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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Il procedimento semplificato di cognizione

Per le cause con fatti non contestati, fondate su documenti o comunque semplici, la riforma Cartabia ha introdotto un rito più snello di quello ordinario: si inizia con un ricorso, l'udienza arriva prima, le difese si concentrano negli atti iniziali e la decisione può arrivare in udienza. Dal 2024 lo si può scegliere anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo e all'esecuzione, e nelle cause davanti al tribunale monocratico anche quando la causa non è semplice. Questa pagina spiega quando usarlo, i termini e che cosa succede se il giudice lo ritiene inadatto.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Quando: fatti non controversi, prova documentale, causa semplice.
  • Monocratico: si può scegliere anche senza questi presupposti.
  • Tempi: udienza ad almeno 40 giorni dalla notifica del ricorso.
  • Convenuto: difese complete 10 giorni prima dell'udienza.
  • Conversione: il giudice può passare al rito ordinario.

Quando si usa

Art. 281-decies c.p.c.

«Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.»

Il rito è stato introdotto dalla riforma Cartabia per le cause iniziate dal 28 febbraio 2023 e ampliato dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024), che lo ha esteso alle opposizioni a decreto ingiuntivo e all'esecuzione.

Come si svolge

FaseRegolaNorma
RicorsoContenuti della citazione e avvertimenti sulle decadenze, l'avvocato e il patrocinio a spese dello StatoArt. 281-undecies, c. 1
UdienzaDecreto entro 5 giorni; almeno 40 giorni liberi dalla notifica (60 dall'estero)Art. 281-undecies, c. 2
Costituzione del convenutoAlmeno 10 giorni prima, con riconvenzionali, eccezioni e chiamata del terzo a pena di decadenzaArt. 281-undecies, c. 3
Prima udienzaEventuale passaggio al rito ordinario; termini fino a 20 e 10 giorni per precisare domande e proveArt. 281-duodecies
DecisioneDiscussione orale e sentenza, o deposito entro 60 giorni nelle cause collegiali; appello ordinarioArt. 281-terdecies

Il vantaggio è la rapidità: niente memorie a distanza di mesi e una prima udienza molto più vicina rispetto ai 120 giorni del rito ordinario (si veda la pagina sulla riforma Cartabia). Il rischio, per chi è convenuto, è la concentrazione delle difese: tutto va detto nella comparsa di risposta. Gli atti si depositano in via telematica (si veda la pagina sul processo civile telematico).

  1. Valutare se la causa è documentale o a fatti pacifici.
  2. Depositare il ricorso con tutti i documenti e le prove.
  3. Notificare ricorso e decreto rispettando i 40 giorni liberi.
  4. Per il convenuto: costituirsi 10 giorni prima con difese complete.
  5. Prepararsi alla discussione orale e alla decisione in udienza.

Domande frequenti

Quando si può usare il procedimento semplificato?
Quando i fatti non sono controversi, la domanda si fonda su prove documentali, è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa (art. 281-decies, c. 1, c.p.c.). Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, l'attore può sceglierlo anche se questi presupposti mancano, e dal 2024 vale anche per le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo.
Quali sono i tempi?
Il giudice fissa l'udienza con decreto entro cinque giorni dalla designazione; tra la notifica del ricorso e l'udienza devono passare almeno quaranta giorni liberi, sessanta se la notifica avviene all'estero, e il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 281-undecies c.p.c.). Nel rito ordinario, invece, la prima udienza è fissata ad almeno centoventi giorni dalla notifica.
Che cosa deve fare il convenuto?
Costituirsi con la comparsa di risposta prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti, indicare prove e documenti e, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata di un terzo (art. 281-undecies c.p.c.). Nel rito semplificato le difese vanno concentrate subito.
E se il giudice ritiene la causa troppo complessa?
Con ordinanza non impugnabile dispone la prosecuzione nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza da cui decorrono i termini per le memorie integrative (art. 281-duodecies c.p.c.). Se invece resta nel rito semplificato e la causa è matura, decide dopo la discussione orale o, nelle cause collegiali, deposita la sentenza entro sessanta giorni (art. 281-terdecies).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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