In breve
- Due anni: luce, gas e acqua si prescrivono in due anni per famiglie, microimprese e professionisti.
- Va eccepita: la prescrizione si fa valere per iscritto, il fornitore non la applica da solo.
- Contatore: se contestato, il fornitore deve provare che funzionava.
- Reclamo: sempre scritto, prima di tutto.
- Conciliazione ARERA: obbligatoria prima del giudice.
La prescrizione di due anni
«Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese [...] o i professionisti [...] e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore [...]. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.»
| Servizio | Prescrizione | Da quando |
|---|---|---|
| Energia elettrica | Due anni | Fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 |
| Gas | Due anni | Fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 |
| Servizio idrico | Due anni | Fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 |
| Altre forniture periodiche | Cinque anni | Art. 2948, n. 4, c.c. |
La regola protegge gli utenti domestici, le microimprese e i professionisti; l'eccezione che escludeva la prescrizione breve quando la mancata lettura era imputabile all'utente è stata abrogata nel 2019 (art. 1, c. 5 e 10, L. 205/2017). La prescrizione va eccepita: il giudice non la rileva d'ufficio (art. 2938 c.c.), quindi bisogna contestare per iscritto gli importi prescritti, indicando il periodo di consumo a cui si riferiscono. Per gli altri debiti si veda la pagina sulla prescrizione dei debiti.
Conguagli e consumi anomali
Per i conguagli riferiti a periodi superiori a due anni, se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento sulle modalità di rilevazione dei consumi, di conguaglio e di fatturazione dell'operatore, l'utente che ha presentato reclamo ha diritto di sospendere il pagamento finché non è verificata la legittimità della condotta; il venditore deve informarlo, e se il conguaglio risulta indebito deve rimborsare entro tre mesi (art. 1, c. 4, L. 205/2017). Quando i consumi sono anomali, la lettura del contatore ha solo una presunzione semplice di veridicità: se l'utente la contesta, il fornitore deve provare il buon funzionamento dello strumento, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccesso dipende da fattori fuori dal suo controllo (Cass. 512/2025 e 17401/2024; si veda la pagina su somministrazione e fornitura). Utili sono le autoletture con foto datate e la richiesta di verifica del contatore.
Reclamo e conciliazione
Il percorso parte sempre da un reclamo scritto al venditore. Per energia elettrica, gas, servizio idrico e teleriscaldamento, se la risposta non soddisfa o non arriva entro quaranta giorni (cinquanta per l'acqua), prima di rivolgersi al giudice bisogna tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, che è condizione di procedibilità e si svolge online; per i rifiuti è facoltativa, per la telefonia si passa dai Corecom (si vedano le pagine su telefonia e Corecom e su reclami e difensore civico). Se il fornitore affida il credito a una società di recupero, le eccezioni restano le stesse (si veda la pagina sulle società di recupero crediti).
- Controllare il periodo di consumo di ogni voce della bolletta.
- Inviare reclamo scritto, eccependo la prescrizione degli importi oltre due anni.
- Pagare la parte non contestata, conservando le ricevute.
- Documentare i consumi con autoletture fotografate e chiedere la verifica del contatore.
- Attivare la conciliazione ARERA se il reclamo non è risolto.
Domande frequenti
Mi chiedono consumi di luce di tre anni fa: devo pagarli?
La prescrizione breve vale anche se il contatore non è stato letto per colpa mia?
Posso non pagare una bolletta che contesto?
Posso andare direttamente dal giudice?
Fonti normative
- Art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017 — Prescrizione biennale delle bollette
- Art. 2948 c.c. — Prescrizione di cinque anni
- Art. 2938 c.c. — Non rilevabilità d'ufficio della prescrizione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- Contratti commercialiIl contratto di somministrazione (fornitura periodica o continuativa)Artt. 1559-1570 c.c.: quantità e prezzo, risoluzione per singole consegne, sospensione con preavviso, esclusiva, recesso, contatori di luce e gas, prescrizione.
- Responsabilità della PADifensore civico, URP e reclami: gli strumenti senza avvocatoDifensore civico, riesame del diniego di accesso (art. 25, c. 4, L. 241/1990), URP, reclami e conciliazioni gratuite per luce, gas, acqua e telefono.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
- Debiti, crediti e pignoramentiSocietà di recupero crediti e crediti cedutiCessione del credito (artt. 1260-1265 c.c.), cessioni in blocco e prova, licenza del questore, gestori dei crediti in sofferenza, molestie, privacy, reati.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.