In breve
- Doppio rapporto: socio della cooperativa e, in più, lavoratore subordinato, autonomo o collaboratore.
- Paga minima: mai sotto i minimi del contratto collettivo firmato dai sindacati più rappresentativi.
- Regolamento interno: nulle le clausole che peggiorano il minimo, salvo piani di crisi.
- Esclusione: fa cessare anche il lavoro; si impugna entro 60 giorni.
- Giudice del lavoro: dal 2023 decide sul licenziamento e anche sull'esclusione collegata.
Il doppio rapporto e i diritti
«Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.»
Al socio con rapporto subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori, con l'esclusione dell'art. 18 ogni volta che, con il rapporto di lavoro, cessa anche quello associativo; i diritti sindacali si esercitano compatibilmente con lo stato di socio, secondo gli accordi collettivi del settore cooperativo (art. 2 L. 142/2001). Agli altri soci lavoratori si applicano alcune norme dello Statuto, come quelle sulla libertà di opinione e contro le discriminazioni, e le norme sulla sicurezza del lavoro. Il lavoratore formalmente autonomo che in realtà lavora come un dipendente può far valere la vera natura del rapporto (si veda la pagina sulle false partite IVA).
La paga e il regolamento interno
| Voce | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Trattamento economico | Proporzionato al lavoro e non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale del settore o della categoria affine | Art. 3, c. 1, L. 142/2001 |
| Più contratti nella stessa categoria | Minimi dei contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative | Art. 7, c. 4, D.L. 248/2007 |
| Ristorni | Deliberati in sede di bilancio, fino al 30 per cento dei trattamenti retributivi | Art. 3, c. 2 |
| Regolamento interno | Approvato dall'assemblea e depositato entro trenta giorni; nulle le clausole peggiorative del minimo | Art. 6 |
| Crisi aziendale | Piano di crisi con riduzione dei trattamenti integrativi e divieto di distribuire utili | Art. 6, c. 1, lett. d)-e) |
Il richiamo ai contratti delle organizzazioni più rappresentative non rende quei contratti obbligatori per tutti, ma fissa il parametro esterno con cui il giudice verifica che la retribuzione sia sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, per contrastare la concorrenza al ribasso sui salari (Corte cost. 51/2015). Per capire quale contratto si applica e se il livello è corretto si vedano le pagine sul contratto collettivo applicabile e sull'inquadramento; i crediti retributivi del socio godono dello stesso privilegio di quelli dei dipendenti, nei limiti del trattamento minimo e delle maggiorazioni (art. 5, c. 1).
Esclusione, licenziamento e giudice competente
Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto dello statuto (art. 5, c. 2, L. 142/2001). L'esclusione è possibile, tra l'altro, nei casi previsti dall'atto costitutivo, per gravi inadempienze o per la perdita dei requisiti, e contro la delibera il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione (art. 2533 c.c.). Per le Sezioni Unite, se la cooperativa esclude il socio e contestualmente lo licenzia per le stesse ragioni legate al lavoro, chi impugna solo il licenziamento può ottenere il risarcimento, ma non la reintegra, che presuppone l'annullamento dell'esclusione (Cass. SU 27436/2017). Conviene quindi contestare entrambi gli atti, rispettando i termini di impugnazione del licenziamento.
Nelle cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023 l'impugnazione del licenziamento segue il rito del lavoro, e il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo, anche quando la fine del lavoro deriva dalla cessazione del rapporto di socio (art. 441-ter c.p.c.). La legge del 2001 attribuisce invece al tribunale ordinario le controversie relative alla prestazione mutualistica (art. 5, c. 2).
- Recuperare statuto, regolamento interno e documenti di ammissione e assunzione.
- Confrontare la busta paga con i minimi del contratto collettivo di riferimento.
- Verificare il regolamento: contratto richiamato e clausole peggiorative.
- In caso di esclusione e licenziamento, impugnare entrambi entro 60 giorni.
- Agire davanti al giudice del lavoro per il rapporto di lavoro e l'esclusione collegata.
Domande frequenti
Il socio lavoratore è un dipendente?
La cooperativa può pagarmi meno del contratto collettivo?
Se vengo escluso dalla cooperativa perdo anche il lavoro?
Quale giudice decide sul licenziamento del socio?
Fonti normative
- Art. 1 L. 142/2001 — Soci lavoratori di cooperativa
- Art. 3 L. 142/2001 — Trattamento economico del socio lavoratore
- Art. 5 L. 142/2001 — Estinzione del rapporto e controversie
- Art. 7 D.L. 248/2007 — Contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori
- Art. 441-ter c.p.c. — Licenziamento del socio della cooperativa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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