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GuidaPrivacy e digitale · Privacy e GDPR

Telecamere in casa, in condominio, in azienda, in negozio: le regole

Una telecamera è lecita se inquadra solo ciò che si ha diritto di sorvegliare, avvisa chi viene ripreso e conserva le immagini per il tempo strettamente necessario. Il privato che filma il proprio cancello non deve nulla al GDPR, ma se inquadra la strada o il vicino rischia il reato di interferenze illecite; il condominio decide a maggioranza; l'azienda deve passare da sindacati o Ispettorato. Le regole per ciascun caso, con le FAQ del Garante.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Casa: telecamere lecite senza formalità se inquadrano solo le proprie pertinenze (esenzione domestica del GDPR); riprendere la strada, le parti comuni o il vicino fa cadere l'esenzione e, per i luoghi di privata dimora, integra il reato dell'art. 615-bis c.p..
  • Condominio: delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (art. 1122-ter c.c.), cartelli, informativa, solo parti comuni, conservazione breve, accesso limitato.
  • Azienda: solo per esigenze organizzative, sicurezza o patrimonio, con accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato (art. 4 St. lav.) e informativa ai dipendenti; senza, reato e immagini inutilizzabili.
  • Negozi, uffici, studi: base giuridica del legittimo interesse, cartello prima del raggio d'azione e informativa completa, niente audio, conservazione di norma 24 ore fino a 72, DPIA se la sorveglianza è sistematica e su larga scala.
  • Vietati: riconoscimento facciale e telecamere «intelligenti» senza base di legge, riprese in bagni e spogliatoi, controllo del ritmo di lavoro; le telecamere finte sono fuori dal GDPR ma non dal codice penale se usate per minacciare.

Le telecamere del privato

Art. 615-bis c.p. — Interferenze illecite nella vita privata

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo».

Il GDPR non si applica ai trattamenti «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» (art. 2, par. 2, lett. c): la telecamera di casa che riprende il proprio giardino, il cancello e il vialetto non richiede informativa, cartelli o registro. L'esenzione vale finché l'angolo visuale resta sulle pertinenze esclusive: le FAQ del Garante (n. 10) chiedono di escludere le aree comuni (cortili, scale, pianerottoli), le proprietà dei terzi e le aree pubbliche, orientando le telecamere o mascherando le zone non pertinenti. Chi riprende stabilmente la strada tratta dati di passanti e deve rispettare il GDPR come un negozio; chi riprende la casa, il balcone o il giardino recintato del vicino commette il reato di interferenze illecite, perché quelli sono luoghi di privata dimora o loro appartenenze (art. 614): la Cassazione lo esclude solo per gli spazi visibili liberamente da chiunque, come un cortile aperto sulla via pubblica, e distingue tra la ripresa indebita della vita privata altrui e la tutela della propria proprietà. Le immagini registrate lecitamente possono essere consegnate alla polizia o usate in causa; la loro diffusione (social, chat di quartiere) è un trattamento a sé, vietato senza base giuridica e punito dallo stesso art. 615-bis se riguarda la vita privata altrui.

Le stesse regole valgono per videocitofoni «smart» e campanelli con telecamera (ammessi se inquadrano chi suona, non il pianerottolo o la porta di fronte), per le telecamere interne (lecite verso i familiari conviventi, non verso colf e badanti senza informativa e senza rispettare la loro dignità) e per le dashcam, che riprendono la strada per finalità personali ma non possono essere usate per pubblicare targhe e volti. L'audio è quasi sempre sproporzionato: registrare le conversazioni dei vicini o dei passanti aggiunge il reato di interferenze sonore e, in azienda, viola l'art. 4.

