In breve
- Pacchetto: l'organizzatore risponde di tutti i servizi, anche resi da altri.
- Reclamo: segnalare i difetti subito, durante il viaggio.
- Rimedi: riduzione del prezzo, risarcimento, risoluzione nei casi gravi.
- Vacanza rovinata: il tempo perso si risarcisce se l'inadempimento non è lieve.
- Termini: due anni per prezzo e danni, tre per la vacanza rovinata e le lesioni.
Quando si applica
Le regole del codice del turismo valgono per i pacchetti, cioè le combinazioni di servizi turistici come trasporto, alloggio e noleggio auto vendute da professionisti a viaggiatori, e per i servizi turistici collegati; non per i viaggi sotto le 24 ore senza pernottamento (artt. 32-33). L'organizzatore risponde dell'esecuzione di tutti i servizi del pacchetto, anche se resi da terzi (art. 42, c. 1). Chi prenota separatamente volo e albergo, senza pacchetto, si rivolge invece ai singoli fornitori.
«Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.»
I rimedi
| Rimedio | Quando | Norma |
|---|---|---|
| Rimedio al difetto da parte dell'organizzatore | Sempre, salvo impossibilità o costo eccessivo | Art. 42, c. 3 |
| Rimborso di quanto speso per rimediare da sé | Se l'organizzatore non interviene nel termine fissato | Art. 42, c. 4 |
| Risoluzione senza spese e rientro a carico dell'organizzatore | Inadempimento non di scarsa importanza non rimediato | Art. 42, c. 5 |
| Riduzione del prezzo e risarcimento | Per il periodo del difetto e i danni subiti | Art. 43 |
| Danno da vacanza rovinata | Inadempimento non di scarsa importanza | Art. 46 |
| Recesso gratuito prima della partenza | Circostanze inevitabili e straordinarie a destinazione | Art. 41, c. 4 |
La gravità dell'inadempimento si valuta in concreto, tenendo conto anche delle circostanze che il viaggiatore conosceva o poteva conoscere (Cass. 20182/2013). Quanto ottenuto per voli cancellati, ritardi o negato imbarco in base ai regolamenti europei sui diritti dei passeggeri si detrae dal risarcimento, e viceversa (art. 43, c. 6). Se l'organizzatore fallisce, le polizze o garanzie obbligatorie coprono il rimborso del prezzo e il rientro (art. 47).
Termini
La riduzione del prezzo e il risarcimento si prescrivono in due anni dal rientro nel luogo di partenza; i danni alla persona in tre anni (art. 43, c. 7-8). Il danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dal rientro (art. 46, c. 2).
- Conservare contratto, catalogo, conferme e comunicazioni.
- Segnalare subito i difetti all'organizzatore o all'agenzia, per iscritto.
- Documentare con foto, video, ricevute e testimonianze.
- Inviare al rientro un reclamo con la richiesta di riduzione e risarcimento.
- Agire entro due anni, o tre per la vacanza rovinata e le lesioni.
Domande frequenti
Che cosa devo fare se durante il viaggio qualcosa non va?
Oltre allo sconto sul prezzo posso chiedere un risarcimento?
L'organizzatore può non pagare?
Entro quando devo agire?
Fonti normative
- Art. 46 cod. turismo — Risarcimento del danno da vacanza rovinata
- Art. 42 cod. turismo — Responsabilità dell'organizzatore
- Art. 43 cod. turismo — Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni
- Art. 41 cod. turismo — Recesso prima dell'inizio del pacchetto
- Art. 47 cod. turismo — Protezione in caso di insolvenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoRisarcimento in forma specifica o per equivalenteRiparare o farsi pagare il valore: la reintegrazione in forma specifica, l'eccessiva onerosità, l'auto che costa più ripararla che ricomprarla, l'esecuzione.
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