In breve
- Reato: procurarsi con telecamere o registratori immagini o notizie della vita privata in casa altrui o in luoghi di privata dimora.
- Pena: da 6 mesi a 4 anni, a querela; d'ufficio e fino a 5 anni per pubblici ufficiali e investigatori.
- Anche in casa propria, se si riprende la vita privata di chi vi si trova senza parteciparvi.
- Lecito registrare le conversazioni a cui si partecipa; non protetto ciò che si vede dall'esterno.
- Diffondere registrazioni fraudolente per danneggiare è un reato autonomo (617-septies).
Il reato
«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.»
I luoghi tutelati sono quelli della violazione di domicilio: l'abitazione, gli altri luoghi di privata dimora e le loro appartenenze. Il reato è punibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (si veda la pagina sulla querela); si procede d'ufficio, con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato (c. 3). È configurabile anche il tentativo, per esempio quando la telecamera viene scoperta prima di registrare (Cass. 4669/2018).
Dove passa il confine: la Cassazione
| Situazione | Esito | Decisione |
|---|---|---|
| Telecamera nascosta in casa propria o comune per riprendere il partner, conviventi o ospiti | Reato | Cass. 39550/2024; 36109/2018 |
| Riprese di momenti a cui l'autore partecipa, anche intimi, con il partner | Non è 615-bis (ma la diffusione può essere reato) | Cass. 22221/2017; 27160/2018 |
| Ex coniuge ammesso in casa che filma gli incontri tra l'altro e il figlio | Non è 615-bis | Cass. 4840/2023 |
| Riprese di ciò che si vede liberamente dall'esterno | Non è reato | Cass. 9932/2020; 25363/2015 |
| Scale e pianerottoli condominiali | Non sono privata dimora | Cass. 34151/2017 |
| GPS con microfono nell'auto | Non è 615-bis | Cass. 3446/2023 |
| Bagno di uno studio professionale, studio medico | Privata dimora: reato | Cass. 27847/2015; 27990/2020 |
Il criterio decisivo, secondo la Cassazione, non è chi sia il proprietario della casa, ma se l'autore sia estraneo al momento di vita privata che capta: chi partecipa a una scena o a una conversazione non commette interferenza illecita, chi la spia sì (Cass. 12713/2023). Per questo registrare una conversazione a cui si partecipa, anche di nascosto, è lecito e la registrazione può essere usata come prova; ascoltare di nascosto comunicazioni telefoniche o telematiche tra altre persone è invece un reato più grave (art. 617 c.p.; si veda anche la pagina sulle intercettazioni).
Diffondere riprese e registrazioni
Chi diffonde, per danneggiare la reputazione o l'immagine di qualcuno, riprese audio o video di incontri privati o registrazioni di conversazioni, fatte fraudolentemente anche se vi ha partecipato, è punito con la reclusione fino a quattro anni, a querela; la punibilità è esclusa se la diffusione deriva direttamente dall'uso in un procedimento giudiziario o amministrativo, per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (art. 617-septies c.p.). Se le immagini sono sessualmente esplicite si applica il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Le stesse condotte possono concorrere con gli atti persecutori e, sul piano civile, con la violazione della normativa sulla protezione dei dati (si veda la pagina sulla videosorveglianza).
- Non distruggere il dispositivo: fotografarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine.
- Segnare la data della scoperta: da lì tre mesi per la querela.
- Conservare le prove di eventuali diffusioni: link, screenshot, messaggi.
- Chiedere la rimozione dei contenuti diffusi alle piattaforme.
- Valutare la costituzione di parte civile per il risarcimento.
Domande frequenti
Posso registrare una conversazione a cui partecipo?
Il mio ex compagno ha messo una telecamera nascosta nella casa in cui vivevamo: è reato anche se la casa è anche sua?
Il vicino mi fotografa mentre sono in giardino o sul balcone: è reato?
È reato mettere un GPS con microfono nell'auto di qualcuno?
Fonti normative
- Art. 615-bis c.p. — Interferenze illecite nella vita privata
- Art. 614 c.p. — Violazione di domicilio (luoghi tutelati)
- Art. 617-septies c.p. — Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
- Art. 617 c.p. — Cognizione illecita di comunicazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Reati informaticiL'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)Entrare in email, profili o gestionali altrui: fino a 3 anni a querela, da 2 a 10 se pubblico ufficiale, operatore o con dati sottratti (L. 90/2024).
- Il procedimento penaleLe intercettazioni: quando sono legittime e come si contestanoReati per cui sono ammesse, decreto del GIP, limite di 45 giorni dal 2025, trojan, difensore, terzi e pubblicazione dopo il 2024, uso in altri processi, inutilizzabilità.
- Privacy e GDPRTelecamere in casa, in condominio, in azienda, in negozio: le regoleCasa: solo le proprie pertinenze (art. 615-bis c.p. se si riprendono i vicini); condominio: maggioranza dell'art. 1122-ter; azienda: accordo sindacale (art. 4 St. lav.).
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).