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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

La violazione di domicilio

Entrare in casa d'altri contro la sua volontà, o restarvi quando si è invitati ad andarsene, è un delitto punito fino a quattro anni, e fino a sei se c'è violenza o si è armati. Il reato tutela chi abita il luogo, non il proprietario: per questo lo commette anche il padrone di casa che entra senza permesso nell'appartamento affittato. Dal 2025 esiste inoltre un reato specifico per chi occupa con violenza o minaccia la casa altrui. Questa pagina spiega il reato, le pene, la querela e i casi più frequenti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: entrare o restare in casa altrui contro la volontà di chi può escludere.
  • Pena: da 1 a 4 anni; da 2 a 6 con violenza o armi.
  • Querela, salvo violenza alle persone, armi o vittime incapaci.
  • Anche il proprietario che entra senza consenso nella casa affittata.
  • Occupazione della casa altrui con violenza o minaccia: da 2 a 7 anni.

Il reato

Art. 614, c. 1-2, c.p.

«Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.»

Il reato protegge la libertà domestica di chi abita il luogo: oltre alla casa comprende gli altri luoghi di privata dimora e le appartenenze, come cortili, cantine e garage. Il diritto di escludere spetta a chi ci vive: per questo commette il reato anche il proprietario che entra senza consenso nell'appartamento locato, e l'ex partner che, andato via di casa, vi rientra contro la volontà di chi ci abita. Il reato può consistere anche nel restare dopo essere stati invitati ad andarsene.

IpotesiPenaProcedibilità
Introduzione o permanenza contro la volontà, clandestina o con ingannoDa 1 a 4 anniQuerela
Con violenza sulle cose o alle persone, o palesemente armatiDa 2 a 6 anniD'ufficio con violenza alle persone, armi o vittime incapaci
Occupazione della casa altrui con violenza o minaccia (art. 634-bis)Da 2 a 7 anniQuerela; d'ufficio per vittime incapaci

Occupazioni, difese e rimedi

Chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, o impedisce il rientro a chi lo abita legittimamente, è punito da due a sette anni, come chi se ne appropria con artifici o cede l'immobile occupato e chi si intromette o riceve denaro per l'occupazione; l'occupante che collabora e lascia volontariamente l'immobile non è punibile (art. 634-bis). Per l'occupazione di terreni ed edifici non abitati si veda la pagina sull'invasione di terreni o edifici. Il padrone di casa che vuole riavere l'immobile deve seguire la via dello sfratto; chi si difende da un'intrusione in casa si veda la pagina sulla legittima difesa. Se le intrusioni si ripetono e generano paura, può configurarsi anche lo stalking.

  1. Chiamare le forze dell'ordine in caso di intrusione in corso.
  2. Documentare ingressi, messaggi, testimoni e danni.
  3. Cambiare la serratura se qualcuno conserva le chiavi senza diritto.
  4. Presentare querela entro tre mesi, quando è necessaria.
  5. Costituirsi parte civile per il risarcimento.

Domande frequenti

Il proprietario può entrare nella casa che mi ha affittato quando vuole?
No: il reato tutela chi ha il diritto di escludere gli altri dal luogo in cui vive, e con la locazione questo diritto spetta all'inquilino. Il proprietario che entra contro la sua volontà espressa o tacita, o con un inganno, commette violazione di domicilio (art. 614 c.p.), punita con la reclusione da uno a quattro anni. Per riavere l'immobile deve seguire le vie legali, come lo sfratto.
L'ex compagno entra ancora in casa mia con le vecchie chiavi: è reato?
Sì, se non vi abita più e tu non vuoi che entri: introdursi nell'abitazione altrui contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, o trattenersi dopo essere stati invitati ad andarsene, è violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Se il comportamento si ripete e genera paura, può integrare anche lo stalking.
Serve la querela?
Di regola sì, la violazione di domicilio è punibile a querela della persona offesa. Si procede però d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, quando il colpevole è palesemente armato e quando c'è violenza sulle cose contro una persona incapace per età o infermità (art. 614 c.p.).
Mi hanno occupato la casa mentre ero via: che cosa posso fare?
Presentare denuncia-querela: chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, o impedisce al proprietario o a chi lo abita legittimamente di rientrare, è punito con la reclusione da due a sette anni, così come chi cede l'immobile occupato o riceve denaro per l'occupazione (art. 634-bis c.p.). L'occupante che collabora e lascia volontariamente la casa non è punibile.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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