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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il socio lavoratore di cooperativa

Chi lavora in una cooperativa come socio ha due rapporti con la stessa società: quello di socio e, in più, un rapporto di lavoro, spesso subordinato. Questa doppia veste ha conseguenze concrete sulla paga, che non può scendere sotto i minimi del contratto collettivo di riferimento, sul regolamento interno e soprattutto sulla fine del rapporto, perché l'esclusione da socio fa cessare anche il lavoro. Questa pagina spiega quali diritti ha il socio lavoratore, come si verifica la paga, che cosa succede in caso di esclusione o licenziamento e quale giudice decide.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Doppio rapporto: socio della cooperativa e, in più, lavoratore subordinato, autonomo o collaboratore.
  • Paga minima: mai sotto i minimi del contratto collettivo firmato dai sindacati più rappresentativi.
  • Regolamento interno: nulle le clausole che peggiorano il minimo, salvo piani di crisi.
  • Esclusione: fa cessare anche il lavoro; si impugna entro 60 giorni.
  • Giudice del lavoro: dal 2023 decide sul licenziamento e anche sull'esclusione collegata.

Il doppio rapporto e i diritti

Art. 1, c. 3, L. 142/2001

«Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.»

Al socio con rapporto subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori, con l'esclusione dell'art. 18 ogni volta che, con il rapporto di lavoro, cessa anche quello associativo; i diritti sindacali si esercitano compatibilmente con lo stato di socio, secondo gli accordi collettivi del settore cooperativo (art. 2 L. 142/2001). Agli altri soci lavoratori si applicano alcune norme dello Statuto, come quelle sulla libertà di opinione e contro le discriminazioni, e le norme sulla sicurezza del lavoro. Il lavoratore formalmente autonomo che in realtà lavora come un dipendente può far valere la vera natura del rapporto (si veda la pagina sulle false partite IVA).

La paga e il regolamento interno

VoceRegolaNorma
Trattamento economicoProporzionato al lavoro e non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale del settore o della categoria affineArt. 3, c. 1, L. 142/2001
Più contratti nella stessa categoriaMinimi dei contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentativeArt. 7, c. 4, D.L. 248/2007
RistorniDeliberati in sede di bilancio, fino al 30 per cento dei trattamenti retributiviArt. 3, c. 2
Regolamento internoApprovato dall'assemblea e depositato entro trenta giorni; nulle le clausole peggiorative del minimoArt. 6
Crisi aziendalePiano di crisi con riduzione dei trattamenti integrativi e divieto di distribuire utiliArt. 6, c. 1, lett. d)-e)

Il richiamo ai contratti delle organizzazioni più rappresentative non rende quei contratti obbligatori per tutti, ma fissa il parametro esterno con cui il giudice verifica che la retribuzione sia sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, per contrastare la concorrenza al ribasso sui salari (Corte cost. 51/2015). Per capire quale contratto si applica e se il livello è corretto si vedano le pagine sul contratto collettivo applicabile e sull'inquadramento; i crediti retributivi del socio godono dello stesso privilegio di quelli dei dipendenti, nei limiti del trattamento minimo e delle maggiorazioni (art. 5, c. 1).

Esclusione, licenziamento e giudice competente

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto dello statuto (art. 5, c. 2, L. 142/2001). L'esclusione è possibile, tra l'altro, nei casi previsti dall'atto costitutivo, per gravi inadempienze o per la perdita dei requisiti, e contro la delibera il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione (art. 2533 c.c.). Per le Sezioni Unite, se la cooperativa esclude il socio e contestualmente lo licenzia per le stesse ragioni legate al lavoro, chi impugna solo il licenziamento può ottenere il risarcimento, ma non la reintegra, che presuppone l'annullamento dell'esclusione (Cass. SU 27436/2017). Conviene quindi contestare entrambi gli atti, rispettando i termini di impugnazione del licenziamento.

Nelle cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023 l'impugnazione del licenziamento segue il rito del lavoro, e il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo, anche quando la fine del lavoro deriva dalla cessazione del rapporto di socio (art. 441-ter c.p.c.). La legge del 2001 attribuisce invece al tribunale ordinario le controversie relative alla prestazione mutualistica (art. 5, c. 2).

  1. Recuperare statuto, regolamento interno e documenti di ammissione e assunzione.
  2. Confrontare la busta paga con i minimi del contratto collettivo di riferimento.
  3. Verificare il regolamento: contratto richiamato e clausole peggiorative.
  4. In caso di esclusione e licenziamento, impugnare entrambi entro 60 giorni.
  5. Agire davanti al giudice del lavoro per il rapporto di lavoro e l'esclusione collegata.

Domande frequenti

Il socio lavoratore è un dipendente?
Può esserlo: con l'adesione alla cooperativa, o successivamente, il socio instaura un ulteriore rapporto di lavoro, che può essere subordinato, autonomo o di collaborazione (art. 1, c. 3, L. 142/2001). Se è subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori, salvo l'art. 18 quando con il lavoro cessa anche il rapporto di socio (art. 2), e ne derivano i normali effetti fiscali e previdenziali.
La cooperativa può pagarmi meno del contratto collettivo?
No: il trattamento economico complessivo non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (art. 3, c. 1, L. 142/2001). Se nella stessa categoria esistono più contratti, il riferimento sono quelli firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 7, c. 4, D.L. 248/2007), regola ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sent. 51/2015). Le clausole del regolamento interno che peggiorano il minimo sono nulle, salvo i piani di crisi e di avviamento deliberati dall'assemblea nei limiti di legge (art. 6).
Se vengo escluso dalla cooperativa perdo anche il lavoro?
Sì: il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto dello statuto (art. 5, c. 2, L. 142/2001). Contro la delibera di esclusione si può proporre opposizione entro sessanta giorni dalla comunicazione (art. 2533 c.c.). Se l'esclusione non viene impugnata, contestando il solo licenziamento si può ottenere il risarcimento ma non la reintegra (Cass. SU 27436/2017).
Quale giudice decide sul licenziamento del socio?
Nelle cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023 l'impugnazione del licenziamento del socio segue il rito del lavoro, e il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo, comprese quelle in cui la fine del lavoro deriva dalla cessazione del rapporto di socio (art. 441-ter c.p.c.). Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono attribuite dalla legge del 2001 al tribunale ordinario (art. 5, c. 2, L. 142/2001).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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