In breve
- Reato: entrare o restare in casa altrui contro la volontà di chi può escludere.
- Pena: da 1 a 4 anni; da 2 a 6 con violenza o armi.
- Querela, salvo violenza alle persone, armi o vittime incapaci.
- Anche il proprietario che entra senza consenso nella casa affittata.
- Occupazione della casa altrui con violenza o minaccia: da 2 a 7 anni.
Il reato
«Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.»
Il reato protegge la libertà domestica di chi abita il luogo: oltre alla casa comprende gli altri luoghi di privata dimora e le appartenenze, come cortili, cantine e garage. Il diritto di escludere spetta a chi ci vive: per questo commette il reato anche il proprietario che entra senza consenso nell'appartamento locato, e l'ex partner che, andato via di casa, vi rientra contro la volontà di chi ci abita. Il reato può consistere anche nel restare dopo essere stati invitati ad andarsene.
| Ipotesi | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|
| Introduzione o permanenza contro la volontà, clandestina o con inganno | Da 1 a 4 anni | Querela |
| Con violenza sulle cose o alle persone, o palesemente armati | Da 2 a 6 anni | D'ufficio con violenza alle persone, armi o vittime incapaci |
| Occupazione della casa altrui con violenza o minaccia (art. 634-bis) | Da 2 a 7 anni | Querela; d'ufficio per vittime incapaci |
Occupazioni, difese e rimedi
Chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, o impedisce il rientro a chi lo abita legittimamente, è punito da due a sette anni, come chi se ne appropria con artifici o cede l'immobile occupato e chi si intromette o riceve denaro per l'occupazione; l'occupante che collabora e lascia volontariamente l'immobile non è punibile (art. 634-bis). Per l'occupazione di terreni ed edifici non abitati si veda la pagina sull'invasione di terreni o edifici. Il padrone di casa che vuole riavere l'immobile deve seguire la via dello sfratto; chi si difende da un'intrusione in casa si veda la pagina sulla legittima difesa. Se le intrusioni si ripetono e generano paura, può configurarsi anche lo stalking.
- Chiamare le forze dell'ordine in caso di intrusione in corso.
- Documentare ingressi, messaggi, testimoni e danni.
- Cambiare la serratura se qualcuno conserva le chiavi senza diritto.
- Presentare querela entro tre mesi, quando è necessaria.
- Costituirsi parte civile per il risarcimento.
Domande frequenti
Il proprietario può entrare nella casa che mi ha affittato quando vuole?
L'ex compagno entra ancora in casa mia con le vecchie chiavi: è reato?
Serve la querela?
Mi hanno occupato la casa mentre ero via: che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 614 c.p. — Violazione di domicilio
- Art. 634-bis c.p. — Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro il patrimonioInvasione di terreni o edifici e occupazione abusivaArt. 633 c.p. (da 1 a 3 anni, a querela), il nuovo art. 634-bis sull'occupazione della casa altrui (da 2 a 7 anni) e lo sgombero rapido dell'art. 321-bis c.p.p.
- Reati contro la personaInterferenze illecite nella vita privata: riprese e registrazioniArt. 615-bis c.p.: telecamere nascoste e registrazioni in casa, da 6 mesi a 4 anni, a querela; quando registrare è lecito, il convivente, la diffusione (617-septies).
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro il patrimonioIl furto in abitazione e il furto con strappoArt. 624-bis c.p.: da 4 a 7 anni, fino a 10 se aggravato; destrezza su telefoni e carte (D.L. 23/2026); arresto obbligatorio, niente bilanciamento, privata dimora.
- Il procedimento penaleLa legittima difesaPericolo attuale, offesa ingiusta, necessità e proporzione; difesa in casa e nei negozi dopo la L. 36/2019, eccesso colposo e grave turbamento (art. 55), scriminanti.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per morosità: procedura, tempi, difeseMorosità dopo 20 giorni, intimazione e udienza, termine di grazia, decreto per i canoni, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario, tempi e costi.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.