In breve
- Casa: telecamere lecite senza formalità se inquadrano solo le proprie pertinenze (esenzione domestica del GDPR); riprendere la strada, le parti comuni o il vicino fa cadere l'esenzione e, per i luoghi di privata dimora, integra il reato dell'art. 615-bis c.p..
- Condominio: delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (art. 1122-ter c.c.), cartelli, informativa, solo parti comuni, conservazione breve, accesso limitato.
- Azienda: solo per esigenze organizzative, sicurezza o patrimonio, con accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato (art. 4 St. lav.) e informativa ai dipendenti; senza, reato e immagini inutilizzabili.
- Negozi, uffici, studi: base giuridica del legittimo interesse, cartello prima del raggio d'azione e informativa completa, niente audio, conservazione di norma 24 ore fino a 72, DPIA se la sorveglianza è sistematica e su larga scala.
- Vietati: riconoscimento facciale e telecamere «intelligenti» senza base di legge, riprese in bagni e spogliatoi, controllo del ritmo di lavoro; le telecamere finte sono fuori dal GDPR ma non dal codice penale se usate per minacciare.
Le telecamere del privato
«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo».
Il GDPR non si applica ai trattamenti «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» (art. 2, par. 2, lett. c): la telecamera di casa che riprende il proprio giardino, il cancello e il vialetto non richiede informativa, cartelli o registro. L'esenzione vale finché l'angolo visuale resta sulle pertinenze esclusive: le FAQ del Garante (n. 10) chiedono di escludere le aree comuni (cortili, scale, pianerottoli), le proprietà dei terzi e le aree pubbliche, orientando le telecamere o mascherando le zone non pertinenti. Chi riprende stabilmente la strada tratta dati di passanti e deve rispettare il GDPR come un negozio; chi riprende la casa, il balcone o il giardino recintato del vicino commette il reato di interferenze illecite, perché quelli sono luoghi di privata dimora o loro appartenenze (art. 614): la Cassazione lo esclude solo per gli spazi visibili liberamente da chiunque, come un cortile aperto sulla via pubblica, e distingue tra la ripresa indebita della vita privata altrui e la tutela della propria proprietà. Le immagini registrate lecitamente possono essere consegnate alla polizia o usate in causa; la loro diffusione (social, chat di quartiere) è un trattamento a sé, vietato senza base giuridica e punito dallo stesso art. 615-bis se riguarda la vita privata altrui.
Le stesse regole valgono per videocitofoni «smart» e campanelli con telecamera (ammessi se inquadrano chi suona, non il pianerottolo o la porta di fronte), per le telecamere interne (lecite verso i familiari conviventi, non verso colf e badanti senza informativa e senza rispettare la loro dignità) e per le dashcam, che riprendono la strada per finalità personali ma non possono essere usate per pubblicare targhe e volti. L'audio è quasi sempre sproporzionato: registrare le conversazioni dei vicini o dei passanti aggiunge il reato di interferenze sonore e, in azienda, viola l'art. 4.
Condominio, azienda, negozio
| Contesto | Chi decide e base giuridica | Obblighi | Norma |
|---|---|---|---|
| Condominio | assemblea con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore (art. 1136, c. 2); titolare = condominio, rappresentato dall'amministratore; legittimo interesse alla sicurezza | solo parti comuni; cartelli prima del raggio d'azione; informativa completa (bacheca, sito, amministratore); accesso alle immagini solo a persone designate; conservazione di pochi giorni (di norma entro 7); nessuna ripresa delle porte delle singole unità o di spazi privati; registro dei trattamenti se richiesto | art. 1122-ter c.c.; artt. 5, 6, 13, 30 GDPR; FAQ 11 |
| Azienda (lavoratori) | datore, per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio; accordo con RSU/RSA o autorizzazione dell'Ispettorato (definitiva); informativa ai lavoratori | niente riprese continue delle postazioni, dei bagni, degli spogliatoi, della mensa; angoli su casse, magazzini, accessi; immagini usabili a ogni fine, anche disciplinare, solo con informativa; controlli «difensivi» per illeciti gravi ammessi entro limiti stretti; conservazione breve | art. 4 St. lav.; art. 171 Codice privacy; art. 88 GDPR |
