In breve
- Passaggio del personale: se lo prevede una legge, il contratto collettivo o il contratto d'appalto.
- Non è trasferimento d'azienda, salvo passaggio di beni e organizzazione.
- Trattamento minimo: quello del contratto collettivo più rappresentativo del settore dell'appalto.
- Committente: risponde in solido di paghe, TFR e contributi per due anni.
- Appalti pubblici: clausole sociali obbligatorie nei bandi.
Il subentro del nuovo appaltatore
«L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.»
| Situazione | Conseguenza | Fonte |
|---|---|---|
| Clausola sociale nel contratto collettivo o nel bando | Il nuovo appaltatore deve assumere secondo la clausola | Art. 29, c. 3; art. 57 D.Lgs. 36/2023 |
| Nuovo appaltatore con propria organizzazione e discontinuità | Nessun trasferimento d'azienda | Art. 29, c. 3; Cass. 11431/2025 |
| Passaggio di beni rilevanti o di un gruppo con autonomia operativa | Trasferimento d'azienda con le tutele dell'art. 2112 c.c. | Cass. 17379/2025; 24207/2025 |
| Trattamento del personale dell'appalto | Non inferiore al contratto più rappresentativo di settore e zona | Art. 29, c. 1-bis |
Il trasferimento d'azienda può configurarsi anche senza un contratto diretto tra l'impresa uscente e quella subentrante, se passano beni e organizzazione (Cass. 24207/2025; si veda la pagina sul trasferimento d'azienda). Per le differenze con la somministrazione si veda la pagina sulla somministrazione; se l'appalto è solo una fornitura di manodopera, il lavoratore può chiedere di essere dipendente di chi ha utilizzato la sua prestazione (art. 29, c. 3-bis).
I crediti verso il vecchio appaltatore
Il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori delle retribuzioni, del TFR, dei contributi e dei premi assicurativi relativi al periodo dell'appalto, purché si agisca entro due anni dalla sua cessazione; le sanzioni civili restano a carico del solo inadempiente, e il committente che paga può rivalersi (art. 29, c. 2). La solidarietà non si applica se il committente è una persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale (c. 3-ter). Per il recupero si vedano le pagine sullo stipendio non pagato, sul TFR e, se l'appaltatore è insolvente, sul Fondo di garanzia INPS.
- Verificare le clausole sociali del contratto collettivo e del bando.
- Chiedere al nuovo appaltatore l'assunzione nei termini previsti.
- Controllare se passano beni e organizzazione, oltre al personale.
- Quantificare i crediti maturati con il vecchio appaltatore.
- Agire contro il committente entro due anni dalla fine dell'appalto.
Domande frequenti
Cambia l'impresa appaltatrice: ho diritto a passare con il nuovo appalto?
Il cambio di appalto è un trasferimento d'azienda?
Il vecchio appaltatore non mi ha pagato: posso chiedere al committente?
Il nuovo appaltatore può pagarmi meno?
Fonti normative
- Art. 29 D.Lgs. 276/2003 — Appalto
- Art. 57 D.Lgs. 36/2023 — Clausole sociali
- Art. 2112 c.c. — Trasferimento d'azienda
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoCessione e trasferimento d'azienda: il licenziamento non è consentitoArt. 2112 c.c.: passaggio automatico con anzianità e diritti, solidarietà per i crediti, licenziamento nullo, dimissioni per giusta causa, sindacati, cambio appalto.
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro in somministrazione (interinale)Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015: agenzia e utilizzatore, parità di trattamento, limiti del 20% e 30%, divieti, somministrazione irregolare e assunzione presso l'utilizzatore.
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Contratto, mansioni e stipendioQuale contratto collettivo si applica al mio rapportoArt. 2070 c.c. e art. 36 Cost.: il CCNL scelto dal datore, i contratti pirata, il salario giusto del DL 62/2026, il minimo costituzionale, i contributi.
- LicenziamentoIl licenziamento collettivoIl licenziamento collettivo: 5 licenziamenti in 120 giorni con più di 15 dipendenti, comunicazione ai sindacati, esame congiunto 45+30 giorni, criteri di scelta.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl Fondo di garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore non pagaIl Fondo di garanzia INPS (L. 297/1982, D.Lgs. 80/1992): TFR e ultime tre mensilità entro tre massimali CIGS; dopo l'ammissione al passivo o il pignoramento infruttuoso.
- Contratti commercialiL'appalto di servizi tra imprese e l'outsourcingArtt. 1655-1677 c.c. e art. 29 D.Lgs. 276/2003: livelli di servizio e penali, recesso del committente, solidarietà per paghe e contributi, appalto non genuino.