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Voli cancellati, in ritardo e overbooking: compensazione e rimborso

Un volo cancellato il giorno prima, un arrivo con quattro ore di ritardo che fa perdere una coincidenza, l'imbarco negato perché l'aereo è pieno: in tutti questi casi il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri riconosce una compensazione fissa da 250 a 600 euro, oltre all'assistenza e al rimborso del biglietto. La compagnia può rifiutare solo in caso di circostanze eccezionali, che la Corte di giustizia interpreta in modo restrittivo. Questa pagina spiega quando spetta la compensazione, le scuse che non valgono, i bagagli, a chi reclamare e la riforma approvata nel 2026.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Compensazione: 250, 400 o 600 euro secondo la distanza.
  • Quando: cancellazione senza preavviso, negato imbarco, arrivo con 3 ore o più di ritardo.
  • Esonero: solo circostanze eccezionali, provate dalla compagnia.
  • Sempre: assistenza in aeroporto e rimborso o volo alternativo.
  • Bagagli: Convenzione di Montreal, reclamo entro 7 o 21 giorni.

Quando spetta la compensazione

Art. 7, par. 1, Reg. CE 261/2004

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).»

SituazioneDirittiNorma
CancellazioneCompensazione, salvo preavviso di almeno due settimane o preavviso più breve con volo alternativo in orari vicini; rimborso o volo alternativo; assistenzaArtt. 5, 7, 8 e 9
Arrivo con 3 ore o più di ritardoCompensazione come per la cancellazioneArt. 7; C-402/07 e C-432/07
Ritardo alla partenza di 2, 3 o 4 ore secondo la distanzaPasti, bevande e comunicazioni; albergo se si slitta al giorno dopo; dopo 5 ore, diritto al rimborsoArt. 6
Imbarco negato contro la propria volontàCompensazione immediata, rimborso o volo alternativo, assistenzaArt. 4
Sistemazione in classe inferioreRimborso del 30, 50 o 75% del prezzo secondo la trattaArt. 10

Il regolamento vale per i voli in partenza da un aeroporto dell'Unione, con qualsiasi compagnia, e per quelli in arrivo nell'Unione da un paese terzo se operati da una compagnia comunitaria (art. 3). La compensazione può essere ridotta della metà se il volo alternativo offerto arriva entro 2, 3 o 4 ore dall'orario originario, secondo la distanza (art. 7, par. 2). Il rimborso del biglietto va pagato entro sette giorni (art. 8).

Le circostanze eccezionali

La compagnia non paga la compensazione solo se dimostra che il problema è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso (art. 5, par. 3), come condizioni meteorologiche incompatibili con il volo o rischi per la sicurezza. La Corte di giustizia le interpreta in modo restrittivo: non lo sono, di regola, i guasti tecnici dell'aereo (causa C-549/07), lo sciopero spontaneo del personale (causa C-195/17) e lo sciopero dei piloti della compagnia proclamato dal sindacato (causa C-28/20); lo è l'impatto con un volatile, ma la compagnia deve provare di aver fatto il possibile per ridurre il ritardo (causa C-315/15). Anche in presenza di circostanze eccezionali restano dovuti assistenza e rimborso o volo alternativo.

Bagagli, reclami e tempi

Per i bagagli smarriti, danneggiati o in ritardo si applica la Convenzione di Montreal, richiamata dal codice della navigazione (art. 941 cod. nav.): il limite di risarcimento è di 1.519 diritti speciali di prelievo per passeggero dal 28 dicembre 2024, e il reclamo scritto va fatto entro 7 giorni dal ricevimento in caso di danno ed entro 21 giorni da quando il bagaglio è stato messo a disposizione in caso di ritardo. La richiesta di compensazione si presenta prima alla compagnia, con il modulo sul suo sito o per iscritto; in caso di violazione si può fare reclamo all'ENAC, che è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e sanziona i vettori (art. 2 D.Lgs. 69/2006). Se la compagnia non paga si può agire, anche senza avvocato fino a 1.100 euro, davanti al giudice di pace del luogo di partenza o di arrivo del volo (causa C-204/08) oppure, se la compagnia ha sede in un altro Stato dell'Unione, con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le società che gestiscono i reclami trattengono una percentuale di quanto ottenuto: il passeggero può fare tutto anche da solo. Sui termini per agire si veda la domanda qui sotto.

La riforma del regolamento, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2026 e firmata il 16 settembre 2026, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione e si applicherà dodici mesi dopo: il testo finale mantiene la soglia di tre ore e gli importi di 250, 400 e 600 euro. Fino ad allora valgono le regole descritte in questa pagina. Per i pacchetti turistici si veda anche la pagina sul danno da vacanza rovinata.

  1. Conservare carta d'imbarco, prenotazione e ricevute delle spese.
  2. Chiedere in aeroporto il motivo scritto della cancellazione o del ritardo.
  3. Presentare la domanda di compensazione alla compagnia, anche online.
  4. Rifiutare i buoni se si preferisce il denaro: servono solo con accordo firmato.
  5. Agire davanti al giudice senza far passare un anno dal volo.

Domande frequenti

Il volo è arrivato con tre ore e mezza di ritardo: mi spetta la compensazione?
Sì, se il ritardo all'arrivo alla destinazione finale è di tre ore o più e la compagnia non prova circostanze eccezionali: la Corte di giustizia equipara questo ritardo alla cancellazione (cause C-402/07 e C-432/07, Sturgeon). L'orario di arrivo è quello in cui si apre almeno una porta dell'aereo (causa C-452/13). L'importo è di 250, 400 o 600 euro secondo la distanza (art. 7 Reg. CE 261/2004).
La compagnia dice che il guasto tecnico è una circostanza eccezionale: è vero?
Di regola no. Un problema tecnico dell'aereo rientra nella normale attività del vettore e non lo esonera, salvo che derivi da eventi estranei alla sua attività e fuori dal suo controllo (causa C-549/07, Wallentin-Hermann). Non sono eccezionali nemmeno lo sciopero spontaneo del personale né quello dei propri piloti proclamato dal sindacato (cause C-195/17 e C-28/20); lo è invece, per esempio, l'impatto con un volatile, se la compagnia dimostra di aver fatto il possibile per limitare il ritardo (causa C-315/15).
Mi hanno offerto un buono al posto dei soldi: devo accettarlo?
No. La compensazione si paga in contanti, con bonifico o assegno; i buoni di viaggio sono ammessi solo con accordo firmato dal passeggero (art. 7, par. 3). I diritti del regolamento non possono essere limitati né rinunciati, e chi ha accettato meno perché non informato può chiedere la differenza (art. 15).
Entro quando devo chiedere la compensazione?
Il regolamento non fissa un termine e rinvia al diritto nazionale (causa C-139/11, Moré). In Italia la Cassazione ha escluso il termine di due anni della Convenzione di Montreal (Cass. 4427/2024), ma sul termine applicabile non c'è uniformità e alcuni giudici applicano la prescrizione di un anno dell'art. 2951 c.c.: per prudenza conviene reclamare subito e agire entro un anno dal volo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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