| Negozi, uffici, studi, bar | titolare esercente; legittimo interesse (sicurezza, prevenzione furti) documentato con la valutazione di bilanciamento | cartello visibile prima dell'area ripresa con titolare, finalità e rinvio all'informativa completa; niente audio; conservazione 24 ore, fino a 72 con motivazione; DPIA se sorveglianza sistematica di aree pubbliche o su larga scala; niente telecamere sulla clientela dei camerini; accordo o autorizzazione se ci sono dipendenti | artt. 6, 13, 35 GDPR; provvedimento generale del Garante 8 aprile 2010 e FAQ; linee guida EDPB 3/2019 |
| Enti pubblici e sicurezza urbana | legge e regolamenti comunali; base giuridica dell'interesse pubblico | cartelli, conservazione 7 giorni salvo esigenze investigative, accesso alle forze dell'ordine | art. 6 DL 11/2009; art. 2-ter Codice privacy |
| Telecamere finte o spente | nessun trattamento | fuori dal GDPR (FAQ 16), ma restano i limiti civili e penali sull'uso intimidatorio | — |
In condominio la telecamera è legittima anche contro il parere dei dissenzienti, che possono impugnare la delibera solo per vizi; il singolo condomino può installarne una propria sulle parti comuni solo con l'autorizzazione dell'assemblea, mentre quella sul proprio balcone o sulla porta ricade nella regola dei privati. Per i lavoratori il punto è l'art. 4 dello Statuto: l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato sono un presupposto di liceità, non una formalità, e le immagini raccolte senza sono inutilizzabili anche per contestare un furto; l'informativa deve spiegare dove sono le telecamere, chi vede le immagini e per quanto; le riprese finalizzate a controllare la prestazione sono vietate in radice. Nei negozi il cartello deve essere visibile prima di entrare nel raggio d'azione e riportare almeno titolare, finalità e dove leggere l'informativa completa; nelle FAQ il Garante ricorda che i sistemi di riconoscimento facciale e le analisi comportamentali richiedono una base di legge che oggi non c'è per i privati, e che la conservazione oltre i sette giorni non è mai automatica.
Che cosa fare se ci si sente ripresi
- Verificare l'angolo: chiedere al vicino, all'amministratore o al titolare che cosa inquadra la telecamera; molte liti si chiudono con un mascheramento o un riorientamento.
- Esercitare i diritti: verso condominio, azienda e negozi si può chiedere l'accesso alle immagini che ci riguardano e la cancellazione (artt. 15 e 17 GDPR), con risposta entro un mese; il privato in regime domestico non è tenuto, ma il vicino che riprende la nostra proprietà sì.
- Reclamo al Garante (gratuito, art. 77 GDPR) per le telecamere di condomini, aziende e attività, che può ordinare la rimozione e sanzionare; per i dipendenti anche l'Ispettorato del lavoro e il sindacato.
- Querela per l'art. 615-bis entro tre mesi da quando si è saputo della ripresa della propria dimora o delle sue pertinenze; l'azione civile per il risarcimento e l'inibitoria d'urgenza (art. 700 c.p.c.) affiancano il penale.
- Per chi installa: documentare la finalità, l'angolo, i tempi di conservazione e chi accede; in azienda l'accordo o l'autorizzazione prima di accendere; in condominio la delibera e i cartelli; ovunque niente audio e niente riprese di spazi altrui.
Le regole sui controlli a distanza e sugli strumenti di lavoro sono nella guida sulla privacy del lavoratore; come si svolge un procedimento del Garante e come ci si difende è nella pagina sulle sanzioni privacy; la diffusione online delle immagini registrate rientra nel reato di diffusione illecita quando ha contenuto sessuale e, negli altri casi, nella diffamazione e nel trattamento illecito.
Domande frequenti
Posso mettere una telecamera fuori dalla porta di casa?
In condominio chi decide e con quale maggioranza?
Il mio datore di lavoro può installare telecamere nel reparto?
Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni?
