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ReatoDiritto penale · Reati contro la persona

Interferenze illecite nella vita privata: riprese e registrazioni

Una telecamera nascosta in camera da letto, un registratore lasciato acceso in casa dell'ex, un video girato dalla finestra di un bagno: la legge punisce chi, con strumenti di ripresa, si procura immagini o notizie della vita privata che si svolge in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora. Non tutte le registrazioni però sono illecite: chi partecipa a una conversazione può registrarla, e ciò che si vede liberamente dall'esterno non è protetto. Il confine lo ha tracciato la Cassazione, caso per caso. Questa pagina spiega quando si commette il reato, le pene, la querela e le condotte vicine, come la diffusione di registrazioni fraudolente.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Reato: procurarsi con telecamere o registratori immagini o notizie della vita privata in casa altrui o in luoghi di privata dimora.
  • Pena: da 6 mesi a 4 anni, a querela; d'ufficio e fino a 5 anni per pubblici ufficiali e investigatori.
  • Anche in casa propria, se si riprende la vita privata di chi vi si trova senza parteciparvi.
  • Lecito registrare le conversazioni a cui si partecipa; non protetto ciò che si vede dall'esterno.
  • Diffondere registrazioni fraudolente per danneggiare è un reato autonomo (617-septies).

Il reato

Art. 615-bis, c. 1-2, c.p.

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.»

I luoghi tutelati sono quelli della violazione di domicilio: l'abitazione, gli altri luoghi di privata dimora e le loro appartenenze. Il reato è punibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto (si veda la pagina sulla querela); si procede d'ufficio, con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato (c. 3). È configurabile anche il tentativo, per esempio quando la telecamera viene scoperta prima di registrare (Cass. 4669/2018).

Dove passa il confine: la Cassazione

SituazioneEsitoDecisione
Telecamera nascosta in casa propria o comune per riprendere il partner, conviventi o ospitiReatoCass. 39550/2024; 36109/2018
Riprese di momenti a cui l'autore partecipa, anche intimi, con il partnerNon è 615-bis (ma la diffusione può essere reato)Cass. 22221/2017; 27160/2018
Ex coniuge ammesso in casa che filma gli incontri tra l'altro e il figlioNon è 615-bisCass. 4840/2023
Riprese di ciò che si vede liberamente dall'esternoNon è reatoCass. 9932/2020; 25363/2015
Scale e pianerottoli condominialiNon sono privata dimoraCass. 34151/2017
GPS con microfono nell'autoNon è 615-bisCass. 3446/2023
Bagno di uno studio professionale, studio medicoPrivata dimora: reatoCass. 27847/2015; 27990/2020

Il criterio decisivo, secondo la Cassazione, non è chi sia il proprietario della casa, ma se l'autore sia estraneo al momento di vita privata che capta: chi partecipa a una scena o a una conversazione non commette interferenza illecita, chi la spia sì (Cass. 12713/2023). Per questo registrare una conversazione a cui si partecipa, anche di nascosto, è lecito e la registrazione può essere usata come prova; ascoltare di nascosto comunicazioni telefoniche o telematiche tra altre persone è invece un reato più grave (art. 617 c.p.; si veda anche la pagina sulle intercettazioni).

Diffondere riprese e registrazioni

Chi diffonde, per danneggiare la reputazione o l'immagine di qualcuno, riprese audio o video di incontri privati o registrazioni di conversazioni, fatte fraudolentemente anche se vi ha partecipato, è punito con la reclusione fino a quattro anni, a querela; la punibilità è esclusa se la diffusione deriva direttamente dall'uso in un procedimento giudiziario o amministrativo, per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (art. 617-septies c.p.). Se le immagini sono sessualmente esplicite si applica il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Le stesse condotte possono concorrere con gli atti persecutori e, sul piano civile, con la violazione della normativa sulla protezione dei dati (si veda la pagina sulla videosorveglianza).

  1. Non distruggere il dispositivo: fotografarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine.
  2. Segnare la data della scoperta: da lì tre mesi per la querela.
  3. Conservare le prove di eventuali diffusioni: link, screenshot, messaggi.
  4. Chiedere la rimozione dei contenuti diffusi alle piattaforme.
  5. Valutare la costituzione di parte civile per il risarcimento.

Domande frequenti

Posso registrare una conversazione a cui partecipo?
Sì. Chi partecipa a una conversazione può registrarla anche senza avvisare gli altri: non è un'interferenza illecita, perché il reato punisce chi è estraneo al momento di vita privata che capta (Cass. 12713/2023), e la registrazione può essere usata come prova. È invece reato diffondere, per danneggiare la reputazione o l'immagine di qualcuno, registrazioni fraudolente di conversazioni o incontri a cui si è partecipato, salvo l'uso in un procedimento, per la difesa o per il diritto di cronaca (art. 617-septies c.p.).
Il mio ex compagno ha messo una telecamera nascosta nella casa in cui vivevamo: è reato anche se la casa è anche sua?
Sì, se ha ripreso momenti di vita privata a cui non partecipava, senza il consenso di chi era ripreso: la Cassazione ha chiarito che il reato si configura anche quando l'autore è titolare o contitolare del domicilio (Cass. 39550/2024 e 36109/2018). La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni, e il reato è punibile a querela, da presentare entro tre mesi dalla scoperta. Spesso questi fatti si accompagnano ad atti persecutori o maltrattamenti, che vanno valutati insieme.
Il vicino mi fotografa mentre sono in giardino o sul balcone: è reato?
Dipende da quanto quello spazio è sottratto alla vista. La tutela della riservatezza domiciliare riguarda ciò che si svolge in modo da non essere visibile agli estranei: non è reato riprendere comportamenti liberamente osservabili dall'esterno senza particolari accorgimenti (Cass. 9932/2020 e 25363/2015), e le scale condominiali non sono luoghi di privata dimora (Cass. 34151/2017). Possono però esserci violazioni della normativa sulla privacy o altri reati, come le molestie o gli atti persecutori.
È reato mettere un GPS con microfono nell'auto di qualcuno?
Non come interferenza illecita nella vita privata, perché l'automobile non è stata considerata un luogo di privata dimora ai fini dell'art. 615-bis (Cass. 3446/2023). La condotta può però integrare altri reati, come gli atti persecutori o, se si ascoltano comunicazioni tra altre persone, la cognizione illecita di comunicazioni, oltre a violare la normativa sulla protezione dei dati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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