Condominio, azienda, negozio

ContestoChi decide e base giuridicaObblighiNorma
Condominioassemblea con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore (art. 1136, c. 2); titolare = condominio, rappresentato dall'amministratore; legittimo interesse alla sicurezzasolo parti comuni; cartelli prima del raggio d'azione; informativa completa (bacheca, sito, amministratore); accesso alle immagini solo a persone designate; conservazione di pochi giorni (di norma entro 7); nessuna ripresa delle porte delle singole unità o di spazi privati; registro dei trattamenti se richiestoart. 1122-ter c.c.; artt. 5, 6, 13, 30 GDPR; FAQ 11
Azienda (lavoratori)datore, per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio; accordo con RSU/RSA o autorizzazione dell'Ispettorato (definitiva); informativa ai lavoratoriniente riprese continue delle postazioni, dei bagni, degli spogliatoi, della mensa; angoli su casse, magazzini, accessi; immagini usabili a ogni fine, anche disciplinare, solo con informativa; controlli «difensivi» per illeciti gravi ammessi entro limiti stretti; conservazione breveart. 4 St. lav.; art. 171 Codice privacy; art. 88 GDPR
Negozi, uffici, studi, bartitolare esercente; legittimo interesse (sicurezza, prevenzione furti) documentato con la valutazione di bilanciamentocartello visibile prima dell'area ripresa con titolare, finalità e rinvio all'informativa completa; niente audio; conservazione 24 ore, fino a 72 con motivazione; DPIA se sorveglianza sistematica di aree pubbliche o su larga scala; niente telecamere sulla clientela dei camerini; accordo o autorizzazione se ci sono dipendentiartt. 6, 13, 35 GDPR; provvedimento generale del Garante 8 aprile 2010 e FAQ; linee guida EDPB 3/2019
Enti pubblici e sicurezza urbanalegge e regolamenti comunali; base giuridica dell'interesse pubblicocartelli, conservazione 7 giorni salvo esigenze investigative, accesso alle forze dell'ordineart. 6 DL 11/2009; art. 2-ter Codice privacy
Telecamere finte o spentenessun trattamentofuori dal GDPR (FAQ 16), ma restano i limiti civili e penali sull'uso intimidatorio

In condominio la telecamera è legittima anche contro il parere dei dissenzienti, che possono impugnare la delibera solo per vizi; il singolo condomino può installarne una propria sulle parti comuni solo con l'autorizzazione dell'assemblea, mentre quella sul proprio balcone o sulla porta ricade nella regola dei privati. Per i lavoratori il punto è l'art. 4 dello Statuto: l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato sono un presupposto di liceità, non una formalità, e le immagini raccolte senza sono inutilizzabili anche per contestare un furto; l'informativa deve spiegare dove sono le telecamere, chi vede le immagini e per quanto; le riprese finalizzate a controllare la prestazione sono vietate in radice. Nei negozi il cartello deve essere visibile prima di entrare nel raggio d'azione e riportare almeno titolare, finalità e dove leggere l'informativa completa; nelle FAQ il Garante ricorda che i sistemi di riconoscimento facciale e le analisi comportamentali richiedono una base di legge che oggi non c'è per i privati, e che la conservazione oltre i sette giorni non è mai automatica.

Che cosa fare se ci si sente ripresi

  1. Verificare l'angolo: chiedere al vicino, all'amministratore o al titolare che cosa inquadra la telecamera; molte liti si chiudono con un mascheramento o un riorientamento.
  2. Esercitare i diritti: verso condominio, azienda e negozi si può chiedere l'accesso alle immagini che ci riguardano e la cancellazione (artt. 15 e 17 GDPR), con risposta entro un mese; il privato in regime domestico non è tenuto, ma il vicino che riprende la nostra proprietà sì.
  3. Reclamo al Garante (gratuito, art. 77 GDPR) per le telecamere di condomini, aziende e attività, che può ordinare la rimozione e sanzionare; per i dipendenti anche l'Ispettorato del lavoro e il sindacato.
  4. Querela per l'art. 615-bis entro tre mesi da quando si è saputo della ripresa della propria dimora o delle sue pertinenze; l'azione civile per il risarcimento e l'inibitoria d'urgenza (art. 700 c.p.c.) affiancano il penale.
  5. Per chi installa: documentare la finalità, l'angolo, i tempi di conservazione e chi accede; in azienda l'accordo o l'autorizzazione prima di accendere; in condominio la delibera e i cartelli; ovunque niente audio e niente riprese di spazi altrui.

