Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Il Garante del contribuente

Il Garante del contribuente è l'organo a cui segnalare i comportamenti scorretti dell'amministrazione finanziaria: verifiche condotte fuori dalle regole, uffici che non rispondono, rimborsi che non arrivano, prassi irragionevoli. La riforma dello Statuto del contribuente del 2023 ha previsto un unico Garante nazionale con sede a Roma, ma la novità produce effetti solo dall'entrata in vigore di un regolamento che, alla data di verifica di questa pagina, non risulta ancora in vigore: nel frattempo operano i Garanti regionali. Il Garante non annulla gli atti e non sospende i termini per il ricorso, ma può sollecitare gli uffici e attivare l'autotutela. Questa pagina spiega a chi rivolgersi, come e con quali aspettative.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Garante nazionale: previsto dalla riforma del 2023, ha effetto solo con un regolamento che non risulta ancora in vigore.
  • Oggi ci si rivolge al Garante della propria regione, ancora operativo.
  • Si segnalano verifiche scorrette, rimborsi in ritardo, uffici che non rispondono, prassi irragionevoli.
  • Il Garante regionale chiede chiarimenti all'ufficio, che risponde entro 30 giorni, e può attivare l'autotutela.
  • Non annulla gli atti e non sospende i sessanta giorni per il ricorso.

Garante nazionale o Garante regionale: chi c'è oggi

La riforma dello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023) ha riscritto l'art. 13 della L. 212/2000: al posto dei Garanti istituiti presso ogni direzione regionale delle entrate è previsto un unico Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede a Roma, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per quattro anni, rinnovabili una sola volta, con la segreteria affidata al Dipartimento della giustizia tributaria. Il passaggio, però, non è automatico:

Art. 2, c. 1, D.Lgs. 219/2023

«Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 [...]. Dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Il regolamento andava adottato entro il 31 dicembre 2024, ma alla data di verifica di questa pagina non risulta in vigore. Fino ad allora continua quindi ad applicarsi il vecchio art. 13, e i Garanti regionali restano operativi: i presidenti delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado continuano a nominarli, con incarichi destinati a cessare quando il Garante nazionale diventerà operativo (per esempio in Calabria, con decreto del 3 giugno 2026). L'elenco dei Garanti regionali, con indirizzi, telefoni e posta elettronica, è pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Che cosa si può segnalare

Il Garante interviene sulle segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento che incrini il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria. I casi più frequenti sono:

  • verifiche fiscali condotte fuori dalle regole: fuori dall'orario ordinario senza ragioni di urgenza, oltre i trenta giorni lavorativi di permanenza, senza verbalizzare le osservazioni del contribuente (art. 12, c. 1, 4 e 5; si veda la pagina sulle verifiche fiscali e gli accessi);
  • rimborsi d'imposta fermi oltre i termini (sui rimborsi bloccati si veda anche la pagina su compensazione e blocco dei rimborsi);
  • uffici che non rispondono a istanze e richieste, o che negano informazioni dovute;
  • prassi irragionevoli, come la richiesta di documenti già in possesso dell'amministrazione, vietata dall'art. 6, c. 4, dello Statuto.
Art. 12, c. 6, L. 212/2000

«Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.»

Che cosa può fare il Garante

Garante regionale (art. 13 previgente, applicato oggi)Garante nazionale (nuovo art. 13, dopo il regolamento)
NominaPresidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado; quattro anni, rinnovabiliMinistro dell'economia e delle finanze; quattro anni, rinnovabili una sola volta
Sede e segreteriaPresso la direzione regionale delle entrate, che ne cura la segreteriaRoma; segreteria del Dipartimento della giustizia tributaria
Chiarimenti agli ufficiChiede documenti e chiarimenti; l'ufficio risponde entro 30 giorniNon previsto
AutotutelaAttiva le procedure di autotutela sugli atti di accertamento e riscossione notificatiNon previsto
RaccomandazioniAi dirigenti degli ufficiAi direttori delle Agenzie fiscali
Accesso e richiamiAccede agli uffici; richiama al rispetto degli artt. 5 e 12 e dei termini di rimborsoGli stessi
RelazioniSemestrale al Ministro e ai vertici regionali; annuale al Governo e al ParlamentoSemestrale al Ministro, ai direttori delle Agenzie e alla Guardia di finanza; annuale al Governo e al Parlamento

Il Garante regionale comunica l'esito della sua attività alla direzione regionale o al comando della Guardia di finanza competente e agli organi di controllo, informando chi ha fatto la segnalazione. Individua inoltre i casi di particolare rilevanza, segnalandoli per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare, e prospetta al Ministro i casi in cui si può disporre la rimessione in termini per forza maggiore (art. 9). Il nuovo art. 13 non riproduce la richiesta di chiarimenti con risposta entro trenta giorni né l'attivazione dell'autotutela: poteri che, finché resta in vigore il vecchio testo, il Garante regionale conserva.

Come fare la segnalazione e che cosa aspettarsi

La segnalazione va fatta per iscritto al Garante della propria regione, descrivendo i fatti, l'ufficio coinvolto e gli atti, con i documenti a supporto. Conviene sapere fin dall'inizio che cosa il Garante non può fare: non annulla né modifica gli atti, perché la decisione resta all'ufficio, e la segnalazione non sospende i termini. Chi vuole contestare un atto deve presentare il ricorso entro sessanta giorni dalla notifica, e per fermare la riscossione servono gli strumenti previsti, come la sospensione. Il Garante è utile soprattutto quando il problema è un comportamento dell'ufficio, o quando un atto palesemente sbagliato merita un'autotutela che l'ufficio non prende in considerazione.

  1. Verificare i termini dell'atto: il ricorso non aspetta il Garante.
  2. Individuare il Garante della propria regione nell'elenco del Dipartimento delle finanze.
  3. Scrivere la segnalazione: fatti, ufficio, atti, richieste già fatte e senza risposta.
  4. Allegare i documenti: atti notificati, istanze, ricevute, verbali.
  5. Chiedere in parallelo l'autotutela all'ufficio, se l'atto è sbagliato.

Domande frequenti

Il Garante nazionale del contribuente esiste già?
La legge lo prevede: la riforma del 2023 ha riscritto l'art. 13 dello Statuto del contribuente istituendo un unico Garante nazionale con sede a Roma. La novità però ha effetto solo dall'entrata in vigore di un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e soltanto da quella data sono soppressi i Garanti regionali (art. 2, c. 1, D.Lgs. 219/2023). Il regolamento doveva arrivare entro il 2024 ma non risulta ancora in vigore, e i Garanti regionali continuano a operare e a essere nominati. Le segnalazioni vanno quindi al Garante della propria regione.
Se scrivo al Garante, si fermano i termini per il ricorso?
No. Nessuna norma collega alla segnalazione la sospensione dei termini: chi vuole contestare un avviso di accertamento o una cartella deve comunque presentare ricorso entro sessanta giorni dalla notifica. Anche il pagamento e la riscossione non si fermano per effetto della segnalazione. Il Garante è uno strumento in più, da usare insieme al ricorso o alla richiesta di autotutela, non al loro posto.
Il Garante può annullare una cartella o un accertamento?
No. Il Garante regionale può chiedere documenti e chiarimenti all'ufficio, che deve rispondere entro trenta giorni, e attivare le procedure di autotutela sugli atti di accertamento e di riscossione notificati; ma la decisione di annullare o correggere l'atto resta all'ufficio (art. 13, c. 6, nel testo previgente). Può anche rivolgere raccomandazioni ai dirigenti e segnalare i casi più gravi per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.
Che cosa posso segnalare al Garante?
Disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli e ogni comportamento che incrina il rapporto di fiducia con l'amministrazione finanziaria. Casi tipici: verifiche fiscali condotte con modalità non conformi alla legge (art. 12, c. 6, L. 212/2000), rimborsi fermi oltre i termini, mancate risposte degli uffici, informazioni negate. La segnalazione va fatta per iscritto e può provenire dal contribuente o da qualsiasi altro interessato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme