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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Il cambio di appalto e il passaggio dei lavoratori

Nelle pulizie, nella vigilanza, nelle mense e in molti altri servizi, quando l'appalto passa a una nuova impresa i lavoratori spesso passano con lui. Non sempre però è un diritto: dipende dalle clausole sociali dei contratti collettivi o del bando, e il passaggio non è di regola un trasferimento d'azienda, salvo che passino anche beni e organizzazione. Intanto il committente risponde in solido dei crediti dei lavoratori per due anni dalla fine dell'appalto. Questa pagina spiega le regole del subentro, le tutele e come recuperare i crediti verso il vecchio appaltatore.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Passaggio del personale: se lo prevede una legge, il contratto collettivo o il contratto d'appalto.
  • Non è trasferimento d'azienda, salvo passaggio di beni e organizzazione.
  • Trattamento minimo: quello del contratto collettivo più rappresentativo del settore dell'appalto.
  • Committente: risponde in solido di paghe, TFR e contributi per due anni.
  • Appalti pubblici: clausole sociali obbligatorie nei bandi.

Il subentro del nuovo appaltatore

Art. 29, c. 3, D.Lgs. 276/2003

«L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.»

SituazioneConseguenzaFonte
Clausola sociale nel contratto collettivo o nel bandoIl nuovo appaltatore deve assumere secondo la clausolaArt. 29, c. 3; art. 57 D.Lgs. 36/2023
Nuovo appaltatore con propria organizzazione e discontinuitàNessun trasferimento d'aziendaArt. 29, c. 3; Cass. 11431/2025
Passaggio di beni rilevanti o di un gruppo con autonomia operativaTrasferimento d'azienda con le tutele dell'art. 2112 c.c.Cass. 17379/2025; 24207/2025
Trattamento del personale dell'appaltoNon inferiore al contratto più rappresentativo di settore e zonaArt. 29, c. 1-bis

Il trasferimento d'azienda può configurarsi anche senza un contratto diretto tra l'impresa uscente e quella subentrante, se passano beni e organizzazione (Cass. 24207/2025; si veda la pagina sul trasferimento d'azienda). Per le differenze con la somministrazione si veda la pagina sulla somministrazione; se l'appalto è solo una fornitura di manodopera, il lavoratore può chiedere di essere dipendente di chi ha utilizzato la sua prestazione (art. 29, c. 3-bis).

I crediti verso il vecchio appaltatore

Il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori delle retribuzioni, del TFR, dei contributi e dei premi assicurativi relativi al periodo dell'appalto, purché si agisca entro due anni dalla sua cessazione; le sanzioni civili restano a carico del solo inadempiente, e il committente che paga può rivalersi (art. 29, c. 2). La solidarietà non si applica se il committente è una persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale (c. 3-ter). Per il recupero si vedano le pagine sullo stipendio non pagato, sul TFR e, se l'appaltatore è insolvente, sul Fondo di garanzia INPS.

  1. Verificare le clausole sociali del contratto collettivo e del bando.
  2. Chiedere al nuovo appaltatore l'assunzione nei termini previsti.
  3. Controllare se passano beni e organizzazione, oltre al personale.
  4. Quantificare i crediti maturati con il vecchio appaltatore.
  5. Agire contro il committente entro due anni dalla fine dell'appalto.

Domande frequenti

Cambia l'impresa appaltatrice: ho diritto a passare con il nuovo appalto?
Dipende: il diritto nasce dalle clausole sociali, cioè da una legge, dal contratto collettivo del settore o dal contratto d'appalto, che obbligano il nuovo appaltatore ad assumere il personale già impiegato (art. 29, c. 3, D.Lgs. 276/2003). Negli appalti pubblici di lavori e servizi non intellettuali i bandi devono prevedere clausole per la stabilità occupazionale (art. 57 D.Lgs. 36/2023). Senza clausola, e senza un trasferimento d'azienda, il passaggio non è automatico.
Il cambio di appalto è un trasferimento d'azienda?
Di regola no: se il nuovo appaltatore ha una propria organizzazione e ci sono elementi di discontinuità, l'assunzione del personale non è trasferimento d'azienda (art. 29, c. 3). Lo diventa se passano anche beni strumentali di non trascurabile entità o elementi che danno autonomia operativa al gruppo di lavoratori (Cass. 17379/2025); in quel caso i rapporti proseguono con il nuovo titolare con le tutele dell'art. 2112 c.c. (Cass. 24207/2025).
Il vecchio appaltatore non mi ha pagato: posso chiedere al committente?
Sì: il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e i subappaltatori delle retribuzioni, del TFR, dei contributi e dei premi relativi al periodo dell'appalto, se agisci entro due anni dalla cessazione dell'appalto; restano escluse le sanzioni civili (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003). La solidarietà non vale se il committente è una persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale (c. 3-ter).
Il nuovo appaltatore può pagarmi meno?
Al personale impiegato nell'appalto e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle organizzazioni più rappresentative, applicato nel settore e nella zona connessi con l'attività dell'appalto (art. 29, c. 1-bis, D.Lgs. 276/2003). Le clausole sociali possono prevedere garanzie ulteriori.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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