Le regole sui controlli a distanza e sugli strumenti di lavoro sono nella guida sulla privacy del lavoratore; come si svolge un procedimento del Garante e come ci si difende è nella pagina sulle sanzioni privacy; la diffusione online delle immagini registrate rientra nel reato di diffusione illecita quando ha contenuto sessuale e, negli altri casi, nella diffamazione e nel trattamento illecito.

Domande frequenti

Posso mettere una telecamera fuori dalla porta di casa?
Sì, se inquadra solo spazi di tua esclusiva pertinenza (ingresso, giardino, box): in quel caso vale l'esenzione «domestica» del GDPR e non servono cartelli né informative. Se la telecamera riprende anche il pianerottolo, il cortile comune, la strada o la proprietà del vicino, l'esenzione cade e, per i luoghi di privata dimora altrui, scatta il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p., reclusione da sei mesi a quattro anni, a querela). Il Garante (FAQ 10) chiede di limitare l'angolo visuale, orientare o mascherare le zone estranee e non registrare l'audio.
In condominio chi decide e con quale maggioranza?
L'assemblea, con la maggioranza dell'art. 1136, c. 2, c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1122-ter c.c.). Il condominio diventa titolare del trattamento: servono i cartelli prima del raggio d'azione, un'informativa completa disponibile, telecamere che inquadrano solo le parti comuni (non gli ingressi delle singole unità né la strada oltre lo stretto necessario), conservazione di pochi giorni, accesso alle immagini limitato all'amministratore o a un incaricato e consegna solo alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria.
Il mio datore di lavoro può installare telecamere nel reparto?
Solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio, e solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 St. lav.); le immagini sono utilizzabili anche ai fini disciplinari solo se i lavoratori hanno ricevuto un'informativa adeguata. Installare senza accordo o autorizzazione è reato (art. 171 Codice privacy, con le pene dell'art. 38 St. lav.) e rende inutilizzabili le riprese; le telecamere puntate sulla postazione per controllare il ritmo di lavoro sono vietate anche con l'accordo.
Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni?
Per il tempo necessario allo scopo: il Garante indica come riferimento 24 ore, estensibili a 48-72 ore per esigenze documentate (chiusure festive, turni), e fino a 7 giorni solo in casi particolari (banche, sicurezza pubblica) o con autorizzazione; oltre serve una verifica preliminare. Le immagini di un fatto specifico (furto, danneggiamento) possono essere estratte e conservate per la denuncia. La cancellazione deve essere automatica.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Privacy e GDPRLa privacy del lavoratore: email, chat, GPS, badge, cartella sanitariaLa regola base (art. 4 L. 300/1970 come riscritto nel 2015: impianti audiovisivi e strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con RSU o RSA, o con i sindacati nazionali per le imprese multi-sede, e in mancanza autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato; c. 2: esclusi dalla procedura gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, pc, telefono, email, gestionali, e gli strumenti di registrazione di accessi e presenze; c. 3: i dati raccolti con entrambi sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto, anche disciplinari, solo se al lavoratore è data adeguata informazione sulle modalità d'uso e dei controlli e nel rispetto del Codice privacy; art. 114 Codice privacy e art. 88 GDPR; art. 8 St. lav.: divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali e su fatti irrilevanti per l'attitudine professionale, art. 113 Codice privacy; art. 10 D.Lgs. 276/2003 per le agenzie), i controlli difensivi (Cass. 25732/2021: i controlli tecnologici a tutela di beni estranei al rapporto o per evitare illeciti sono consentiti fuori dall'art. 4 se c'è un fondato sospetto di un illecito, con bilanciamento tra interessi aziendali e dignità e riservatezza, e solo sui dati acquisiti dopo l'insorgere del sospetto; controlli generalizzati e preventivi vietati; agenzie investigative solo per condotte illecite fuori dalla prestazione, non per verificare la prestazione stessa), email e metadati (documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024: i metadati degli account di posta, mittente, destinatario, orari, IP, dimensione, oggetto, raccolti per la sicurezza e la funzionalità del sistema si conservano di norma per non più di 21 giorni; oltre, serve la procedura dell'art. 4 c. 1 o una giustificazione tecnica documentata; informativa e valutazione d'impatto; l'accesso ai contenuti delle email solo con regolamento interno, per esigenze specifiche e con gradualità, e mai sugli account con aspettativa di riservatezza; alla cessazione del rapporto disattivazione dell'account e risposta automatica, non la lettura), chat, social e telefono (i messaggi WhatsApp, Telegram e i post in gruppi chiusi hanno un'aspettativa di riservatezza: il datore non può usarli per sanzionare, anche se li riceve da colleghi, Garante 21 maggio 2025 e giurisprudenza; i post pubblici sì, nei limiti della critica; il numero personale del dipendente non può essere usato per gruppi aziendali senza base giuridica; il telefono aziendale è strumento di lavoro con informativa), GPS e localizzazione (i sistemi GPS sui veicoli sono strumenti di controllo a distanza: accordo o autorizzazione, vetrofania sul veicolo, tracciamento solo in orario di lavoro, conservazione limitata, Garante provv. 370/2011 e sanzioni recenti; app di localizzazione sui telefoni con le stesse regole; il badge di presenza è escluso dalla procedura ma non può tracciare i movimenti), biometria (impronte digitali e riconoscimento facciale per le presenze vietati senza una norma di legge che li autorizzi, art. 9 GDPR e art. 2-septies Codice privacy; il consenso del lavoratore non è valido per lo squilibrio del rapporto; sanzioni del Garante anche a enti pubblici e società sportive), telecamere (installazione con accordo o autorizzazione, cartelli, no nelle aree di riposo e nei bagni, no inquadratura continua delle postazioni, conservazione 24-72 ore salvo esigenze; le immagini usabili a fini disciplinari solo con la procedura e l'informativa; le telecamere nascoste solo come controllo difensivo su sospetto specifico), salute e dati sensibili (visite del medico competente ex D.Lgs. 81/2008: il datore riceve solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi; la cartella sanitaria è del medico; certificato di malattia con solo la prognosi; test antidroga e alcol nei casi previsti; dati su gravidanza, disabilità e orientamento vietati salvo obblighi di legge; visite fiscali INPS), i rimedi (inutilizzabilità delle prove nel giudizio disciplinare e sul licenziamento; reclamo al Garante con sanzioni fino a 20 milioni o al 4% del fatturato; risarcimento; art. 171 Codice privacy, che punisce le violazioni degli artt. 4 c. 1 e 8 St. lav. con le pene dell'art. 38: ammenda e arresto; rimozione degli impianti ordinata dall'Ispettorato), gli obblighi pratici per l'azienda (informativa ex art. 13 GDPR specifica per i lavoratori, regolamento sull'uso degli strumenti, accordo sindacale o istanza all'ITL per telecamere e GPS, DPIA, registro dei trattamenti, tempi di conservazione, formazione).
  • Privacy e GDPRLe sanzioni del Garante: come si difende un'aziendaCome nasce il procedimento (reclamo art. 77, segnalazione, ispezione), poteri dell'art. 58, notifica delle violazioni e 30 giorni per scritti difensivi e audizione (art. 166 Codice privacy, reg. Garante 1/2019), criteri e massimi dell'art. 83 GDPR, colpa e responsabilità dell'ente (CGUE Deutsche Wohnen), ordinanza-ingiunzione e pubblicazione, pagamento della metà, ricorso al tribunale entro 30 giorni con rito del lavoro, reato di trattamento illecito, risarcimento.
  • Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)Le due condotte (autore e ricevente con dolo di nocumento), oggetto (contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati), consenso, pena 1-6 anni e multa 5.000-15.000, aggravanti (coniuge o ex, mezzi informatici, vittima vulnerabile o incinta, movente di genere dal 2025), querela in 6 mesi e remissione solo processuale, d'ufficio, patteggiamento con avviso alla vittima, misure cautelari, rapporti con altri reati (minori, estorsione, stalking), tutela urgente: Garante in 48 ore, piattaforme, deindicizzazione, risarcimento e patrocinio a spese dello Stato.