: come contestarle

Arriva una bolletta di conguaglio che richiede consumi di anni prima, oppure un importo che non ha nulla a che vedere con i consumi abituali. Per luce, gas e acqua la legge prevede una prescrizione breve, di due anni, a favore di famiglie, microimprese e professionisti, e un percorso di reclamo e conciliazione da seguire prima di andare dal giudice. Questa pagina spiega come verificare se un importo è prescritto, come contestare la lettura del contatore, quando si può sospendere il pagamento e come si svolge la conciliazione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Due anni: luce, gas e acqua si prescrivono in due anni per famiglie, microimprese e professionisti.
  • Va eccepita: la prescrizione si fa valere per iscritto, il fornitore non la applica da solo.
  • Contatore: se contestato, il fornitore deve provare che funzionava.
  • Reclamo: sempre scritto, prima di tutto.
  • Conciliazione ARERA: obbligatoria prima del giudice.

La prescrizione di due anni

Art. 1, c. 4, L. 205/2017 (estratto)

«Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese [...] o i professionisti [...] e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore [...]. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.»

ServizioPrescrizioneDa quando
Energia elettricaDue anniFatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018
GasDue anniFatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019
Servizio idricoDue anniFatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020
Altre forniture periodicheCinque anniArt. 2948, n. 4, c.c.

La regola protegge gli utenti domestici, le microimprese e i professionisti; l'eccezione che escludeva la prescrizione breve quando la mancata lettura era imputabile all'utente è stata abrogata nel 2019 (art. 1, c. 5 e 10, L. 205/2017). La prescrizione va eccepita: il giudice non la rileva d'ufficio (art. 2938 c.c.), quindi bisogna contestare per iscritto gli importi prescritti, indicando il periodo di consumo a cui si riferiscono. Per gli altri debiti si veda la pagina sulla prescrizione dei debiti.

Conguagli e consumi anomali

Per i conguagli riferiti a periodi superiori a due anni, se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento sulle modalità di rilevazione dei consumi, di conguaglio e di fatturazione dell'operatore, l'utente che ha presentato reclamo ha diritto di sospendere il pagamento finché non è verificata la legittimità della condotta; il venditore deve informarlo, e se il conguaglio risulta indebito deve rimborsare entro tre mesi (art. 1, c. 4, L. 205/2017). Quando i consumi sono anomali, la lettura del contatore ha solo una presunzione semplice di veridicità: se l'utente la contesta, il fornitore deve provare il buon funzionamento dello strumento, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccesso dipende da fattori fuori dal suo controllo (Cass. 512/2025 e 17401/2024; si veda la pagina su somministrazione e fornitura). Utili sono le autoletture con foto datate e la richiesta di verifica del contatore.

Reclamo e conciliazione

Il percorso parte sempre da un reclamo scritto al venditore. Per energia elettrica, gas, servizio idrico e teleriscaldamento, se la risposta non soddisfa o non arriva entro quaranta giorni (cinquanta per l'acqua), prima di rivolgersi al giudice bisogna tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, che è condizione di procedibilità e si svolge online; per i rifiuti è facoltativa, per la telefonia si passa dai Corecom (si vedano le pagine su telefonia e Corecom e su reclami e difensore civico). Se il fornitore affida il credito a una società di recupero, le eccezioni restano le stesse (si veda la pagina sulle società di recupero crediti).

  1. Controllare il periodo di consumo di ogni voce della bolletta.
  2. Inviare reclamo scritto, eccependo la prescrizione degli importi oltre due anni.
  3. Pagare la parte non contestata, conservando le ricevute.
  4. Documentare i consumi con autoletture fotografate e chiedere la verifica del contatore.
  5. Attivare la conciliazione ARERA se il reclamo non è risolto.

Domande frequenti

Mi chiedono consumi di luce di tre anni fa: devo pagarli?
Se sei un utente domestico, una microimpresa o un professionista, per le fatture di luce, gas e acqua il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni (art. 1, c. 4, L. 205/2017): gli importi relativi a consumi più vecchi di due anni si possono contestare eccependo la prescrizione, per iscritto al venditore. La prescrizione non è rilevata d'ufficio: bisogna farla valere (art. 2938 c.c.).
La prescrizione breve vale anche se il contatore non è stato letto per colpa mia?
La legge prevedeva un'eccezione per la mancata o erronea rilevazione dei consumi imputabile all'utente, ma quella norma è stata abrogata dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, c. 5, L. 205/2017, abrogato dalla L. 160/2019). Oggi il testo fissa la prescrizione di due anni senza quella eccezione.
Posso non pagare una bolletta che contesto?
Di regola conviene pagare la parte non contestata e presentare subito reclamo scritto. Per i conguagli riferiti a periodi superiori a due anni, se l'AGCM ha aperto un procedimento sulle modalità di lettura e fatturazione dell'operatore, chi ha presentato reclamo ha diritto a sospendere il pagamento fino alla verifica, e il venditore deve informarlo; se il conguaglio risulta indebito, il rimborso va fatto entro tre mesi (art. 1, c. 4, L. 205/2017).
Posso andare direttamente dal giudice?
Per luce, gas, acqua e teleriscaldamento no: dopo il reclamo scritto, se la risposta non soddisfa o non arriva entro quaranta giorni (cinquanta per l'acqua), bisogna tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, che è condizione di procedibilità. Per la telefonia la conciliazione si svolge presso i Corecom.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme