In breve
- Oltre 50.000 euro di ruoli erariali scaduti (dal 2026): niente compensazioni in F24, salvo crediti contributivi.
- Oltre 1.500 euro: blocco fino a concorrenza del debito, sanzione del 50% se si compensa.
- Rimborsi oltre 500 euro: possono essere proposti in compensazione con le cartelle.
- La PA non paga chi ha cartelle per almeno 5.000 euro; per i professionisti la verifica vale per ogni importo dal 15 giugno 2026.
- La rateizzazione fa cadere il divieto di compensazione e la verifica della PA.
Il divieto di compensare in F24 con debiti scaduti
«[...] per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché [...] carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate [...], per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione [...].»
La compensazione orizzontale in F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) consente di pagare tasse e contributi usando crediti di altre imposte. Due regole la limitano quando ci sono debiti scaduti con il Fisco:
| Debiti scaduti | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Oltre 50.000 euro (fino al 2025: 100.000) | Compensazione esclusa del tutto, salvo crediti contributivi e INAIL; non opera per le somme in rateazione non decaduta | Art. 37, c. 49-quinquies, DL 223/2006 |
| Oltre 1.500 euro | Crediti erariali non compensabili fino a concorrenza del debito; sanzione del 50% se si compensa; possibile pagare le cartelle con i crediti della stessa imposta | Art. 31 DL 78/2010 |
Nel conteggio rientrano anche gli atti di recupero di crediti d'imposta. Il divieto non opera se l'iscrizione è sospesa, per esempio con una sospensione giudiziale o amministrativa, o se il debito è in rateazione regolare. L'Agenzia può inoltre sospendere per trenta giorni le deleghe F24 con compensazioni a rischio e scartarle se il credito non è utilizzabile (c. 49-ter e 49-quater). Chi compensa crediti non spettanti paga una sanzione del 25%; per quelli inesistenti del 70%, aumentata fino al doppio nei casi più gravi (art. 13 D.Lgs. 471/1997), oltre ai profili penali oltre le soglie di legge.
Il rimborso trattenuto per le cartelle
Prima di erogare un rimborso superiore a 500 euro, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario non ha pagato cartelle notificate. Se è così, mette la somma a disposizione dell'agente della riscossione, che notifica una proposta di compensazione tra rimborso e debito, sospendendo nel frattempo le azioni di recupero: il contribuente ha sessanta giorni per accettare. Se rifiuta o non risponde, la sospensione cessa e le somme restano a disposizione dell'agente fino al 31 dicembre dell'anno successivo per l'azione esecutiva (art. 28-ter DPR 602/1973). Prima di rifiutare conviene verificare se le cartelle sono prescritte o viziate: in quel caso vanno contestate, perché il silenzio equivale a lasciare il rimborso nelle mani della riscossione.
Diverso è il caso della sospensione dei rimborsi per un accertamento in corso: se al contribuente è stato notificato un atto di contestazione o irrogazione di sanzioni o un avviso di accertamento, anche non definitivo, l'ufficio può sospendere il rimborso nei limiti degli importi dovuti; quando l'atto diventa definitivo, compensa. I provvedimenti di sospensione e compensazione si impugnano davanti alla Corte di giustizia tributaria, che può sospenderli (art. 23 D.Lgs. 472/1997; dal 2027 la regola passa nel testo unico delle sanzioni tributarie).
Crediti verso la pubblica amministrazione
Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, verificano se il beneficiario ha cartelle non pagate per almeno 5.000 euro e, in caso positivo, sospendono il pagamento e lo segnalano all'agente della riscossione (art. 48-bis DPR 602/1973). Per stipendi e indennità di lavoro la soglia di pagamento è 2.500 euro. Dal 15 giugno 2026 per i compensi ai professionisti, compreso il patrocinio a spese dello Stato, la verifica vale anche sotto i 5.000 euro e la PA paga direttamente l'agente della riscossione fino a concorrenza del debito, versando al professionista l'eventuale differenza. La verifica non si applica a chi ha già ottenuto la rateizzazione; le somme già bloccate da una verifica, invece, non possono più essere rateizzate (art. 19 DPR 602/1973), quindi la dilazione va chiesta prima.
Al contrario, chi vanta crediti certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni per forniture, appalti, somministrazioni e prestazioni professionali può usarli per pagare le cartelle, con la certificazione del credito rilasciata tramite la piattaforma dei crediti commerciali (art. 28-quater DPR 602/1973).
- Controllare la situazione debitoria con l'estratto dei carichi dell'agente della riscossione.
- Verificare prescrizione e notifiche delle cartelle prima di accettare compensazioni.
- Chiedere la rateizzazione per sbloccare F24 e pagamenti della PA.
- Rispondere entro 60 giorni alla proposta di compensazione del rimborso.
- Impugnare sospensioni e compensazioni illegittime davanti al giudice tributario.
Domande frequenti
Ho 60.000 euro di cartelle scadute: posso compensare i miei crediti IVA in F24?
E se i debiti scaduti sono sotto i 50.000 euro?
L'Agenzia mi deve un rimborso ma ho una cartella: che cosa succede?
Il Comune non mi paga la fattura perché ho cartelle: può farlo?
Fonti normative
- Art. 37, c. 49-quinquies, DL 223/2006 — Divieto di compensazione con ruoli oltre 50.000 euro
- Art. 31 DL 78/2010 — Preclusione all'autocompensazione
- Art. 28-ter DPR 602/1973 — Compensazione dei rimborsi con i ruoli
- Art. 48-bis DPR 602/1973 — Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 23 D.Lgs. 472/1997 — Sospensione dei rimborsi e compensazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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