In breve
- Compensazione: 250, 400 o 600 euro secondo la distanza.
- Quando: cancellazione senza preavviso, negato imbarco, arrivo con 3 ore o più di ritardo.
- Esonero: solo circostanze eccezionali, provate dalla compagnia.
- Sempre: assistenza in aeroporto e rimborso o volo alternativo.
- Bagagli: Convenzione di Montreal, reclamo entro 7 o 21 giorni.
Quando spetta la compensazione
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).»
| Situazione | Diritti | Norma |
|---|---|---|
| Cancellazione | Compensazione, salvo preavviso di almeno due settimane o preavviso più breve con volo alternativo in orari vicini; rimborso o volo alternativo; assistenza | Artt. 5, 7, 8 e 9 |
| Arrivo con 3 ore o più di ritardo | Compensazione come per la cancellazione | Art. 7; C-402/07 e C-432/07 |
| Ritardo alla partenza di 2, 3 o 4 ore secondo la distanza | Pasti, bevande e comunicazioni; albergo se si slitta al giorno dopo; dopo 5 ore, diritto al rimborso | Art. 6 |
| Imbarco negato contro la propria volontà | Compensazione immediata, rimborso o volo alternativo, assistenza | Art. 4 |
| Sistemazione in classe inferiore | Rimborso del 30, 50 o 75% del prezzo secondo la tratta | Art. 10 |
Il regolamento vale per i voli in partenza da un aeroporto dell'Unione, con qualsiasi compagnia, e per quelli in arrivo nell'Unione da un paese terzo se operati da una compagnia comunitaria (art. 3). La compensazione può essere ridotta della metà se il volo alternativo offerto arriva entro 2, 3 o 4 ore dall'orario originario, secondo la distanza (art. 7, par. 2). Il rimborso del biglietto va pagato entro sette giorni (art. 8).
Le circostanze eccezionali
La compagnia non paga la compensazione solo se dimostra che il problema è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso (art. 5, par. 3), come condizioni meteorologiche incompatibili con il volo o rischi per la sicurezza. La Corte di giustizia le interpreta in modo restrittivo: non lo sono, di regola, i guasti tecnici dell'aereo (causa C-549/07), lo sciopero spontaneo del personale (causa C-195/17) e lo sciopero dei piloti della compagnia proclamato dal sindacato (causa C-28/20); lo è l'impatto con un volatile, ma la compagnia deve provare di aver fatto il possibile per ridurre il ritardo (causa C-315/15). Anche in presenza di circostanze eccezionali restano dovuti assistenza e rimborso o volo alternativo.
Bagagli, reclami e tempi
Per i bagagli smarriti, danneggiati o in ritardo si applica la Convenzione di Montreal, richiamata dal codice della navigazione (art. 941 cod. nav.): il limite di risarcimento è di 1.519 diritti speciali di prelievo per passeggero dal 28 dicembre 2024, e il reclamo scritto va fatto entro 7 giorni dal ricevimento in caso di danno ed entro 21 giorni da quando il bagaglio è stato messo a disposizione in caso di ritardo. La richiesta di compensazione si presenta prima alla compagnia, con il modulo sul suo sito o per iscritto; in caso di violazione si può fare reclamo all'ENAC, che è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e sanziona i vettori (art. 2 D.Lgs. 69/2006). Se la compagnia non paga si può agire, anche senza avvocato fino a 1.100 euro, davanti al giudice di pace del luogo di partenza o di arrivo del volo (causa C-204/08) oppure, se la compagnia ha sede in un altro Stato dell'Unione, con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le società che gestiscono i reclami trattengono una percentuale di quanto ottenuto: il passeggero può fare tutto anche da solo. Sui termini per agire si veda la domanda qui sotto.
La riforma del regolamento, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2026 e firmata il 16 settembre 2026, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione e si applicherà dodici mesi dopo: il testo finale mantiene la soglia di tre ore e gli importi di 250, 400 e 600 euro. Fino ad allora valgono le regole descritte in questa pagina. Per i pacchetti turistici si veda anche la pagina sul danno da vacanza rovinata.
- Conservare carta d'imbarco, prenotazione e ricevute delle spese.
- Chiedere in aeroporto il motivo scritto della cancellazione o del ritardo.
- Presentare la domanda di compensazione alla compagnia, anche online.
- Rifiutare i buoni se si preferisce il denaro: servono solo con accordo firmato.
- Agire davanti al giudice senza far passare un anno dal volo.
Domande frequenti
Il volo è arrivato con tre ore e mezza di ritardo: mi spetta la compensazione?
La compagnia dice che il guasto tecnico è una circostanza eccezionale: è vero?
Mi hanno offerto un buono al posto dei soldi: devo accettarlo?
Entro quando devo chiedere la compensazione?
Fonti normative
- Reg. CE 261/2004 — Compensazione e assistenza ai passeggeri aerei
- Art. 941 cod. nav. — Norme applicabili al trasporto aereo di persone e bagagli
- Art. 949-ter cod. nav. — Decadenza
- Art. 2 D.Lgs. 69/2006 — ENAC organismo responsabile
- Art. 2951 c.c. — Prescrizione in materia di trasporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoIl danno da vacanza rovinataArt. 46 cod. turismo: pacchetto turistico non conforme, reclamo durante il viaggio, riduzione del prezzo, danno da vacanza rovinata, termini di due e tre anni.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- ContrattiIl recesso dal contrattoArt. 1373 c.c.: recesso legale e convenzionale, contratti di durata, caparra penitenziale, consumatore (14 giorni), telefonia (DL 7/2007), RC auto.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiLa garanzia del venditore al consumatore: 2 anni dalla consegna, difetti presunti entro 1 anno, riparazione o sostituzione gratis, poi riduzione o rimborso.
- Banche, consumatori e assicurazioniIl diritto di recesso negli acquisti online e fuori dai locali commercialiArtt. 52-59 cod. cons.: 14 giorni (30 a domicilio), il pulsante di recesso dal 2026, rimborso in 14 giorni, spese di reso, 12 mesi se il venditore non informa.