Fonti normative
- Art. 615-bis c.p. — Interferenze illecite nella vita privata
- Art. 1122-ter c.c. — Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
- Art. 4 L. 300/1970 — Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
- Art. 171 D.Lgs. 196/2003 — Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza
- Art. 2, par. 2, lett. c), e artt. 5, 6, 13 e 35 Reg. (UE) 2016/679
- Garante per la protezione dei dati personali — FAQ sulla videosorveglianza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Privacy e GDPRLa privacy del lavoratore: email, chat, GPS, badge, cartella sanitariaLa regola base (art. 4 L. 300/1970 come riscritto nel 2015: impianti audiovisivi e strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con RSU o RSA, o con i sindacati nazionali per le imprese multi-sede, e in mancanza autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato; c. 2: esclusi dalla procedura gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, pc, telefono, email, gestionali, e gli strumenti di registrazione di accessi e presenze; c. 3: i dati raccolti con entrambi sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto, anche disciplinari, solo se al lavoratore è data adeguata informazione sulle modalità d'uso e dei controlli e nel rispetto del Codice privacy; art. 114 Codice privacy e art. 88 GDPR; art. 8 St. lav.: divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali e su fatti irrilevanti per l'attitudine professionale, art. 113 Codice privacy; art. 10 D.Lgs. 276/2003 per le agenzie), i controlli difensivi (Cass. 25732/2021: i controlli tecnologici a tutela di beni estranei al rapporto o per evitare illeciti sono consentiti fuori dall'art. 4 se c'è un fondato sospetto di un illecito, con bilanciamento tra interessi aziendali e dignità e riservatezza, e solo sui dati acquisiti dopo l'insorgere del sospetto; controlli generalizzati e preventivi vietati; agenzie investigative solo per condotte illecite fuori dalla prestazione, non per verificare la prestazione stessa), email e metadati (documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024: i metadati degli account di posta, mittente, destinatario, orari, IP, dimensione, oggetto, raccolti per la sicurezza e la funzionalità del sistema si conservano di norma per non più di 21 giorni; oltre, serve la procedura dell'art. 4 c. 1 o una giustificazione tecnica documentata; informativa e valutazione d'impatto; l'accesso ai contenuti delle email solo con regolamento interno, per esigenze specifiche e con gradualità, e mai sugli account con aspettativa di riservatezza; alla cessazione del rapporto disattivazione dell'account e risposta automatica, non la lettura), chat, social e telefono (i messaggi WhatsApp, Telegram e i post in gruppi chiusi hanno un'aspettativa di riservatezza: il datore non può usarli per sanzionare, anche se li riceve da colleghi, Garante 21 maggio 2025 e giurisprudenza; i post pubblici sì, nei limiti della critica; il numero personale del dipendente non può essere usato per gruppi aziendali senza base giuridica; il telefono aziendale è strumento di lavoro con informativa), GPS e localizzazione (i sistemi GPS sui veicoli sono strumenti di controllo a distanza: accordo o autorizzazione, vetrofania sul veicolo, tracciamento solo in orario di lavoro, conservazione limitata, Garante provv. 370/2011 e sanzioni recenti; app di localizzazione sui telefoni con le stesse regole; il badge di presenza è escluso dalla procedura ma non può tracciare i movimenti), biometria (impronte digitali e riconoscimento facciale per le presenze vietati senza una norma di legge che li autorizzi, art. 9 GDPR e art. 2-septies Codice privacy; il consenso del lavoratore non è valido per lo squilibrio del rapporto; sanzioni del Garante anche a enti pubblici e società sportive), telecamere (installazione con accordo o autorizzazione, cartelli, no nelle aree di riposo e nei bagni, no inquadratura continua delle postazioni, conservazione 24-72 ore salvo esigenze; le immagini usabili a fini disciplinari solo con la procedura e l'informativa; le telecamere nascoste solo come controllo difensivo su sospetto specifico), salute e dati sensibili (visite del medico competente ex D.Lgs. 81/2008: il datore riceve solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi; la cartella sanitaria è del medico; certificato di malattia con solo la prognosi; test antidroga e alcol nei casi previsti; dati su gravidanza, disabilità e orientamento vietati salvo obblighi di legge; visite fiscali INPS), i rimedi (inutilizzabilità delle prove nel giudizio disciplinare e sul licenziamento; reclamo al Garante con sanzioni fino a 20 milioni o al 4% del fatturato; risarcimento; art. 171 Codice privacy, che punisce le violazioni degli artt. 4 c. 1 e 8 St. lav. con le pene dell'art. 38: ammenda e arresto; rimozione degli impianti ordinata dall'Ispettorato), gli obblighi pratici per l'azienda (informativa ex art. 13 GDPR specifica per i lavoratori, regolamento sull'uso degli strumenti, accordo sindacale o istanza all'ITL per telecamere e GPS, DPIA, registro dei trattamenti, tempi di conservazione, formazione).
- Privacy e GDPRLe sanzioni del Garante: come si difende un'aziendaCome nasce il procedimento (reclamo art. 77, segnalazione, ispezione), poteri dell'art. 58, notifica delle violazioni e 30 giorni per scritti difensivi e audizione (art. 166 Codice privacy, reg. Garante 1/2019), criteri e massimi dell'art. 83 GDPR, colpa e responsabilità dell'ente (CGUE Deutsche Wohnen), ordinanza-ingiunzione e pubblicazione, pagamento della metà, ricorso al tribunale entro 30 giorni con rito del lavoro, reato di trattamento illecito, risarcimento.
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)Le due condotte (autore e ricevente con dolo di nocumento), oggetto (contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati), consenso, pena 1-6 anni e multa 5.000-15.000, aggravanti (coniuge o ex, mezzi informatici, vittima vulnerabile o incinta, movente di genere dal 2025), querela in 6 mesi e remissione solo processuale, d'ufficio, patteggiamento con avviso alla vittima, misure cautelari, rapporti con altri reati (minori, estorsione, stalking), tutela urgente: Garante in 48 ore, piattaforme, deindicizzazione, risarcimento e patrocinio a spese dello Stato.